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Ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese di gestione del servizio radioelettrico sui pescherecci devono regolare i rapporti con gli armatori tramite idonei schemi contrattuali.
  • Gli schemi contrattuali devono essere conformi alle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
  • La norma garantisce che la gestione professionale del servizio radioelettrico non si fondi su accordi informali, ma su un contratto strutturato che ne definisca responsabilità e obblighi.
  • L'articolo si collega all'articolo 189, comma 2, che prevede l'affidamento obbligatorio del servizio a imprese specializzate per determinate classi di pescherecci.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 190 D.Lgs. 259/2003 — Rapporti con gli armatori delle navi da pesca

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui all’articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. articolo precedente articolo successivo

Commento

La necessità di schemi contrattuali strutturati

L'articolo 190 chiude il ciclo normativo del rapporto tra armatori di navi da pesca e imprese di gestione del servizio radioelettrico, imponendo che tale rapporto sia formalizzato attraverso «idonei schemi contrattuali». La norma è breve ma di rilievo pratico significativo: senza di essa, il regime della gestione specializzata previsto dall'articolo 189, comma 2, rischierebbe di operare su basi informali o contrattuali inadeguate rispetto alla delicatezza della materia — la sicurezza delle comunicazioni in mare aperto.

Il contenuto degli schemi contrattuali

La norma non prescrive uno schema contrattuale tipizzato, ma richiede che lo schema adottato sia «idoneo» nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. Questa formulazione implica che il contratto debba quantomeno disciplinare: le modalità di installazione e manutenzione degli impianti radioelettrici; la responsabilità per la conformità tecnica degli impianti alle norme prescritte; le procedure di intervento in caso di guasto o malfunzionamento degli apparati; la formazione e la qualificazione del personale incaricato dell'esercizio delle stazioni; la ripartizione degli obblighi in materia di comunicazioni di sicurezza e soccorso in mare. Il richiamo alle norme sulla salvaguardia della vita umana in mare radica il contratto nel contesto della sicurezza marittima internazionale, con tutto il rigore tecnico e procedurale che ne consegue.

La tutela degli interessi pubblici attraverso il contratto privato

Il legislatore ha scelto uno strumento di diritto privato — il contratto — per garantire la realizzazione di interessi pubblici fondamentali quali la sicurezza della navigazione e la vita degli equipaggi. Questa scelta riflette un approccio di regolazione indiretta: anziché prescrivere i contenuti minimi del contratto con norma imperativa di dettaglio, il Codice affida alle parti la definizione dello schema contrattuale, vincolando però la loro autonomia al rispetto degli standard internazionali e nazionali in materia di sicurezza. Le imprese di gestione che non adottassero schemi contrattuali idonei violerebbero le condizioni della propria autorizzazione generale, con conseguente rischio di sospensione o revoca ai sensi dell'articolo 187.

Implicazioni per gli armatori

Per l'armatore di un peschereccio soggetto alla gestione specializzata, l'articolo 190 offre una tutela importante: la norma gli consente di esigere dall'impresa di gestione uno schema contrattuale che rispetti gli standard internazionali di sicurezza, e non un contratto puramente commerciale che anteponga l'economia del servizio alla sicurezza delle comunicazioni. In caso di controversia sulla qualità del servizio radioelettrico fornito, il contratto è anche la fonte delle obbligazioni di cui l'impresa dovrà rispondere. La solidità dello schema contrattuale è dunque nell'interesse sia dell'armatore sia dell'impresa di gestione, entrambi esposti a responsabilità in caso di incidente connesso a malfunzionamenti radioelettrici.

