- L'articolo 163 delega a un regolamento ministeriale la disciplina di dettaglio dei titoli di abilitazione per gli operatori radioelettrici.
- Il regolamento stabilisce classi e tipi di titoli, modalità di servizio, esami, requisiti di ammissione, commissioni esaminatrici e cause di revoca o sospensione.
- Il regolamento è adottato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- I costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti interamente dagli introiti dei contributi fissati dall'allegato n. 25, senza oneri per il bilancio dello Stato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 163 D.Lgs. 259/2003 — Titoli di abilitazione
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti: a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione; b) le modalità di espletamento dei servizi; c) gli esami per il conseguimento dei titoli; d) l’ammissione agli esami; e) le prove d’esame; f) la costituzione delle commissioni esaminatrici; g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall’articolo 5 dell’allegato n. 25. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 163 Cod. Amb. — gestione delle aree di salvaguardia
- Art. 163 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti particolari
- Art. 163 D.Lgs. 42/2004 — Perdita di beni culturali
- Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni
- Articolo 163 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 163 Codice della Strada: Convogli militari, cortei e simili
Commento
La tecnica della delega regolamentare
L'articolo 163 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) adotta la tecnica della delega regolamentare per disciplinare il dettaglio tecnico-amministrativo dei titoli di abilitazione degli operatori radioelettrici. Anziché introdurre direttamente nel Codice la disciplina puntuale — che richiederebbe procedure legislative per ogni aggiornamento — il legislatore affida al Ministro il compito di definire, con proprio regolamento, tutte le specifiche operative del sistema di abilitazione. Questa scelta è razionale: il settore radioelettrico evolve rapidamente e la disciplina degli esami, delle commissioni e dei requisiti deve poter essere aggiornata con strumenti agili, non con atti di legislazione primaria.
Il contenuto del regolamento
Il comma 1 elenca in modo analitico le materie demandate al regolamento. Le classi e i tipi di titoli di abilitazione consentono di differenziare le qualifiche in funzione delle tecnologie e dei servizi per cui l'operatore intende abilitarsi: un operatore del servizio mobile marittimo ha esigenze formative diverse da quello di un'emittente radiofonica. Le modalità di espletamento dei servizi definiscono le condizioni operative a cui gli operatori abilitati devono attenersi. Gli esami e i criteri di ammissione garantiscono che il titolo sia riservato a chi ha effettivamente dimostrato le competenze richieste. La disciplina delle commissioni esaminatrici definisce la composizione, le procedure e le garanzie di imparzialità degli organi che valutano i candidati. Infine, la revoca, sospensione e decadenza dei titoli assicurano che chi non rispetta le condizioni di abilitazione o perde i requisiti possa essere privato del titolo con effetto rapido.
Il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture
Il regolamento è adottato «sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Questa consultazione obbligatoria riflette il fatto che una parte significativa dei titoli di abilitazione riguarda il servizio mobile marittimo, che rientra nella sfera di competenza funzionale di quel Ministero. La formula «sentito» implica un parere non vincolante: il Ministro delle imprese e del Made in Italy mantiene la decisione finale, ma deve acquisire formalmente la posizione del Ministero dei trasporti prima di adottare il regolamento.
L'autofinanziamento del sistema
Il comma 2 stabilisce un principio finanziario importante: dall'emanazione del regolamento non devono derivare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. I costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente dagli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n. 25 al Codice, che i candidati versano per la partecipazione agli esami. Il sistema di abilitazione è quindi progettato per autofinanziarsi, senza gravare sul bilancio pubblico.
Casi pratici
Caso 1: Il marinaio che vuole cambiare classe di abilitazione
Tizio è in possesso di un titolo di abilitazione per il servizio mobile marittimo di terza classe. Vuole abilitarsi per il servizio di prima classe, che gli consentirebbe di operare stazioni di categoria più elevata. Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 163 disciplina le classi di titoli disponibili e i requisiti per il passaggio di classe. Tizio deve verificare se è necessario sostenere ulteriori esami o dimostrare un'esperienza pratica supplementare per accedere alla classe superiore.
Caso 2: La commissione esaminatrice e il finanziamento
Il Ministero organizza una sessione di esami per il conseguimento dei titoli di abilitazione radioelettrica. I candidati versano i contributi previsti dall'allegato n. 25. Il comune di questi versamenti copre i compensi dei componenti della commissione esaminatrice, le spese logistiche e i costi amministrativi. Il comma 2 dell'articolo 163 garantisce che nessuna di queste spese venga posta a carico del bilancio dello Stato: il sistema è integralmente autofinanziato.
Caso 3: La revoca del titolo per violazione delle norme
Sempronio, titolare di un'abilitazione radioelettrica, viene accertato in flagrante violazione delle norme sull'uso delle frequenze: trasmette su bande non autorizzate causando interferenze alle comunicazioni di emergenza. Il regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 163 disciplina le procedure di revoca, sospensione e decadenza dei titoli. L'autorità avvia il procedimento di revoca: Sempronio perde la qualificazione e non può più operare legittimamente la propria stazione.
Domande frequenti
Chi adotta il regolamento sui titoli di abilitazione radioelettrica?
Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 400/1988.
Cosa disciplina il regolamento previsto dall'articolo 163?
Le classi e i tipi di titoli di abilitazione, le modalità di espletamento dei servizi, gli esami e i requisiti di ammissione, la composizione delle commissioni esaminatrici, e le cause di revoca, sospensione e decadenza dei titoli.
Il sistema degli esami di abilitazione costa qualcosa allo Stato?
No. Il comma 2 prevede che non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato: i costi delle commissioni esaminatrici sono coperti dagli introiti dei contributi versati dai candidati agli esami.
Può un titolo di abilitazione radioelettrica essere revocato?
Sì. Il regolamento ministeriale disciplina le ipotesi di revoca, sospensione e decadenza dei titoli, che possono essere disposte in caso di violazione delle norme o perdita dei requisiti.
Vedi anche