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Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 176 disciplina il sistema di collaudi e ispezioni degli apparati radioelettrici di bordo: ispezioni ordinarie annuali e straordinarie, collaudi in occasioni specifiche.
  • Il collaudo è obbligatorio all'attivazione della stazione, in caso di modifiche, cambio di armatore o cambio della società di gestione.
  • Le ispezioni ordinarie sono effettuate dal Ministero, salvo per le navi all'estero dove possono agire organismi riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 104/2011.
  • Il Ministro può esonerare dall'obbligo di collaudo e ispezione ordinaria le navi per cui la normativa internazionale non imponga installazione radioelettrica.
  • Le ispezioni possono verificare l'andamento del servizio e il possesso del titolo di abilitazione del personale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 176 D.Lgs. 259/2003 — Collaudi e ispezioni

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; b) un’ispezione ordinaria ogni dodici mesi; c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi: a) attivazione della stazione radioelettrica; b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori; c) richiesta dell’armatore, in caso di cambio dello stesso; d) richiesta della società di gestione, di cui all’articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.

3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all’estero e concernono l’applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell’allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992.

4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all’autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell’articolo 183, comma 2, o dall’armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all’articolo 183, comma 3.

5. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall’obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.

6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all’andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d’ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il sistema di controllo tecnico degli apparati radioelettrici navali

L'articolo 176 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) è la norma cardine del sistema di controllo tecnico degli apparati radioelettrici a bordo delle navi. Attuando il potere di vigilanza sancito dall'articolo 175, questo articolo disciplina le modalità, la periodicità e i presupposti degli accertamenti che il Ministero effettua per verificare l'efficienza delle stazioni radioelettriche navali. Il sistema si articola in tre tipologie di intervento: collaudi, ispezioni ordinarie e ispezioni straordinarie.

I collaudi

Il comma 1 lettera a) prevede i collaudi «ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica». Il comma 2 individua i casi in cui il collaudo è obbligatorio: all'attivazione di una nuova stazione radioelettrica; in caso di modifica o aggiunta di apparati obbligatori; su richiesta dell'armatore in caso di cambio dello stesso; su richiesta della società di gestione in caso di cambio di gestore. Il collaudo è dunque un controllo puntuale che si svolge nei momenti di cambiamento più rilevanti per la stazione, garantendo che i nuovi assetti tecnici o gestionali soddisfino i requisiti di legge.

Le ispezioni ordinarie e straordinarie

Le ispezioni ordinarie si svolgono con cadenza annuale (ogni dodici mesi, comma 1 lettera b). Sono effettuate da funzionari del Ministero, salvo per le navi che si trovano all'estero: in quel caso possono agire gli organismi riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 104/2011, che recepisce la direttiva europea sulle ispezioni navali. Le ispezioni straordinarie (comma 1 lettera c) si effettuano «quando se ne verifichi la necessità», formula che lascia al Ministero ampia discrezionalità per intervenire in caso di anomalie, segnalazioni o situazioni di rischio. Il comma 6 chiarisce che durante qualsiasi ispezione possono essere effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, incluse verifiche sull'andamento del servizio e sul possesso del titolo di abilitazione del personale.

La richiesta di collaudi e ispezioni

Il comma 4 prevede che i collaudi e le ispezioni ordinarie siano richiesti all'autorità marittima portuale dalla società di gestione del servizio o dall'armatore o proprietario, a seconda dei casi previsti dall'articolo 183. Questo meccanismo pone un onere attivo in capo ai soggetti responsabili della stazione: non si aspetta l'iniziativa del Ministero, ma sono l'armatore e la società di gestione a dover attivare le procedure di controllo nei tempi previsti.

Casi pratici

Caso 1: Il cambio di armatore e il collaudo obbligatorio

Alfa S.p.A. cede il proprio cargo a Beta S.r.l. Il passaggio di proprietà implica la necessità di effettuare il collaudo della stazione radioelettrica di bordo ai sensi dell'articolo 176 comma 2 lettera c): è l'armatore che deve richiedere il collaudo all'autorità marittima portuale a fronte del cambio di armatore. Beta S.r.l. deve provvedere entro i termini stabiliti e non può navigare senza aver superato il collaudo degli apparati radioelettrici.

Caso 2: La nave all'estero che viene ispezionata da un organismo riconosciuto

Il cargo di Tizio si trova nel porto di Rotterdam durante il periodo in cui scade l'ispezione ordinaria annuale prevista dall'articolo 176. Poiché la nave è all'estero, l'ispezione non può essere effettuata direttamente dai funzionari del Ministero italiano. Il comma 3 prevede che in questo caso possano agire gli organismi riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 104/2011, applicando le regole della Convenzione SOLAS. L'esito dell'ispezione è valido ai fini della normativa italiana.

Caso 3: L'ispezione straordinaria dopo le segnalazioni di interferenze

Il Ministero riceve segnalazioni di interferenze generate da un cargo nelle frequenze di emergenza in prossimità del porto di Napoli. Ai sensi dell'articolo 176 comma 1 lettera c), il Ministero dispone un'ispezione straordinaria immediatamente. L'ispezione verifica l'efficienza tecnica degli apparati e accerta che le emissioni del cargo rispettino le specifiche tecniche autorizzate. Il comma 6 consente di effettuare durante l'ispezione tutti gli accertamenti ritenuti necessari, inclusa la verifica della qualificazione del personale radio.

Domande frequenti

Con quale frequenza si svolgono le ispezioni ordinarie degli apparati radio di bordo?

Con cadenza annuale: ogni dodici mesi, ai sensi dell'articolo 176 comma 1 lettera b).

In quali casi è obbligatorio il collaudo della stazione radioelettrica?

All'attivazione della stazione, in caso di modifica o aggiunta di apparati obbligatori, su richiesta dell'armatore in caso di cambio, e su richiesta della società di gestione in caso di cambio di gestore.

Chi richiede le ispezioni e i collaudi?

La società di gestione del servizio radioelettrico ai sensi dell'articolo 183 comma 2, oppure l'armatore, il proprietario o chi li rappresenta, nei casi previsti dall'articolo 183 comma 3. La richiesta si presenta all'autorità marittima portuale.

Cosa possono verificare i funzionari durante un'ispezione?

Tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, compreso l'andamento del servizio e il possesso del titolo di abilitazione da parte del personale addetto, ai sensi del comma 6.

Il Ministro può esonerare alcune navi dalle ispezioni ordinarie?

Sì, con decreto motivato: il comma 5 consente di esonerare dall'obbligo di collaudo e ispezione ordinaria le categorie di navi per cui la normativa internazionale non imponga la dotazione radioelettrica obbligatoria.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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