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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Contributo €100 per ciascun atto pubblicato sul PVP
  • A carico del creditore procedente
  • Dovuto per ciascun lotto in caso di vendita multipla
  • Pagamento via piattaforma CAD
  • Inserito dal D.L. 83/2015 conv. l. 132/2015

Testo dell'articoloVigente

Art. 18-bis D.P.R. 115/2002 — Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il contributo è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto. (81) 84

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ——————- AGGIORNAMENTO (81) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Commento

L'articolo 18-bis, introdotto dal d.l. 83/2015 convertito dalla legge 132/2015, regola il contributo per la pubblicazione degli atti esecutivi sul portale delle vendite pubbliche (PVP). Il PVP è il sistema centralizzato di pubblicità delle vendite forzate gestito dal Ministero della giustizia, finalizzato a garantire trasparenza e ampliare il bacino di partecipanti alle aste. La riforma ha sostituito le pubblicazioni cartacee frammentate con un'unica vetrina digitale nazionale.

Importo e soggetto obbligato

Il contributo è fissato in €100 per ciascun atto per il quale la legge dispone la pubblicità (avvisi di vendita di immobili e mobili registrati). L'importo è a carico del creditore procedente, in quanto soggetto che attiva la procedura esecutiva e beneficia primariamente della pubblicità. Si tratta di una posta che il creditore inserirà nel costo dell'esecuzione, recuperabile dal debitore secondo le regole degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Vendita per lotti

Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo è dovuto per ciascuno di essi. La regola riflette il principio del costo proporzionale al servizio: ogni lotto pubblicato genera un autonomo sforzo di pubblicità, gestione informatica e visibilità telematica. La somma può raggiungere importi rilevanti nei pignoramenti complessi, ad esempio nelle esecuzioni su patrimoni immobiliari frazionati in numerose unità abitative.

Modalità di pagamento

Il contributo è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica del Codice dell'amministrazione digitale (art. 5, comma 2, D.Lgs. 82/2005), oggi PagoPA. La scelta integra il pagamento nel circuito unitario dei pagamenti verso la PA, semplificando la gestione contabile e tracciando l'introito erariale. La ricevuta telematica vale come prova del pagamento e viene allegata al fascicolo esecutivo digitale.

Funzione complessiva

Il contributo sostiene i costi di gestione del PVP e finanzia il sistema di pubblicità telematica. La pubblicità delle vendite, garantita dall'art. 490 c.p.c. e oggi centralizzata sul PVP, è essenziale per ottenere offerte numerose e formare prezzi di realizzo congrui. Il contributo è quindi una voce strutturale del costo dell'esecuzione forzata, non eliminabile e da inserire nel piano di riparto come spesa privilegiata sostenuta nell'interesse comune dei creditori.

Il contributo del PVP si aggiunge alle altre spese dell'esecuzione (compenso del professionista delegato, spese tecniche, oneri di custodia) e va inserito nel piano di riparto. Nelle aste deserte che richiedono nuovi tentativi, il contributo è dovuto per ogni nuova pubblicazione, aumentando il costo complessivo della procedura. La pubblicità rappresenta una voce sempre più rilevante nel bilancio delle esecuzioni complesse.

Il PVP ha trasformato la pubblicità delle vendite forzate, aumentando significativamente il numero di partecipanti alle aste e i prezzi medi di realizzo, a vantaggio della massa attiva.

Casi pratici

Caso 1: Tizio creditore in esecuzione immobiliare

Caso 2: Caia vendita mobile registrato

Domande frequenti

Quanto costa pubblicare un avviso di vendita?

€100 per ciascun atto. In caso di più lotti, il contributo è dovuto per ognuno.

Chi paga il contributo del PVP?

Il creditore procedente. Potrà recuperarlo in sede di riparto come spesa dell'esecuzione.

Come si paga?

Tramite la piattaforma PagoPA, integrata nel sistema dei pagamenti verso la pubblica amministrazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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