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Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 164 definisce il servizio radioelettrico mobile marittimo come il servizio effettuato tra stazioni costiere e stazioni di nave, o tra stazioni di nave.
  • Al servizio possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le radioboa per la localizzazione dei sinistri.
  • Il servizio mobile marittimo via satellite coinvolge le stazioni terrene costiere e quelle di nave, con le medesime possibilità di partecipazione dei mezzi di soccorso.
  • La definizione è funzionale all'applicazione del quadro normativo specifico del Titolo sul servizio mobile marittimo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 164 D.Lgs. 259/2003 — Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.

2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri. articolo precedente articolo successivo

Commento

Le definizioni operative del servizio mobile marittimo

L'articolo 164 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) svolge una funzione definitoria: fissa i contorni del servizio radioelettrico mobile marittimo e del servizio mobile marittimo via satellite ai fini dell'applicazione della disciplina del Titolo. Queste definizioni sono il punto di partenza per determinare quale normativa si applica ai soggetti e agli impianti coinvolti nelle comunicazioni marittime, un settore in cui operano regole di sicurezza internazionali di elevata importanza.

Il servizio mobile marittimo terrestre

Il comma 1 descrive il servizio radioelettrico mobile marittimo come quello effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, oppure tra stazioni radioelettriche di nave. Si tratta di comunicazioni bidirezionali che collegano le navi con la terraferma (stazioni costiere) o le navi tra loro. La norma include espressamente nella definizione la possibilità di partecipazione delle stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio — come scialuppe e zattere di salvataggio dotate di radio — e delle stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri, quelle apparecchiature che si attivano automaticamente in caso di naufragio emettendo un segnale di distress che consente alle autorità di soccorso di localizzare la posizione dell'incidente.

Il servizio mobile marittimo via satellite

Il comma 2 definisce il corrispondente servizio via satellite, distinguendosi dal precedente per la mediazione di un satellite tra le stazioni: si effettua tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, oppure tra stazioni terrene di nave. Anche in questo caso, i mezzi di salvataggio e le radioboa possono partecipare al servizio. Il servizio via satellite è essenziale per le comunicazioni nelle zone di mare aperto lontane dalle stazioni costiere terrestri, dove la comunicazione radio diretta non è tecnicamente possibile.

Rilevanza ai fini della sicurezza in mare

Entrambe le definizioni assumono rilevanza pratica nel contesto del Sistema Globale di Soccorso e Sicurezza Marittima (GMDSS), che obbliga le navi soggette alle norme internazionali di sicurezza a essere dotate di apparati idonei alle comunicazioni sia nel servizio mobile marittimo terrestre sia in quello via satellite. La corretta delimitazione del perimetro di questi servizi è necessaria per determinare quali obblighi tecnici e autorizzativi si applicano alle diverse imbarcazioni e alle diverse tipologie di apparati radioelettrici di bordo.

Casi pratici

Caso 1: Il cargo e la comunicazione con la stazione costiera

Il cargo di Alfa S.p.A. è in navigazione nell'Adriatico e ha necessità di comunicare con la stazione costiera di Ancona per informazioni sul meteo e sulle condizioni portuali. La comunicazione avviene tramite stazione radioelettrica di nave nella banda del servizio mobile marittimo. Ai sensi dell'articolo 164 comma 1, si tratta di un servizio radioelettrico mobile marittimo: la stazione di bordo deve essere correttamente autorizzata e il personale operatore deve essere in possesso del titolo di abilitazione previsto dall'articolo 162.

Caso 2: La radioboa che localizza il naufragio

Un veliero da diporto di Tizio affonda nel Mediterraneo centrale, lontano da qualsiasi stazione costiera. La radioboa EPIRB a bordo si attiva automaticamente emettendo un segnale di distress che viene ricevuto dai satelliti del sistema Cospas-Sarsat e ritrasmesso alle autorità di soccorso italiane. L'articolo 164 include espressamente «le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri» tra i soggetti che possono partecipare al servizio mobile marittimo. La radioboa è dunque parte del sistema legalmente definito e soggetta alla relativa disciplina tecnica.

Caso 3: La scialuppa di salvataggio con radio VHF

Durante un'esercitazione di sicurezza a bordo della nave da crociera di Beta S.p.A., le stazioni radio VHF installate sulle scialuppe di salvataggio vengono testate. Queste stazioni sono comprese nella definizione di «stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio» di cui all'articolo 164 comma 1, e rientrano nel perimetro del servizio mobile marittimo. Devono rispettare le norme tecniche previste per tale servizio e figurare nell'elenco degli apparati obbligatori nella licenza di esercizio della nave.

Domande frequenti

Cosa si intende per servizio radioelettrico mobile marittimo?

Il servizio effettuato tra stazioni costiere e stazioni di nave, o tra stazioni di nave, al quale possono partecipare le stazioni dei mezzi di salvataggio e le radioboa per la localizzazione dei sinistri, come definito dall'articolo 164 comma 1.

Qual è la differenza tra il servizio mobile marittimo e quello via satellite?

Il servizio mobile marittimo terrestre si effettua tramite stazioni radioelettriche convenzionali; quello via satellite si effettua tramite stazioni terrene (sia costiere sia di nave) con la mediazione di un satellite, ed è essenziale per le comunicazioni in acque lontane dalla costa.

Le radioboa di emergenza rientrano nel servizio mobile marittimo?

Sì. L'articolo 164 include espressamente le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri tra i soggetti che possono partecipare al servizio mobile marittimo, sia terrestre sia via satellite.

Le navi militari rientrano nella definizione di servizio mobile marittimo dell'articolo 164?

No. L'articolo 165 comma 1 chiarisce che ai fini del Titolo per 'navi' si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, con esclusione delle navi militari e di quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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