Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 174 D.Lgs. 259/2003 – Autorità del comandante di bordo

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l’osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • L'articolo 174 pone il servizio radioelettrico a bordo delle navi sotto l'autorità del comandante o del responsabile della nave.
  • Il comandante ha l'obbligo di assicurare che il servizio radioelettrico sia svolto nel rispetto di tutte le norme nazionali e internazionali vigenti sulle comunicazioni elettroniche.
  • L'autorità del comandante sulle comunicazioni radio è assoluta e non derogabile da accordi con la società di gestione del servizio.
  • La norma crea una responsabilità personale del comandante per le violazioni delle norme radioelettriche commesse durante la navigazione.
Indice dei contenuti

Il comandante come garante del servizio radioelettrico

L'articolo 174 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) sancisce un principio di fondamentale importanza nella gerarchia di responsabilità a bordo delle navi: il servizio radioelettrico è posto sotto l'autorità del comandante o della persona responsabile della nave. Questa disposizione si inserisce nella tradizione secolare del diritto marittimo, che attribuisce al comandante una posizione di suprema autorità a bordo e lo responsabilizza personalmente per tutte le attività svolte durante la navigazione.

L'obbligo del comandante

La norma non si limita a stabilire una gerarchia organizzativa, ma impone al comandante un obbligo attivo: deve «assicurare» che il servizio radioelettrico sia svolto «sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche». Il verbo «assicurare» implica un obbligo di risultato, non semplicemente di diligenza: il comandante non può limitarsi a impartire istruzioni corrette, ma deve vigilare affinché l'operatore radioelettrico le esegua effettivamente in conformità alla normativa. In caso di violazioni commesse dall'operatore radio, la responsabilità può estendersi al comandante se questi non ha esercitato adeguata supervisione.

Norme nazionali e internazionali

Il riferimento a «tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche» è ampio e intenzionale. Comprende il Codice stesso, i decreti ministeriali adottati in sua attuazione, il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, le disposizioni della Convenzione SOLAS, il GMDSS e tutte le altre norme internazionali pertinenti. Il comandante deve dunque avere - o fare acquisire al personale di bordo - una conoscenza adeguata di questo corpo normativo complesso e in continua evoluzione.

Raccordo con la disciplina delle sanzioni disciplinari

L'articolo 174 si lega direttamente all'articolo 182, che disciplina le sanzioni disciplinari per il personale addetto al servizio radioelettrico di bordo. L'autorità del comandante sancita dall'articolo 174 costituisce il fondamento giuridico per la sua facoltà di proporre sanzioni disciplinari nei confronti del personale operatore per le infrazioni radioelettriche commesse durante il servizio.

Responsabilità e limiti operativi

Il principio dell'autorità del comandante sancito dall'articolo 174 non è privo di limiti pratici. Il comandante non è sempre presente fisicamente alla stazione radio e non può supervisionare ogni singola comunicazione effettuata dall'operatore radio. Il diritto marittimo risolve questa tensione distinguendo tra la responsabilità per omessa organizzazione del servizio - che ricade sempre sul comandante - e la responsabilità per la singola condotta dell'operatore, che può essere attribuita a quest'ultimo qualora abbia agito in modo autonomo e contrario alle istruzioni ricevute. In ogni caso, il comandante ha l'obbligo di stabilire procedure operative chiare, verificarne l'osservanza con regolarità e intervenire tempestivamente quando vengono a sua conoscenza violazioni delle norme radioelettriche. Questa struttura di responsabilità è coerente con il più ampio principio del diritto marittimo che attribuisce al comandante la responsabilità ultima per tutte le attività svolte a bordo durante la navigazione.

Casi pratici

Caso 1: Il comandante che non supervisiona l'operatore radio

Il comandante Tizio del cargo di Alfa S.p.A. delega interamente la gestione della stazione radio all'operatore Caio, senza mai verificare il rispetto delle norme radioelettriche. Caio, senza che Tizio lo sappia, viola sistematicamente le procedure di comunicazione internazionali. Durante un'ispezione, le violazioni vengono accertate. L'articolo 174 pone il servizio radioelettrico sotto l'autorità del comandante: Tizio può rispondere delle violazioni non solo per la propria inerzia nella supervisione, ma anche in ragione del dovere di assicurare il rispetto delle norme.

Caso 2: Il comandante che ordina una comunicazione irregolare

Il comandante Caio ordina direttamente all'operatore radio di trasmettere su una frequenza diversa da quella autorizzata per la stazione, per ragioni di comodità operativa. La trasmissione genera interferenze con le comunicazioni costiere. Caio non può scaricare la responsabilità sull'operatore che ha eseguito i suoi ordini: è lui l'autorità sotto cui il servizio opera, ed è lui a dover rispondere delle violazioni delle norme radioelettriche che ha direttamente disposto.

Caso 3: La società di gestione che tenta di scavalcare il comandante

La società di gestione del servizio radioelettrico di bordo impone contrattualmente all'operatore radio Sempronio di seguire determinate procedure di comunicazione che contrastano con le istruzioni del comandante della nave. Il comandante vieta di adottare quelle procedure perché ritiene che violino le norme internazionali. L'articolo 174 è chiaro: il servizio è sotto l'autorità del comandante. Le disposizioni contrattuali della società di gestione non possono prevalere sull'autorità del comandante sulle comunicazioni radioelettriche di bordo.

Domande frequenti

Il comandante della nave è responsabile del servizio radioelettrico anche se non è personalmente l'operatore radio?

Sì. L'articolo 174 pone il servizio radioelettrico sotto la sua autorità e gli impone di assicurare che esso sia svolto nel rispetto di tutte le norme applicabili, indipendentemente da chi fisicamente operi la stazione.

Può la società di gestione del servizio radio impartire istruzioni all'operatore che prevalgono su quelle del comandante?

No. L'autorità del comandante sul servizio radioelettrico è sancita dalla legge e non può essere derogata da accordi contrattuali privati. Le istruzioni della società di gestione devono essere compatibili con l'autorità del comandante.

Quali norme deve garantire il comandante che siano rispettate?

Tutte le norme nazionali e internazionali vigenti sulle comunicazioni elettroniche: il Codice, i decreti ministeriali, il Regolamento UIT, la Convenzione SOLAS, il GMDSS e tutte le altre norme pertinenti.

Se l'operatore radio viola le norme, risponde solo lui o anche il comandante?

Dipende dalle circostanze. Se il comandante ha esercitato adeguata supervisione e le violazioni sono avvenute all'insaputa e contro le sue istruzioni, risponde principalmente l'operatore. Se il comandante ha omesso la supervisione o ha tollerato le violazioni, può rispondere anche lui.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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