In sintesi
- Variazioni con D.P.R. ex art. 17, c. 2, l. 400/1988
- Proposta del Ministro della giustizia
- Concerto con il MEF
- Adeguamento a numero, valore, tipologia dei processi
- Riferimento al biennio precedente
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 17 disciplina la procedura per la variazione degli importi e degli scaglioni del contributo unificato. La norma istituisce un meccanismo di aggiornamento ordinario, distinto dalle riforme di sistema, che evita di passare dalla legge per ogni piccolo adeguamento. La tecnica della delegificazione consente di mantenere flessibilità nella gestione delle tariffe senza appesantire l'iter parlamentare con questioni di mero adattamento contabile.
Strumento normativo
Le variazioni sono adottate con decreto del Presidente della Repubblica, secondo la procedura dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988 (regolamenti governativi su delegificazione). La fonte regolamentare assicura snellezza, pur mantenendo il controllo sostanziale del Governo e il parere preventivo del Consiglio di Stato. La norma di delegificazione è quella stessa contenuta nel testo unico, che autorizza la modifica di importi tabellari con atto secondario.
Procedura di proposta
La proposta spetta al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il doppio concerto riflette la natura ibrida del contributo: imposta da un lato, corrispettivo per il servizio giustizia dall'altro. Il MEF cura l'aspetto fiscale; il Ministero della giustizia, quello organizzativo. La presenza di entrambi gli attori istituzionali assicura equilibrio fra esigenze di bilancio ed esigenze operative del sistema giurisdizionale.
Parametri di adeguamento
L'adeguamento tiene conto delle variazioni del numero, del valore e della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. La norma fissa criteri oggettivi, riducendo la discrezionalità: si guarda al carico effettivo del sistema giustizia, alla complessità media delle cause, all'evoluzione delle materie. I dati provengono dall'Ufficio statistiche del Ministero della giustizia e sono pubblicati annualmente nei report sull'amministrazione giudiziaria.
Uso effettivo dello strumento
Nella prassi, gli importi del contributo sono stati aggiornati raramente con questo strumento. Le modifiche più rilevanti sono state introdotte direttamente da leggi finanziarie e provvedimenti urgenti, in deroga all'art. 17. L'effettiva applicazione della procedura ordinaria di adeguamento resta dunque limitata, fenomeno comune ad altre delegificazioni mai utilizzate appieno. La preferenza per lo strumento legislativo riflette anche il rilievo politico della materia tariffaria.
L'esperienza italiana mostra come le delegificazioni teoricamente disponibili siano spesso superate da interventi legislativi diretti: leggi finanziarie e decreti-legge restano gli strumenti privilegiati per modificare le tariffe. Il fenomeno riguarda non solo il contributo unificato, ma anche altri settori tariffari, riflettendo una tendenza più ampia del sistema delle fonti italiane.
Resta auspicabile un uso più pieno della delegificazione, che potrebbe rendere il sistema tariffario più reattivo all'evoluzione dei costi e del carico giudiziario complessivo.
Casi pratici
Caso 1: Tizio cittadino legge un D.P.R. di adeguamento
Caso 2: Caia avvocato consulta la base di calcolo
Domande frequenti
Come si possono modificare gli importi del contributo?
Con D.P.R. su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF, secondo l'art. 17 l. 400/1988.
Quali parametri si considerano?
Numero, valore e tipologia dei processi registrati nei due anni precedenti.
La procedura è stata utilizzata?
Raramente. Gli aggiornamenti più rilevanti sono stati introdotti con leggi finanziarie, in deroga al meccanismo regolamentare.
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