In sintesi
- L'articolo 175 attribuisce al Ministero delle imprese e del Made in Italy la vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo e sulle stazioni costiere.
- La vigilanza comprende l'efficienza tecnica degli apparati sia obbligatori sia facoltativi e la qualificazione del personale addetto.
- Il Ministero esercita la vigilanza anche sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero previsto dall'articolo 159.
- La norma è la base legale per le ispezioni e i collaudi disciplinati dall'articolo 176.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 175 D.Lgs. 259/2003 — Vigilanza sul servizio radioelettrico
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all’articolo 159, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione del personale addetto. articolo precedente articolo successivo
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il potere di vigilanza ministeriale
L'articolo 175 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) attribuisce al Ministero delle imprese e del Made in Italy un ruolo di vigilanza sull'efficienza del sistema radioelettrico marittimo, sia a bordo delle navi sia nelle stazioni costiere. La vigilanza ha un duplice oggetto: da un lato l'aspetto tecnico — l'efficienza degli apparati radioelettrici — dall'altro quello personale — la qualificazione degli operatori. Entrambe le dimensioni sono essenziali per garantire che le comunicazioni marittime funzionino correttamente, in modo particolare in situazioni di emergenza.
La vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo
Il comma 1 prevede che il Ministero eserciti la vigilanza sullo «svolgimento del servizio radioelettrico di bordo», sull'«efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi» e sulla «qualificazione del personale addetto». L'oggetto della vigilanza è quindi ampio: non riguarda solo la presenza degli apparati, ma la loro effettiva efficienza operativa, e non riguarda solo i sistemi obbligatori ma anche quelli facoltativi che la nave abbia deciso di installare. La qualificazione del personale completa il quadro: non è sufficiente che gli apparati funzionino se gli operatori non sono in grado di usarli correttamente.
La vigilanza sulle stazioni costiere
Il comma 2 estende la vigilanza alle stazioni costiere di cui all'articolo 159 — quelle che garantiscono il servizio radioelettrico per la sicurezza della navigazione marittima — e agli apparati radioelettrici costieri, nonché alla qualificazione del personale addetto. Questa vigilanza parallela garantisce che l'intera catena di comunicazione marittima — dalla nave alle stazioni costiere — sia mantenuta in condizioni di efficienza. Il Ministero assume così un ruolo di supervisore dell'intero sistema, non limitato alla sola componente navale.
Strumenti della vigilanza
Gli strumenti concreti attraverso cui il Ministero esercita la vigilanza prevista dall'articolo 175 sono disciplinati dall'articolo 176: collaudi periodici, ispezioni ordinarie annuali e ispezioni straordinarie. L'articolo 175 fornisce la base legale del potere di vigilanza; l'articolo 176 ne disciplina le modalità di esercizio. Insieme, le due norme costruiscono un sistema di supervisione continua del servizio radioelettrico marittimo.
Strumenti e modalità di vigilanza
La vigilanza esercitata ai sensi dell'articolo 175 si concretizza attraverso le ispezioni e i collaudi previsti dall'articolo 176. L'articolo 175 è dunque la norma che fonda il potere di vigilanza, mentre l'articolo 176 ne disciplina le modalità operative. Nella prassi, la vigilanza ministeriale si avvale anche di segnalazioni da parte di altri soggetti: le autorità portuali, i comandanti di nave, le società di gestione e altri operatori del settore possono segnalare al Ministero situazioni anomale che richiedano un intervento ispettivo. La vigilanza è dunque sia programmata — con le ispezioni ordinarie annuali — sia reattiva, attraverso le ispezioni straordinarie che scattano in presenza di segnalazioni o eventi che richiedano una verifica immediata dello stato degli apparati o del servizio radioelettrico.
Casi pratici
Caso 1: Il Ministero che ordina un'ispezione straordinaria
A seguito di segnalazioni di interferenze nelle comunicazioni di soccorso nella zona del Tirreno, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, in base al potere di vigilanza dell'articolo 175, dispone un'ispezione straordinaria a bordo di alcune navi sospettate di causare le interferenze. L'ispezione verifica l'efficienza tecnica degli apparati e la conformità delle emissioni alle specifiche tecniche autorizzate. Le ispezioni sono la concretizzazione del potere di vigilanza attribuito dall'articolo 175.
Caso 2: La verifica della qualificazione del personale radio
Durante un'ispezione ordinaria a bordo del cargo di Alfa S.p.A., i funzionari del Ministero chiedono all'operatore radioelettrico Tizio di esibire il titolo di abilitazione. Tizio esibisce un documento scaduto. La vigilanza sulla «qualificazione del personale addetto» prevista dall'articolo 175 comprende la verifica della regolarità dei titoli di abilitazione: i funzionari contestano la violazione e segnalano il caso per le necessarie misure.
Caso 3: L'ispezione della stazione costiera
I funzionari del Ministero effettuano un'ispezione della rete di stazioni costiere gestita dalla società Beta S.p.A. ai sensi dell'articolo 159. L'articolo 175 comma 2 attribuisce al Ministero la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero, sull'efficienza degli apparati e sulla qualificazione del personale. L'ispezione rileva che alcuni apparati della stazione di Capo Circeo necessitano di manutenzione: Beta S.p.A. riceve una diffida a ripristinare l'efficienza degli impianti.
Domande frequenti
Chi esercita la vigilanza sul servizio radioelettrico a bordo delle navi?
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 175 comma 1.
La vigilanza riguarda solo gli apparati obbligatori o anche quelli facoltativi?
Entrambi. L'articolo 175 comma 1 prevede espressamente la vigilanza sull'efficienza tecnica sia degli apparati obbligatori sia di quelli facoltativi.
Il Ministero vigila anche sulle stazioni radio costiere?
Sì. L'articolo 175 comma 2 estende la vigilanza allo svolgimento del servizio radioelettrico costiero, all'efficienza degli apparati costieri e alla qualificazione del personale addetto.
Come si esercita concretamente la vigilanza prevista dall'articolo 175?
Tramite collaudi, ispezioni ordinarie e straordinarie disciplinate dall'articolo 176, che fornisce gli strumenti operativi per esercitare il potere di vigilanza sancito dall'articolo 175.
Vedi anche