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Categoria: Codice delle comunicazioni elettroniche

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), come riformato dal D.Lgs. 207/2021 di recepimento del Codice europeo: articolo per articolo, con commento, casi pratici e FAQ.

  • Art. 205 D.Lgs. 259/2003 — Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale

    Art. 205 D.Lgs. 259/2003 — Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

    2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all’articolo 98. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 206 D.Lgs. 259/2003 — Abilitazione al traffico

    Art. 206 D.Lgs. 259/2003 — Abilitazione al traffico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. La licenza di esercizio di cui all’articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 207 D.Lgs. 259/2003 — Autorizzazione all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili

    Art. 207 D.Lgs. 259/2003 — Autorizzazione all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 208 D.Lgs. 259/2003 — Limitazioni legali

    Art. 208 D.Lgs. 259/2003 — Limitazioni legali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all’uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.

    2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, prima dell’inizio del funzionamento delle stazioni.

    3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 209 D.Lgs. 259/2003 — Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica

    Art. 209 D.Lgs. 259/2003 — Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.

    2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.

    3. Si applicano all’installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo comma dell’articolo 92.

    4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.

    5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’autorità giudiziaria. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 210 D.Lgs. 259/2003 — Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni

    Art. 210 D.Lgs. 259/2003 — Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

    2. L’immissione in commercio e l’importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.

    3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.

  • Art. 211 D.Lgs. 259/2003 — Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

    Art. 211 D.Lgs. 259/2003 — Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 212 D.Lgs. 259/2003 — Sanzioni

    Art. 212 D.Lgs. 259/2003 — Sanzioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.

    2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all’articolo 210. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 213 D.Lgs. 259/2003 — Vigilanza

    Art. 213 D.Lgs. 259/2003 — Vigilanza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme di cui all’articolo 208. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 214 D.Lgs. 259/2003 — Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

    Art. 214 D.Lgs. 259/2003 — Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 215 D.Lgs. 259/2003 — Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

    Art. 215 D.Lgs. 259/2003 — Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.

    2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta la tenuta e l’aggiornamento del registro di stazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 216 D.Lgs. 259/2003 — Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali – Inosservanza di norme – Sanzioni

    Art. 216 D.Lgs. 259/2003 — Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali – Inosservanza di norme – Sanzioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le sanzioni previste dall’articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.

    2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l’impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi. articolo precedente articolo successivo