Art. 14 D.P.R. 115/2002 — (L) Obbligo di pagamento
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
1-bis. La parte che fa istanza a norma dell' articolo 492-bis , secondo comma , del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. (40)
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile , senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. 3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge .
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. (27)
3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell' articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . Nei ricorsi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.
Stesso numero, altri codici
- Art. 14 D.Lgs. 504/1995 — Rimborsi dell'accisa
- Articolo 14 L. 184/1983: Sospensione del procedimento prima della dichiarazione di adottabilità
- Art. 14 Reg. (UE) 2024/1689 — Sorveglianza umana
- Art. 14 Cod. Amb. — Consultazione
- Art. 14 D.Lgs. 148/2015 — Informazione e consultazione sindacale
- Art. 14 D.Lgs. 159/2011 — Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale