Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 188 D.Lgs. 259/2003 – Navi da pesca: norme tecniche radionavali

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le navi da pesca marittima devono obbligatoriamente essere dotate delle stazioni e degli impianti radioelettrici imposti dalla normativa internazionale e nazionale vigente.
  • L'obbligo di dotazione varia a seconda del tipo di navigazione praticato e del tonnellaggio di stazza lorda della nave.
  • La disciplina tecnica radionavale per le navi da pesca trae la propria fonte non solo dal Codice delle comunicazioni elettroniche, ma anche dalla normativa internazionale - in particolare dalle convenzioni internazionali sulla sicurezza della vita in mare.
  • La norma stabilisce un obbligo di dotazione tecnica minima, cui si aggiungono le eventuali apparecchiature facoltative scelte dall'armatore.
  • Il rispetto di questi standard è condizione per la sicurezza delle operazioni di pesca in mare aperto, anche nelle acque internazionali.
Indice dei contenuti

La sicurezza radioelettrica nelle navi da pesca

L'articolo 188 pone le basi della disciplina radionavale per le navi destinate alla pesca marittima, affermando un obbligo di dotazione minima di stazioni e impianti radioelettrici. Si tratta di un articolo sintetico ma di grande rilevanza pratica, perché aggancia la disciplina domestica agli standard tecnici internazionali, che per la pesca marittima hanno tradizionalmente avuto un ruolo fondamentale in ragione dei rischi connessi all'attività in mare aperto e spesso in acque remote.

Il criterio differenziale: tipo di navigazione e tonnellaggio

La norma individua due parametri che modulano l'obbligo di dotazione: il tipo di navigazione praticato e il tonnellaggio di stazza lorda. Quanto al primo parametro, la distinzione rilevante è tra navigazione costiera, ravvicinata, d'altura e oceanica. All'aumentare del raggio di azione della nave, crescono le esigenze di comunicazione con le autorità marittime e i centri di soccorso, e di conseguenza si amplia il novero delle stazioni e degli apparati obbligatori. Il tonnellaggio di stazza lorda è invece un indicatore delle dimensioni della nave: le imbarcazioni di maggiori dimensioni dispongono di spazio e capacità energetica sufficiente per installare apparati più complessi, e il loro naufragio comporta rischi per un numero più elevato di persone, il che giustifica obblighi di dotazione più stringenti.

Il richiamo alla normativa internazionale

Il richiamo alla «vigente normativa internazionale e nazionale» è particolarmente significativo. Sul piano internazionale, la disciplina radioelettrica per le navi da pesca è contenuta principalmente nelle convenzioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e nelle convenzioni sulla sicurezza della navigazione. A differenza delle navi mercantili, per le quali la Convenzione SOLAS è il testo di riferimento principale, le navi da pesca sono regolate in parte dalla Convenzione di Torremolinos del 1977 e dal relativo Protocollo del 1993, oltre che da accordi regionali e dalle norme tecniche del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. Sul piano nazionale, la materia è integrata dai decreti ministeriali che stabiliscono i requisiti tecnici specifici per l'industria peschereccia italiana.

Implicazioni per gli armatori di pescherecci

Per un armatore di nave da pesca, l'articolo 188 comporta l'obbligo di verificare periodicamente che gli impianti radioelettrici di bordo corrispondano agli standard obbligatori previsti per la propria classe di imbarcazione. L'inadempimento di questo obbligo non solo comporta sanzioni amministrative, ma può avere conseguenze gravissime in caso di emergenza in mare: senza gli apparati di comunicazione adeguati, le possibilità di ricevere soccorso tempestivo si riducono drasticamente. L'obbligo di dotazione deve essere rispettato in modo continuativo, non solo al momento del varo o del collaudo, ma per tutta la vita operativa della nave.

Coordinamento con le disposizioni successive

L'articolo 188 va letto in combinato con gli articoli seguenti che ne completano l'attuazione: l'articolo 189 disciplina il regime delle autorizzazioni all'esercizio per le navi da pesca, l'articolo 190 regola i rapporti contrattuali tra le società di gestione e gli armatori, l'articolo 191 prevede i contributi dovuti. Insieme, questi articoli formano il sotto-sistema normativo dedicato alle navi da pesca nel Codice delle comunicazioni elettroniche.

