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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'autorizzazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche sulle navi da diporto è rilasciata dal Ministero previo collaudo favorevole ai fini del servizio di corrispondenza pubblica.
  • Tutti gli apparati di bordo, obbligatori e facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio.
  • Per determinate classi di navi da diporto, l'impianto e la gestione delle stazioni è obbligatoriamente affidata a imprese con apposita autorizzazione generale, rilasciata sentito il Ministero delle infrastrutture.
  • Per le navi da diporto non soggette alla gestione specializzata e che non effettuano corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio è affidato direttamente all'armatore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 194 D.Lgs. 259/2003 — Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.

2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.

3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il sistema di autorizzazioni per le navi da diporto

L'articolo 194 riproduce, con alcune varianti specifiche per il settore del diporto, l'architettura autorizzativa già prevista dall'articolo 189 per le navi da pesca. L'impostazione tripartita — collaudo e licenza di esercizio per tutti, gestione specializzata obbligatoria per alcune classi, gestione diretta dell'armatore per le rimanenti — assicura un sistema graduato in funzione della complessità e dei rischi connessi all'imbarcazione da diporto.

Il collaudo e la licenza di esercizio

Il comma 1 subordina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio all'esito favorevole del collaudo previsto dall'articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Il riferimento all'articolo 196, anziché all'articolo 176 come nel caso delle navi da pesca, riflette la specificità del Capo sulle navi da diporto, che prevede una propria disciplina dei collaudi. Il collaudo verifica la rispondenza degli impianti agli standard tecnici e costituisce il presupposto necessario per il rilascio della licenza. La licenza deve contenere l'elenco completo degli apparati di bordo, sia quelli obbligatori sia quelli facoltativi: in questo modo la licenza di esercizio svolge anche una funzione di registro degli impianti, agevolando le ispezioni e la verifica della conformità.

La gestione specializzata per alcune classi di navi da diporto

Il comma 2 prevede che per determinate classi di navi da diporto l'impianto e l'esercizio delle stazioni, inclusa la gestione contabile del servizio, sia affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale. La previsione è analoga a quella del comma 2 dell'articolo 189 per i pescherecci. Il coinvolgimento di imprese specializzate è giustificato per le navi da diporto di maggiori dimensioni o per quelle che operano in condizioni più complesse, dove la gestione professionale degli impianti radioelettrici è necessaria per garantire adeguati standard di sicurezza. L'autorizzazione generale alle imprese di gestione è rilasciata dal Ministero sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e definisce i requisiti per l'espletamento del servizio.

La gestione diretta dall'armatore

Il comma 3 stabilisce il regime residuale: le navi da diporto non soggette alla gestione specializzata e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica affidano direttamente all'armatore l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche. Questa è la fattispecie più comune per le imbarcazioni da diporto private di medie e piccole dimensioni: il proprietario-armatore gestisce autonomamente la dotazione radioelettrica, nel rispetto degli obblighi tecnici e amministrativi previsti dalla normativa.

Il raccordo con la disciplina delle navi commerciali

La struttura dell'articolo 194 rispecchia il modello generale dei Capi precedenti, creando un sistema coerente per tutte le categorie di navigazione. Le specificità del diporto si riflettono principalmente nel riferimento al collaudo dell'articolo 196 anziché dell'articolo 176, e nella diversa definizione delle classi soggette alla gestione specializzata, che nel settore del diporto sono tendenzialmente più ampie in quanto le navi da diporto di grandi dimensioni sono spesso strutturate come yacht o megayacht con equipaggi professionali.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta della licenza di esercizio per una barca a vela

Tizio ha appena acquistato una barca a vela di 11 metri e vuole installare una radio VHF fissa con DSC e un EPIRB. Prima di procedere, verifica se la sua imbarcazione rientra tra quelle soggette alla gestione specializzata ai sensi dell'articolo 194, comma 2. Accertato che si tratta di un'imbarcazione in regime di gestione diretta, Tizio installa gli apparati e richiede il collaudo al Ministero ai sensi dell'articolo 196. Superato il collaudo, ottiene la licenza di esercizio che elenca entrambi gli apparati.

Caso 2: Gestione specializzata su un superyacht

Alfa Charter S.p.A. gestisce un superyacht di 50 metri classificato come unità da diporto. Rientra nelle classi soggette alla gestione specializzata ai sensi dell'articolo 194, comma 2. La società affida la gestione delle stazioni radioelettriche a Beta Marina Services S.r.l., impresa titolare di autorizzazione generale per la gestione del servizio radioelettrico su unità da diporto di grandi dimensioni. Beta è il soggetto titolare della licenza di esercizio e si occupa di tutta la manutenzione e della verifica di conformità degli impianti di bordo.

Caso 3: Modifica della licenza di esercizio dopo upgrade degli impianti

Caio, armatore di un motoscafo da diporto in gestione diretta, decide di sostituire la vecchia radio VHF con un modello più recente con maggiori funzionalità. Prima di procedere alla sostituzione, consulta il Ministero per sapere se deve aggiornare la licenza di esercizio. Gli viene confermato che qualsiasi modifica agli impianti elencati nella licenza richiede un aggiornamento del documento. Caio installa la nuova radio, ottiene un nuovo collaudo favorevole e fa aggiornare la licenza con le specifiche del nuovo apparato.

Domande frequenti

Il collaudo è obbligatorio per tutte le navi da diporto che vogliono esercitare stazioni radioelettriche?

Sì, il comma 1 dell'articolo 194 subordina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio all'esito favorevole del collaudo previsto dall'articolo 196. Per le navi da diporto che effettuano il servizio di corrispondenza pubblica, il collaudo è in ogni caso necessario. Per le altre modalità di esercizio, la necessità del collaudo segue il regime previsto dalla normativa specifica.

La licenza di esercizio deve elencare anche gli apparati opzionali installati a bordo?

Sì, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, la licenza deve elencare tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, sia quelli obbligatori sia quelli facoltativi. Qualsiasi apparato non incluso nell'elenco è considerato non autorizzato e la sua presenza a bordo può costituire violazione del Codice.

Quale tipo di navi da diporto è soggetto alla gestione specializzata obbligatoria?

L'articolo 194, comma 2, rimette la definizione delle classi soggette alla gestione specializzata ai provvedimenti ministeriali applicabili, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare. Si tratta generalmente delle unità da diporto di grandi dimensioni o di quelle che svolgono attività assimilabili alla navigazione professionale.

Il proprietario di una barca a vela privata può gestire autonomamente la propria radio di bordo?

Sì, per le navi da diporto non soggette alla gestione specializzata di cui al comma 2 e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, il comma 3 prevede che l'armatore possa gestire direttamente l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche. L'armatore è però responsabile della conformità degli impianti e dell'aggiornamento della licenza di esercizio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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