- Atti del processo penale esenti, salvo certificati penali
- Atti civili, amministrativi, tributari esenti se soggetti a contributo
- Esenzione per copie autentiche richieste dalle parti
- Estesa a procedure concorsuali e volontarie
- Tassativo l'elenco delle eccezioni
Testo dell'articoloVigente
Art. 18 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale , con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario , soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. (27)
2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1. (32)
Commento
L'articolo 18 stabilisce la regola di esenzione dell'imposta di bollo per gli atti processuali. La razionalità è chiara: il contributo unificato ha già unificato l'imposizione sull'attività giurisdizionale, dunque sarebbe contraddittorio applicare anche il bollo. La norma evita duplicazioni e semplifica il quadro fiscale del processo. La logica di sistema è quella di una sola imposta per il servizio giurisdizionale, lasciando residuare il bollo solo per atti documentali extra-processuali.
Processo penale
Tutti gli atti e provvedimenti del processo penale sono esenti dal bollo, con la sola esclusione dei certificati penali (carico pendente, casellario). L'esenzione è ampia perché nel processo penale l'erario anticipa le spese e il regime sanzionatorio del bollo sarebbe sistematicamente contraddetto. La regola riguarda tutti gli atti delle parti, del giudice, della cancelleria e dei terzi chiamati al processo.
Processi civili, amministrativi, tributari
L'esenzione si estende agli atti dei processi civili (incluse procedure concorsuali e volontarie), amministrativi e tributari soggetti a contributo unificato. La condizione è formale: per essere esenti dal bollo gli atti devono attenere a un processo che paga il contributo. Restano dunque soggetti a bollo gli atti dei procedimenti esenti da contributo (art. 10) che non rientrano in altre cause di esenzione. La regola può apparire paradossale ma riflette la coerenza interna del sistema fiscale del processo.
Copie autentiche
L'esenzione comprende le copie autentiche, anche esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. La precisazione evita aggiramenti: chi non è parte (un terzo interessato, un erede, un creditore di un creditore) paga regolarmente il bollo sulle copie richieste. La definizione di parte processuale segue le regole generali del codice di procedura civile (artt. 75 ss. c.p.c.) e include anche gli interventori e i chiamati in causa.
Limiti dell'esenzione
L'esenzione non copre tutti i documenti collegati al processo. Restano soggetti a bollo: la procura alle liti (con marca specifica da €16,00), gli atti notarili allegati, le certificazioni richieste a uffici diversi dalla cancelleria. Per i certificati penali la regola conferma l'eccezione, perché si tratta di documenti spesso richiesti per finalità extra-processuali (assunzioni, gare). La distinzione fra atti propri del processo e atti collegati è la chiave operativa per applicare correttamente la norma.
La distinzione tra atti del processo e atti collegati genera in pratica numerose questioni interpretative. Documenti allegati al fascicolo, perizie stragiudiziali prodotte come prove, certificazioni richieste a terzi: per ciascuna categoria occorre verificare la natura processuale o extra-processuale dell'atto, perché solo i primi godono dell'esenzione. La giurisprudenza tributaria offre numerosi precedenti su casi specifici.
L'esenzione dal bollo per gli atti processuali è una delle conquiste di semplificazione del testo unico, evitando duplicazioni e contenziosi su singole marche da apporre.
Casi pratici
Caso 1: Tizio chiede copia esecutiva
Caso 2: Caio terzo chiede copia del fascicolo
Domande frequenti
Devo pagare il bollo per la copia della sentenza?
No, se la richiedi come parte processuale e l'atto è soggetto a contributo unificato. Sì, se sei un terzo non parte.
Il certificato del casellario è esente?
No. L'esenzione esclude espressamente i certificati penali, che restano soggetti a bollo.
Vale anche per le procedure concorsuali?
Sì. L'art. 18 estende l'esenzione alle procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, in quanto soggette a contributo unificato.
Vedi anche