Casi pratici

Caso 1: Adeguamento degli impianti al cambio di categoria di navigazione

Tizio è armatore di un peschereccio che opera in navigazione costiera. Decide di ampliare l'attività alla pesca d'altura nel Mediterraneo. Il cambio di tipologia di navigazione comporta l'applicazione di obblighi tecnici radionavali più stringenti ai sensi dell'articolo 188. Tizio verifica la normativa applicabile alla sua categoria e procede all'installazione di un trasmettitore SSB e di un apparato GMDSS conforme agli standard internazionali per la navigazione d'altura, prima di partire per la prima campagna di pesca in acque distanti dalla costa.

Caso 2: Ispezione e rilievo di dotazione insufficiente

Durante un'ispezione portuale su un motopeschereccio di stazza lorda superiore a 300 GT, i funzionari ministeriali rilevano che la nave manca dell'epirb (radioboe di segnalazione d'emergenza) obbligatoria per quella categoria di imbarcazione in base alla normativa internazionale richiamata dall'articolo 188. L'armatore Caio viene diffidato a provvedere entro un termine prefissato. Fino all'installazione dell'apparato mancante, la nave non può uscire dal porto per le campagne di pesca d'altura.

Caso 3: Pianificazione della dotazione per un nuovo peschereccio

Sempronio commissiona la costruzione di un nuovo peschereccio da 120 GT destinato alla pesca ravvicinata nell'Adriatico. In fase di progettazione, il cantiere navale coordina con il consulente tecnico radionavale di Sempronio la definizione della dotazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 188 e della normativa applicabile a quella classe. La lista degli apparati obbligatori viene approvata prima dell'avvio dei lavori, consentendo la corretta integrazione degli impianti radioelettrici nella struttura della nave fin dalla costruzione.

Domande frequenti

Tutte le navi da pesca devono avere impianti radioelettrici a bordo?

Sì, l'articolo 188 stabilisce un obbligo generalizzato per le navi destinate alla pesca marittima. L'entità della dotazione varia però in funzione del tipo di navigazione praticato e del tonnellaggio di stazza lorda: le navi più grandi e quelle che navigano in acque più lontane dalla costa hanno obblighi di dotazione più ampi.

Quali normative internazionali stabiliscono la dotazione radioelettrica obbligatoria per i pescherecci?

L'articolo 188 rinvia alla vigente normativa internazionale, che comprende principalmente le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, le convenzioni internazionali sulla sicurezza della vita in mare applicabili ai pescherecci e gli eventuali accordi regionali. Le specifiche tecniche sono poi recepite nella normativa nazionale tramite decreti ministeriali.

Il tonnellaggio di stazza lorda influisce sulla dotazione radioelettrica obbligatoria?

Sì, il tonnellaggio è uno dei due parametri che l'articolo 188 indica per definire l'entità degli obblighi. Le navi di maggiore stazza sono soggette a obblighi più stringenti in quanto, per le loro dimensioni e il numero di persone a bordo, richiedono sistemi di comunicazione più completi per garantire la sicurezza della navigazione e del soccorso.

L'armatore può installare apparati radioelettrici aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori?

Sì, l'articolo 188 stabilisce un obbligo di dotazione minima, ma non impedisce l'installazione di apparati facoltativi. Questi devono però essere conformi alle norme tecniche applicabili e, se soggetti ad autorizzazione, devono essere inclusi nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. La facoltà di dotarsi di impianti aggiuntivi è prevista anche dall'articolo 189, comma 1.

Cosa succede se un peschereccio viene trovato privo degli impianti radioelettrici obbligatori?

L'inosservanza degli obblighi di dotazione previsti dall'articolo 188 costituisce una violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, passibile delle sanzioni amministrative previste. Sul piano pratico, la nave può essere trattenuta in porto fino al ripristino della conformità, con evidenti ripercussioni sull'attività produttiva dell'armatore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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