← Torna a T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la liquidazione dell'onorario al difensore di persona in programma di protezione.
  • L'onorario è liquidato dal magistrato secondo i criteri dell'articolo 82.
  • È ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
  • Se il difensore è di altro distretto, sono dovute spese documentate e indennità di trasferta minime.
  • Tutela la libertà di scelta del difensore anche fuori distretto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 115 D.P.R. 115/2002 — (L) Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

Commento

L'articolo 115 introduce una disciplina speciale per la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia. La norma riconosce la specificità dei rischi e delle modalità operative connesse alla difesa di questa categoria di assistiti.

Il rinvio al sistema generale

La norma rinvia agli articoli 82 (criteri di liquidazione) e 84 (opposizione al decreto). Significa che il compenso si determina secondo i parametri forensi (oggi DM 55/2014 e successivi aggiornamenti), con riduzione fino alla metà rispetto ai valori medi, e che il difensore può proporre opposizione davanti al magistrato collegialmente designato.

La deroga sulle spese di trasferta

La parte qualificante è nel periodo finale: quando il difensore è iscritto all'albo di un distretto di corte d'appello diverso da quello del giudice procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita. La regola ordinaria escluderebbe il rimborso del fuori distretto; qui la specialità della difesa giustifica l'eccezione.

La ratio della speciale tutela

Il collaboratore di giustizia è soggetto a un programma di protezione che ne limita la mobilità e ne condiziona le relazioni. La libera scelta del difensore, garanzia costituzionale, deve poter prevalere sui vincoli di residenza forense. L'incentivo economico assicura che il professionista non sia disincentivato dall'accettare l'incarico per ragioni di costo.

Il quadro normativo di riferimento

Il richiamo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, rinvia alla disciplina madre dei programmi di protezione. Le successive modificazioni hanno ampliato l'ambito di applicazione, includendo anche i testimoni di giustizia (legge 11 gennaio 2018, n. 6). La giurisprudenza ha confermato l'estensione dell'articolo 115 anche a questi soggetti.

Cross-reference

La norma si legge con gli articoli 82 (criteri di liquidazione), 83 (opposizione), 84 (impugnazione del decreto), 116-118 (compensi per difensori di altre categorie). Va coordinata con il codice antimafia (d.lgs. 159/2011) e con la legge 6/2018 sui testimoni di giustizia. Sul piano operativo, il difensore deve documentare con cura il viaggio e il soggiorno per giustificare il rimborso spese: ricevute alberghiere, biglietti di trasporto, indennità di trasferta calcolate sui parametri forensi vigenti. La Corte ha chiarito che la deroga opera anche per il sostituto processuale ai sensi dell'articolo 102 c.p.p., quando intervenga in udienza per un'attività specifica. Nei procedimenti complessi di criminalità organizzata, la designazione del difensore avviene spesso con accordo informale tra magistrato e capi degli uffici di protezione: la formalizzazione segue le regole ordinarie ma con attenzione alla riservatezza dell'identità dell'assistito. Per i procedimenti che si svolgono in distretti diversi (rogatorie, decentramenti) si applica una valutazione complessiva sulle spese effettivamente sostenute.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Difensore fuori distretto

Caso 2: Caso 2 — Opposizione alla liquidazione

Domande frequenti

Chi liquida l'onorario al difensore del collaboratore?

Il magistrato che procede, applicando i parametri dell'articolo 82 e i tariffari forensi vigenti.

Sono sempre rimborsate le spese di trasferta?

Solo se il difensore è iscritto in un albo di distretto diverso da quello del giudice. In quel caso spettano spese documentate e indennità minime di trasferta.

Si applica anche ai testimoni di giustizia?

Sì, l'estensione è prevista dalla disciplina sui programmi di protezione, in particolare dopo la legge 6/2018 sui testimoni di giustizia.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.