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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 185 impone alle società di gestione del servizio radioelettrico navale il pagamento di contributi al Ministero per coprire gli oneri di vigilanza e controllo.
  • È previsto un contributo per istruttoria di 27.750 euro al momento della domanda di autorizzazione e un contributo annuo di altrettanti 27.750 euro per verifiche e controlli.
  • Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica sono soggetti ai contributi specifici previsti dalla normativa vigente.
  • I contributi possono essere modificati con decreto interministeriale al verificarsi delle necessità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 185 D.Lgs. 259/2003 — Contributi

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Le società di gestione di cui all’articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi: a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all’impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi; b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.

2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il regime contributivo nel settore radioelettrico navale

L'articolo 185 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) disciplina il regime contributivo che grava sulle società di gestione del servizio radioelettrico navale di cui all'articolo 183 comma 2 e sugli armatori che gestiscono direttamente le proprie stazioni. La norma si inserisce nel principio generale del Codice secondo cui i costi amministrativi della vigilanza e del controllo nel settore delle comunicazioni elettroniche devono essere coperti dai soggetti privati che beneficiano del regime autorizzativo, senza gravare sulla finanza pubblica.

I contributi per le società di gestione

Il comma 1 prevede due distinte obbligazioni contributive per le società di gestione. Il contributo per istruttoria, pari a 27.750 euro, è dovuto al momento della presentazione della domanda di autorizzazione generale per l'impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi. Si tratta di un contributo una tantum legato all'avvio del procedimento autorizzativo: copre i costi dell'istruttoria tecnico-amministrativa che il Ministero deve svolgere per valutare la domanda. Il contributo annuo per verifiche e controlli, pari anch'esso a 27.750 euro, è invece ricorrente: viene versato ogni anno per coprire i costi delle ispezioni, dei collaudi e dell'attività di vigilanza che il Ministero svolge sulle stazioni delle navi gestite dalla società.

I contributi degli armatori in gestione diretta

Il comma 2 prevede che gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica — il caso disciplinato dall'articolo 183 comma 3 — siano tenuti al versamento dei «contributi specifici previsti dalla vigente normativa». Questa formulazione è meno precisa rispetto a quella del comma 1: gli importi non sono direttamente indicati nell'articolo 185 ma rinviano alla normativa vigente al momento del versamento. Ciò consente maggiore flessibilità nel calibrare i contributi degli armatori alle diverse tipologie di imbarcazione e ai relativi oneri di vigilanza.

La revisione degli importi

Il comma 3 prevede che gli importi fissati dai commi 1 e 2 siano modificabili con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Questa clausola di aggiornamento consente di adeguare nel tempo i contributi all'inflazione, all'evoluzione dei costi amministrativi e alle variazioni delle attività di vigilanza, senza necessità di modificare la legge primaria.

Casi pratici

Caso 1: La società di gestione che presenta domanda di autorizzazione

Alfa S.r.l. intende ottenere l'autorizzazione generale per la gestione del servizio radioelettrico a bordo di navi ai sensi dell'articolo 183 comma 2. Al momento della presentazione della domanda al Ministero, Alfa S.r.l. deve versare il contributo per istruttoria di 27.750 euro previsto dall'articolo 185 comma 1 lettera a). Il mancato versamento del contributo può determinare l'irricevibilità della domanda o il suo blocco nell'iter amministrativo.

Caso 2: Il contributo annuo e la sua scadenza

La società Beta S.r.l., titolare di autorizzazione generale per la gestione radioelettrica navale, omette di versare il contributo annuo di 27.750 euro per l'anno in corso. Il Ministero, che ha continuato a svolgere le attività di verifica e controllo previste, può agire per il recupero del contributo non versato e valutare l'adozione di misure nei confronti dell'autorizzazione della società, fino alla sospensione in caso di reiterato inadempimento.

Caso 3: L'armatore che gestisce direttamente e paga i contributi specifici

Sempronio, armatore di un piccolo cargo, gestisce direttamente la stazione radioelettrica di bordo ai sensi dell'articolo 183 comma 3. Il comma 2 dell'articolo 185 prevede che versi i contributi specifici previsti dalla normativa vigente per questa categoria. Sempronio deve verificare quale decreto ministeriale definisca gli importi applicabili alla propria tipologia di imbarcazione e versare i contributi nei termini prescritti per mantenere la regolarità del proprio rapporto con il Ministero.

Domande frequenti

Quanto costa richiedere l'autorizzazione per gestire il servizio radioelettrico navale?

27.750 euro a titolo di contributo per istruttoria, da versare al momento della presentazione della domanda di autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 185 comma 1 lettera a).

Le società di gestione devono pagare qualcosa ogni anno?

Sì. È previsto un contributo annuo per verifiche e controlli di 27.750 euro, ai sensi dell'articolo 185 comma 1 lettera b).

Anche gli armatori che gestiscono da soli la propria stazione radio devono pagare i contributi?

Sì. L'articolo 185 comma 2 prevede che gli armatori in gestione diretta versino i contributi specifici previsti dalla normativa vigente, il cui importo è determinato dalla normativa applicabile alla loro categoria di imbarcazione.

Gli importi dei contributi possono cambiare nel tempo?

Sì. Il comma 3 prevede che gli importi siano modificabili con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per adeguarli all'evoluzione dei costi amministrativi.

A cosa servono i contributi previsti dall'articolo 185?

A coprire gli oneri di cui all'articolo 34 comma 1 del Codice: i costi sostenuti dal Ministero per l'attività di istruttoria, verifica, ispezione e controllo sul settore radioelettrico navale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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