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Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 183 disciplina il regime autorizzativo per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi: occorre l'autorizzazione ministeriale previo collaudo favorevole.
  • Gli apparati obbligatori per la sicurezza della vita umana in mare devono essere elencati nella licenza di esercizio; quelli facoltativi interfacciati con reti pubbliche no.
  • Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio degli apparati obbligatori è affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale.
  • Per le navi non incluse in tale regime e che non effettuano corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio sono affidati direttamente all'armatore.
  • L'offerta di servizi di comunicazione elettronica al pubblico tramite apparati facoltativi richiede una separata autorizzazione generale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 183 D.Lgs. 259/2003 — Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l’autorizzazione all’esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. L’offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al conseguimento di un’autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.

2. Per determinate classi di navi, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento di tale servizio

3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il sistema autorizzativo delle stazioni radioelettriche navali

L'articolo 183 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) disciplina in modo organico il regime di autorizzazione, impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi. La norma costruisce un sistema a tre livelli di responsabilità: il Ministero come autorizzatore; le società di gestione specializzate come operatrici per determinate classi di navi; l'armatore come diretto responsabile per le navi non rientranti nel secondo regime.

L'autorizzazione ministeriale e il collaudo preventivo

Il comma 1 stabilisce che le stazioni radioelettriche a bordo delle navi richiedono un'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Ministero, che presuppone un esito favorevole del collaudo previsto dall'articolo 176. Questo meccanismo garantisce che solo gli impianti tecnicamente conformi ricevano il via libera operativo. La norma introduce poi una distinzione cruciale: tutti gli apparati obbligatori e facoltativi legati alla sicurezza della vita umana in mare devono essere elencati nella licenza di esercizio, mentre gli apparati facoltativi interfacciati con reti pubbliche non devono essere elencati nella licenza. L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico tramite questi ultimi apparati richiede però una separata autorizzazione generale: il legislatore distingue tra il profilo della sicurezza navale (gestito dalla licenza di esercizio) e quello della fornitura commerciale di servizi di comunicazione (gestito dall'autorizzazione generale).

Le società di gestione specializzate

Il comma 2 prevede che per «determinate classi di navi», l'impianto e l'esercizio degli apparati obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare siano affidati a imprese titolari di apposita autorizzazione generale rilasciata dal Ministero. Queste società di gestione specializzate assumono la responsabilità dell'intera gestione radioelettrica della nave, inclusa la contabilità. L'autorizzazione ministeriale definisce i requisiti che queste imprese devono soddisfare, garantendo elevati standard di competenza e affidabilità.

Il regime dell'armatore diretto

Il comma 3 disciplina il caso residuale: per le classi di navi non rientranti nel comma 2 e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche sono affidati direttamente all'armatore. In questo caso, l'armatore assume direttamente la responsabilità dell'impianto, dell'esercizio e della conformità normativa degli apparati radioelettrici di bordo.

Casi pratici

Caso 1: La nave da crociera e la società di gestione specializzata

Una grande compagnia di crociere, Alfa S.p.A., affida la gestione radioelettrica delle proprie navi — classificate tra le «determinate classi» di cui al comma 2 — alla società specializzata Beta S.r.l., titolare di autorizzazione generale ministeriale. Beta S.r.l. è responsabile dell'impianto, dell'esercizio e della manutenzione di tutti gli apparati di sicurezza marittima a bordo. I rapporti tra Alfa S.p.A. e Beta S.r.l. sono regolati da un contratto che definisce obblighi, standard di servizio e responsabilità.

Caso 2: Il cargo con servizio Wi-Fi per l'equipaggio

Il cargo di Tizio è dotato, oltre agli apparati obbligatori GMDSS, di un sistema Wi-Fi facoltativo interfacciato con la rete Inmarsat che consente all'equipaggio di accedere a internet. L'articolo 183 comma 1 prevede che tali apparati facoltativi interfacciati con reti pubbliche non debbano essere elencati nella licenza di esercizio. Tuttavia, se il servizio viene offerto anche ai passeggeri o commercializzato come servizio di comunicazione elettronica al pubblico, occorre una separata autorizzazione generale.

Caso 3: Il peschereccio gestito direttamente dall'armatore

Sempronio possiede un peschereccio che non rientra nelle classi di navi soggette all'obbligo di affidarsi a una società di gestione specializzata, e che non effettua servizio di corrispondenza pubblica. Ai sensi dell'articolo 183 comma 3, l'impianto e l'esercizio della stazione radioelettrica sono affidati direttamente a Sempronio quale armatore. Sempronio deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio al Ministero, superare il collaudo previo, e gestire in prima persona il rispetto di tutti gli obblighi radioelettrici della propria imbarcazione.

Domande frequenti

Ogni stazione radio a bordo di una nave deve essere autorizzata?

Sì. L'articolo 183 comma 1 prevede che per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi sia rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo.

Tutti gli apparati radio di bordo devono essere elencati nella licenza di esercizio?

Solo gli apparati obbligatori e facoltativi legati alla sicurezza della vita umana in mare. Gli apparati facoltativi interfacciati con reti pubbliche per servizi commerciali non devono essere elencati nella licenza, ma richiedono una separata autorizzazione generale.

Chi gestisce la radio sulle navi soggette al regime del comma 2?

Imprese titolari di apposita autorizzazione generale rilasciata dal Ministero. Queste società specializzate assumono la responsabilità dell'impianto, dell'esercizio e della gestione contabile degli apparati di sicurezza.

Un armatore che gestisce direttamente la stazione radio della propria nave deve comunque ottenere l'autorizzazione?

Sì. Anche per le navi gestite direttamente dall'armatore ex articolo 183 comma 3, l'autorizzazione ministeriale all'esercizio è necessaria.

Serve un'autorizzazione aggiuntiva per offrire il Wi-Fi ai passeggeri tramite Inmarsat?

Sì. L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico tramite apparati facoltativi interfacciati con reti pubbliche richiede il conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica, in aggiunta alla licenza di esercizio della stazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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