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Categoria: Codice delle comunicazioni elettroniche

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), come riformato dal D.Lgs. 207/2021 di recepimento del Codice europeo: articolo per articolo, con commento, casi pratici e FAQ.

  • Art. 169 D.Lgs. 259/2003 — Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo

    Art. 169 D.Lgs. 259/2003 — Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 170 D.Lgs. 259/2003 — Corrispondenza pubblica

    Art. 170 D.Lgs. 259/2003 — Corrispondenza pubblica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l’area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

    2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l’organizzazione e l’espletamento del servizio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 171 D.Lgs. 259/2003 — Installazioni d’ufficio

    Art. 171 D.Lgs. 259/2003 — Installazioni d’ufficio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero, può disporre, d’ufficio ed a spese dell’armatore, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 172 D.Lgs. 259/2003 — Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali

    Art. 172 D.Lgs. 259/2003 — Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz’ora dopo l’arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.

    2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.

    3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell’ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. L’uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate.

    4. L’autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.

    5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.

    6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l’uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e semprechè manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.

    7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonché dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all’uopo incaricati.

    8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l’ammenda da euro 120,00 a euro 485,00. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 173 D.Lgs. 259/2003 — Giornale delle comunicazioni radio

    Art. 173 D.Lgs. 259/2003 — Giornale delle comunicazioni radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fermo restando l’obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall’operatore unico alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell’articolo 183. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 174 D.Lgs. 259/2003 — Autorità del comandante di bordo

    Art. 174 D.Lgs. 259/2003 — Autorità del comandante di bordo

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l’osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 175 D.Lgs. 259/2003 — Vigilanza sul servizio radioelettrico

    Art. 175 D.Lgs. 259/2003 — Vigilanza sul servizio radioelettrico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.

    2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all’articolo 159, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione del personale addetto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 176 D.Lgs. 259/2003 — Collaudi e ispezioni

    Art. 176 D.Lgs. 259/2003 — Collaudi e ispezioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; b) un’ispezione ordinaria ogni dodici mesi; c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

    2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi: a) attivazione della stazione radioelettrica; b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori; c) richiesta dell’armatore, in caso di cambio dello stesso; d) richiesta della società di gestione, di cui all’articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.

    3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all’estero e concernono l’applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell’allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992.

    4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all’autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell’articolo 183, comma 2, o dall’armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all’articolo 183, comma 3.

    5. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall’obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.

    6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all’andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

    7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d’ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 177 D.Lgs. 259/2003 — Verbali di collaudo e di ispezione

    Art. 177 D.Lgs. 259/2003 — Verbali di collaudo e di ispezione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da consegnarsi all’autorità marittima ed, in copia, all’armatore o a chi lo rappresenta o alla società di gestione di cui all’articolo 183, comma

    2. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 178 D.Lgs. 259/2003 — Spese per i collaudi e le ispezioni

    Art. 178 D.Lgs. 259/2003 — Spese per i collaudi e le ispezioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all’articolo 176 effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell’armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 179 D.Lgs. 259/2003 — Categoria delle stazioni radioelettriche di nave

    Art. 179 D.Lgs. 259/2003 — Categoria delle stazioni radioelettriche di nave

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie: a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno; b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno; c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno; d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.

    2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all’articolo 183. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 180 D.Lgs. 259/2003 — Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo

    Art. 180 D.Lgs. 259/2003 — Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT, o dalle vigenti norme nazionali. articolo precedente articolo successivo