Testo dell'articoloVigente
Art. 15 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
→art. 13 SPESE (Importi e scaglioni del contributo unificato)→art. 14 SPESE (Obbligo di pagamento del contributo)→art. 16 SPESE (Omesso o insufficiente pagamento del contrib)→art. 17 SPESE (Variazioni degli importi del contributo)→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 12 D.P.R. 115/2002 – Azione civile nel processo penale→Art. 18 D.P.R. 115/2002 – Non applicabilità dell’imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato→Art. 18-bis D.P.R. 115/2002 – Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche→Art. 11 D.P.R. 115/2002 – Prenotazione a debito del contributo unificato
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 15 disciplina il controllo di regolarità del versamento da parte del funzionario di cancelleria. La norma assegna alla cancelleria un compito di filtro contabile: verificare la presenza della dichiarazione di valore, della ricevuta di pagamento e la coerenza tra importo versato e scaglione applicabile. Il controllo è il primo presidio dell'effettività del sistema fiscale del processo, presupposto della successiva attivazione delle procedure di recupero.
Funzione del controllo
Il funzionario di cancelleria è il primo presidio del corretto introito erariale. Il controllo è documentale: si esamina il fascicolo per verificare i tre elementi (dichiarazione, ricevuta, congruità). Non è prevista un'attività istruttoria autonoma, ma il funzionario può richiedere chiarimenti alla parte e sollecitare l'integrazione. Il modello replica quello adottato in altri sistemi tributari, dove l'amministrazione verifica la base imponibile dichiarata.
Esito della verifica
Se l'importo versato è inferiore allo scaglione corretto, il funzionario invita la parte all'integrazione; in caso di inerzia, attiva la procedura di recupero ex art. 16 con l'invio della richiesta di pagamento. Se l'importo è superiore, la parte può chiedere il rimborso secondo le procedure ordinarie del recupero crediti erariali. La parte può anche presentare istanza di sgravio per errori materiali documentati.
Verifica continua
Il comma 2 prescrive una verifica ricorrente: il funzionario controlla a ogni introduzione di domanda idonea a modificare il valore della causa. La novità della domanda riconvenzionale, l'ampliamento di petitum, l'intervento di terzi con autonome pretese: tutti questi eventi richiedono un nuovo controllo, per verificare l'adeguamento del contributo. La verifica copre anche le modifiche conseguenti a chiamate in causa o estensioni soggettive del giudizio.
Profilo organizzativo
La gestione informatica del fascicolo (PCT, SICID, SIECIC) facilita il controllo: il sistema segnala automaticamente le discrasie tra valore dichiarato e contributo versato. Resta però la responsabilità del funzionario, sia sotto il profilo contabile sia disciplinare, in caso di omessa attivazione del recupero ex art. 16. La standardizzazione degli alert riduce l'errore umano ma non elimina la responsabilità individuale per i controlli sostanziali.
Per i giudizi di impugnazione, il funzionario verifica anche la coerenza tra il valore dichiarato e quello accertato in primo grado: oscillazioni significative possono richiedere chiarimenti. Il controllo si estende alla congruità della maggiorazione applicata (50% in appello, 100% in cassazione), evitando errori sistematici che genererebbero successive richieste di integrazione.
Il ruolo del funzionario di cancelleria è cruciale per la tenuta del sistema fiscale del processo, motivo per cui la formazione e l'aggiornamento del personale amministrativo sono prioritari.
Le verifiche del funzionario assicurano la coerenza del flusso erariale e prevengono distorsioni che potrebbero compromettere l'equilibrio del sistema fiscale della giustizia civile.
Casi pratici
Caso 1: Tizio dimentica la dichiarazione di valore
Caso 2: Caia con riconvenzionale di valore superiore
Domande frequenti
Cosa controlla il funzionario di cancelleria?
Presenza della dichiarazione di valore, ricevuta di versamento e coerenza dell'importo con lo scaglione applicabile.
Cosa succede se ho versato troppo?
Puoi chiedere il rimborso seguendo le procedure ordinarie del recupero crediti erariali della parte VII.
La verifica si ripete?
Sì, ogni volta che viene introdotta una domanda idonea a modificare il valore della causa (riconvenzionale, ampliamento di petitum).