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Categoria: Codice delle comunicazioni elettroniche

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), come riformato dal D.Lgs. 207/2021 di recepimento del Codice europeo: articolo per articolo, con commento, casi pratici e FAQ.

  • Art. 181 D.Lgs. 259/2003 — Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica

    Art. 181 D.Lgs. 259/2003 — Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 182 D.Lgs. 259/2003 — Sanzioni disciplinari

    Art. 182 D.Lgs. 259/2003 — Sanzioni disciplinari

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l’esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.

    2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 183 D.Lgs. 259/2003 — Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi

    Art. 183 D.Lgs. 259/2003 — Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l’autorizzazione all’esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. L’offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al conseguimento di un’autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.

    2. Per determinate classi di navi, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento di tale servizio

    3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 184 D.Lgs. 259/2003 — Rapporti con gli armatori

    Art. 184 D.Lgs. 259/2003 — Rapporti con gli armatori

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all’articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 185 D.Lgs. 259/2003 — Contributi

    Art. 185 D.Lgs. 259/2003 — Contributi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le società di gestione di cui all’articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi: a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all’impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi; b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.

    2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 186 D.Lgs. 259/2003 — Autorizzazione all’esercizio radioelettrico

    Art. 186 D.Lgs. 259/2003 — Autorizzazione all’esercizio radioelettrico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per le classi di navi di cui all’articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.

    2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all’articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è accordata all’armatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 187 D.Lgs. 259/2003 — Sospensione, revoca, decadenza

    Art. 187 D.Lgs. 259/2003 — Sospensione, revoca, decadenza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l’autorizzazione generale di cui all’articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.

    2. La licenza di esercizio di cui all’articolo 186 è dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 188 D.Lgs. 259/2003 — Navi da pesca: norme tecniche radionavali

    Art. 188 D.Lgs. 259/2003 — Navi da pesca: norme tecniche radionavali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 189 D.Lgs. 259/2003 — Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca

    Art. 189 D.Lgs. 259/2003 — Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.

    2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.

    3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 190 D.Lgs. 259/2003 — Rapporti con gli armatori delle navi da pesca

    Art. 190 D.Lgs. 259/2003 — Rapporti con gli armatori delle navi da pesca

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui all’articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 191 D.Lgs. 259/2003 — Contributi

    Art. 191 D.Lgs. 259/2003 — Contributi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I soggetti di cui all’articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nell’articolo 185. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 192 D.Lgs. 259/2003 — Disposizioni applicabili

    Art. 192 D.Lgs. 259/2003 — Disposizioni applicabili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo. articolo precedente articolo successivo