- L'articolo 172 vieta l'uso delle stazioni radio nelle bande del servizio mobile marittimo a bordo di navi in sosta o in partenza nelle acque italiane, salvo emergenze e casi di forza maggiore.
- Il divieto non si applica alle stazioni radiofoniche VHF che si collegano con stazioni costiere italiane.
- Sono escluse dal divieto anche le stazioni Inmarsat, con possibilità di limitazione nei porti per ragioni di sicurezza o esigenze militari.
- L'autorità marittima portuale può procedere alla chiusura fisica degli impianti radio a bordo.
- I trasgressori sono puniti con l'ammenda da 120 a 485 euro.
Testo dell'articoloVigente
Art. 172 D.Lgs. 259/2003 — Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz’ora dopo l’arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell’ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. L’uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate.
4. L’autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l’uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e semprechè manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonché dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all’uopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l’ammenda da euro 120,00 a euro 485,00. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 172 Cod. Amb. — gestioni esistenti
- Art. 172 D.Lgs. 209/2005 — Diritto di recesso
- Art. 172 D.Lgs. 42/2004 — Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
- Art. 172 Codice Civile: Riduzione
- Articolo 172 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 172 C.d.S.: Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di rit
Commento
Il divieto di emissioni radioelettriche in acque territoriali
L'articolo 172 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) disciplina uno degli aspetti più delicati delle comunicazioni marittime in prossimità della costa: il regime delle emissioni radioelettriche dalle navi nelle acque territoriali italiane. Il divieto di usare le stazioni radio mentre la nave è in sosta o in partenza risponde a due esigenze fondamentali. La prima è evitare interferenze con le stazioni costiere e con le reti radio terrestri, che operano nelle stesse bande di frequenza. La seconda è di sicurezza pubblica: le comunicazioni radio non filtrate dalle navi in porto potrebbero essere usate per trasmettere informazioni sensibili o per coordinarsi con soggetti a terra in modo non tracciabile.
Il campo di applicazione del divieto
Il comma 1 circoscrive il divieto alle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo di navi mercantili, da pesca e da diporto. Le eccezioni al divieto sono tre: l'avviso o la richiesta di soccorso in caso di pericolo; ragioni di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo; impedimento delle comunicazioni con la terraferma per forza maggiore o misura sanitaria. Queste eccezioni bilanciano il divieto generale con la necessità di garantire le comunicazioni essenziali anche in porto.
Le deroghe per VHF e Inmarsat
Il comma 2 esclude dal divieto le stazioni radiotelefoniche operanti nella banda VHF quando si collegano con stazioni costiere italiane: questa deroga è giustificata dal fatto che le comunicazioni VHF con le stazioni costiere italiane sono comunicazioni ufficiali e controllate, non mere trasmissioni libere. Il comma 3 esclude le stazioni del sistema Inmarsat, pur prevedendo che l'uso di tali stazioni possa essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per ragioni di pubblica sicurezza o esigenze delle forze armate.
I poteri dell'autorità marittima portuale
I commi 4-7 attribuiscono all'autorità marittima portuale ampi poteri di enforcement: chiusura fisica degli accessi agli impianti radio, suggellamento, o inutilizzazione temporanea degli impianti. Le chiavi degli impianti sigillati vengono consegnate al comandante della nave, che è custode legale della loro integrità. Il disuggellamento può avvenire solo all'uscita dalle acque territoriali, salvo emergenze o ispezioni. La sanzione per i trasgressori è un'ammenda da 120 a 485 euro.
Casi pratici
Caso 1: La nave cargo che trasmette in porto senza autorizzazione
Il cargo di Alfa S.p.A. è ormeggiato nel porto di Genova. Un membro dell'equipaggio, Tizio, attiva la stazione radiotelegrafica di bordo nella banda HF per comunicare con corrispondenti all'estero, senza che vi siano situazioni di emergenza o forza maggiore. L'articolo 172 comma 1 vieta tale uso: Tizio e la società rischiano l'ammenda da 120 a 485 euro prevista dal comma 8 per la violazione del divieto.
Caso 2: L'autorità portuale che sigilla gli impianti
Al momento dell'ormeggio di una nave straniera, il capitano di porto dispone la chiusura e il suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici di bordo, come previsto dall'articolo 172 comma 4. Le chiavi vengono consegnate al comandante Caio, che le conserva e risponde dell'integrità dei sigilli. Caio riaprirà gli impianti solo dopo l'uscita dalle acque territoriali, salvo necessità di soccorso o ispezione dei funzionari ministeriali.
Caso 3: Il peschereccio che usa la VHF con la stazione costiera
Il peschereccio di Sempronio è in procinto di partire dal porto di Civitavecchia. Prima di lasciare il porto, il comandante contatta via radio VHF la stazione costiera della Guardia Costiera per ottenere informazioni meteo. Questa comunicazione è espressamente consentita dall'articolo 172 comma 2: le stazioni VHF che si collegano con stazioni costiere italiane sono escluse dal divieto generale. Sempronio non incorre in alcuna violazione.
Domande frequenti
Le navi in porto possono usare la radio?
In linea generale no, per le stazioni nelle bande del servizio mobile marittimo. Sono consentite eccezioni per emergenze, soccorso e comunicazioni di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo. Le stazioni VHF con stazioni costiere italiane e le stazioni Inmarsat hanno deroghe specifiche.
Chi può sigillare gli impianti radio di una nave in porto?
L'autorità marittima portuale, ai sensi dell'articolo 172 comma 4, può procedere alla chiusura fisica e al suggellamento degli impianti radio.
Il sistema Inmarsat è soggetto al divieto?
No in via generale, ma l'uso delle stazioni Inmarsat può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per ragioni di pubblica sicurezza o esigenze delle forze armate.
Qual è la sanzione per chi viola il divieto di emissioni radioelettriche in porto?
L'ammenda da 120 a 485 euro, prevista dall'articolo 172 comma 8.
Il comandante può riaprire gli impianti sigillati per un'ispezione ministeriale?
Sì. Il comma 7 prevede che il comandante debba procedere alla riapertura degli impianti per consentire le visite di ispezione o collaudo da parte dei funzionari del Ministero, del Ministero delle infrastrutture e della difesa.
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