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Art. 169 D.Lgs. 259/2003 — Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche. articolo precedente articolo successivo
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