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Categoria: Codice delle comunicazioni elettroniche

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), come riformato dal D.Lgs. 207/2021 di recepimento del Codice europeo: articolo per articolo, con commento, casi pratici e FAQ.

  • Art. 193 D.Lgs. 259/2003 — Navi da diporto: norme tecniche radionavali

    Art. 193 D.Lgs. 259/2003 — Navi da diporto: norme tecniche radionavali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

    2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.

  • Art. 194 D.Lgs. 259/2003 — Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto

    Art. 194 D.Lgs. 259/2003 — Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.

    2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.

    3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 195 D.Lgs. 259/2003 — Contributi

    Art. 195 D.Lgs. 259/2003 — Contributi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I soggetti di cui all’articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all’articolo 185. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 196 D.Lgs. 259/2003 — Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto

    Art. 196 D.Lgs. 259/2003 — Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante: a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica; b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

    2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

    3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all’autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio, dall’armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.

    4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all’andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

    5. Le spese sostenute per l’effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali attività. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 197 D.Lgs. 259/2003 — Disposizioni applicabili

    Art. 197 D.Lgs. 259/2003 — Disposizioni applicabili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 198 D.Lgs. 259/2003 — Servizio radioelettrico mobile aeronautico

    Art. 198 D.Lgs. 259/2003 — Servizio radioelettrico mobile aeronautico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest’ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all’uopo destinate. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 199 D.Lgs. 259/2003 — Definizione di aeromobile

    Art. 199 D.Lgs. 259/2003 — Definizione di aeromobile

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall’ articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.

    2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.

  • Art. 200 D.Lgs. 259/2003 — Norme tecniche

    Art. 200 D.Lgs. 259/2003 — Norme tecniche

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l’obbligo o la facoltà di installarli. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 201 D.Lgs. 259/2003 — Licenza di esercizio

    Art. 201 D.Lgs. 259/2003 — Licenza di esercizio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 202 D.Lgs. 259/2003 — Sospensione o revoca della licenza di esercizio

    Art. 202 D.Lgs. 259/2003 — Sospensione o revoca della licenza di esercizio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell’aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 203 D.Lgs. 259/2003 — Installazione d’ufficio

    Art. 203 D.Lgs. 259/2003 — Installazione d’ufficio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d’ufficio ed a spese del proprietario l’impianto e l’esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 204 D.Lgs. 259/2003 — Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

    Art. 204 D.Lgs. 259/2003 — Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall’autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all’articolo 200, e di constatarne l’efficienza. articolo precedente articolo successivo