Casi pratici

Caso 1: Stipula del contratto di gestione radioelettrica

Beta Radionavale S.r.l., impresa autorizzata ai sensi dell'articolo 189, comma 2, propone ad Alfa Pesca S.p.A. uno schema contrattuale per la gestione delle stazioni radioelettriche sulla sua flotta di pescherecci oceanici. Il contratto include le specifiche tecniche degli impianti da installare e mantenere, le tempistiche di manutenzione, le procedure di emergenza in caso di guasto, le qualificazioni del personale assegnato e la ripartizione delle responsabilità in materia di comunicazioni di soccorso. L'avvocato di Alfa verifica che lo schema sia conforme alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare richiamate dall'articolo 190 prima della firma.

Caso 2: Inadeguatezza dello schema contrattuale: rifiuto dell'armatore

Gamma Servizi Marittimi propone a Tizio, armatore di un peschereccio soggetto a gestione specializzata, un contratto che non include alcuna clausola sulla formazione del personale addetto alle comunicazioni di sicurezza né sulle procedure di intervento in caso di guasto degli apparati GMDSS. Tizio rifiuta di firmare, rilevando che lo schema non è idoneo ai sensi dell'articolo 190 perché non rispetta i requisiti delle normative internazionali sulla salvaguardia della vita in mare. Gamma è costretta a rivedere lo schema contrattuale includendo tutte le clausole necessarie.

Caso 3: Controversia sull'adempimento degli obblighi contrattuali

Delta Pesca S.r.l., armatore di un peschereccio, contesta a Sempronio Gestione Radio che gli impianti di bordo non vengono manutenuti con la periodicità prevista dal contratto stipulato ai sensi dell'articolo 190. In seguito a un guasto all'apparato SSB che ha costretto la nave a rientrare anticipatamente, Delta chiede la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni subiti. Il giudice verifica la conformità del contratto agli obblighi dell'articolo 190 e valuta la gravità dell'inadempimento alla luce degli standard di sicurezza marittima internazionale.

Domande frequenti

Qual è la forma richiesta per i contratti tra imprese di gestione e armatori di navi da pesca?

L'articolo 190 richiede l'utilizzo di «idonei schemi contrattuali» senza specificare la forma. In coerenza con il contesto, che richiama le normative internazionali sulla sicurezza in mare, è opportuno che il contratto sia redatto per iscritto e contenga tutte le clausole necessarie a regolare le responsabilità tecniche e operative del servizio radioelettrico.

Quali normative internazionali vincolano il contenuto degli schemi contrattuali?

L'articolo 190 rimanda alle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. Sul piano internazionale rilevano in particolare le convenzioni dell'UIT in materia di radiocomunicazioni e le norme sul sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), che definiscono standard tecnici e operativi per le comunicazioni di sicurezza a bordo delle navi da pesca.

Cosa succede se l'impresa di gestione non utilizza uno schema contrattuale idoneo?

L'inadempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 190 può costituire violazione delle condizioni della propria autorizzazione generale, con conseguente rischio di sospensione o revoca del titolo ai sensi dell'articolo 187. Inoltre, in caso di incidenti connessi a comunicazioni radioelettriche difettose, l'assenza di un contratto idoneo può aggravare la responsabilità civile dell'impresa di gestione.

L'armatore può negoziare liberamente i termini del contratto con l'impresa di gestione?

L'autonomia contrattuale delle parti è limitata dal vincolo di rispettare le normative internazionali e nazionali sulla sicurezza in mare. All'interno di questo perimetro, le parti possono negoziare i termini economici, le modalità operative e le clausole di responsabilità. L'armatore non può però rinunciare contrattualmente a garanzie di sicurezza imposte da norme internazionali cogenti.

Anche per i piccoli pescherecci in gestione diretta si applica l'articolo 190?

No, l'articolo 190 si riferisce specificamente alle «società di gestione di cui all'articolo 189», vale a dire alle imprese specializzate che gestiscono il servizio radioelettrico per le navi soggette alla disciplina del comma 2 dell'articolo 189. Per i pescherecci in gestione diretta da parte dell'armatore, non vi è un rapporto contrattuale da regolare ai sensi dell'articolo 190.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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