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Art. 201 D.Lgs. 259/2003 — Licenza di esercizio

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Art. 201 D.Lgs. 259/2003 — Licenza di esercizio

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità. articolo precedente articolo successivo