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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la liquidazione del difensore d'ufficio di persona irreperibile.
  • Si applica a indagato, imputato o condannato non rintracciato.
  • L'onorario è liquidato dal magistrato secondo l'articolo 82.
  • È ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
  • Lo Stato recupera le somme se l'irreperibile si fa successivamente trovare.

Testo dell'articoloVigente

Art. 117 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

Commento

L'articolo 117 affronta una variante particolare della difesa d'ufficio: quella prestata in favore di un assistito di cui si ignora la sopravvenuta reperibilità. La sezione tutela il difensore garantendo il compenso senza richiedere la prova del recupero infruttuoso, che sarebbe impossibile contro chi non si trova.

L'ambito soggettivo

La norma copre tre situazioni: persona sottoposta alle indagini, imputato e condannato irreperibili. La nozione di irreperibilità è quella tecnico-processuale: il giudice ha emesso il decreto di irreperibilità ai sensi degli articoli 159-161 c.p.p., previa infruttuosa ricerca nei luoghi di residenza, abituale dimora, luogo di lavoro. Il difensore d'ufficio è nominato per garantire il diritto di difesa.

La liquidazione semplificata

A differenza dell'articolo 116, qui non è richiesta la prova del recupero infruttuoso del credito professionale: l'irreperibilità rende impossibile per definizione la riscossione. La liquidazione segue i criteri ordinari dell'articolo 82 e l'opposizione è ammessa ex articolo 84. La semplificazione è coerente con la peculiarità del caso.

La rivalsa dello Stato

Il comma 2 stabilisce che lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile. La condizione è duplice: il soggetto deve aver cessato lo stato di irreperibilità ed essere in condizione di solvenza. La rivalsa segue le regole generali del recupero erariale e si concretizza tipicamente quando l'irreperibile viene rintracciato in fase esecutiva.

Il difficile equilibrio

La norma bilancia tre interessi: il diritto di difesa dell'irreperibile, il diritto al compenso del difensore d'ufficio, l'interesse pubblico al recupero. Il professionista è tutelato dall'anticipazione erariale; lo Stato si riserva la possibilità di rifarsi se l'assistito riemerge; il diritto di difesa è garantito anche per chi è materialmente assente dal processo.

Cross-reference

La norma si lega agli articoli 159-161 c.p.p. (irreperibilità), all'articolo 97 c.p.p. (difensore d'ufficio), all'articolo 116 (compenso del difensore d'ufficio in generale), agli articoli 82-84 (liquidazione e opposizione). Va coordinata con la disciplina del processo in absentia (artt. 420-bis ss. c.p.p.) dopo la riforma del 2014. Nei processi di lunga durata l'irreperibilità può modificarsi durante lo svolgimento: la cessazione dello stato di irreperibilità prima della sentenza determina il subentro della disciplina ordinaria, con applicazione dell'articolo 116 per le attività successive. La Cassazione ha precisato che, in caso di sopravvenuta reperibilità, lo Stato può recuperare retroattivamente le somme anticipate per il difensore d'ufficio, ferma restando la possibilità per l'assistito di chiedere l'ammissione al patrocinio se ricorrono i requisiti reddituali. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la nozione di irreperibilità ex articolo 117 è distinta dalla mera latitanza: chi è latitante per sottrarsi alla pena ma è formalmente reperibile attraverso la difesa tecnica non rientra nella disciplina speciale, con conseguente applicazione dell'articolo 116.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Irreperibile mai rintracciato

Caso 2: Caso 2 — Rintraccio in fase esecutiva

Domande frequenti

Chi è il difensore di irreperibile?

Il difensore d'ufficio nominato in favore di indagato, imputato o condannato di cui sia stato emesso il decreto di irreperibilità ex articoli 159-161 c.p.p.

Serve dimostrare il recupero infruttuoso?

No, l'irreperibilità rende impossibile il recupero per definizione. La liquidazione segue direttamente i criteri dell'articolo 82.

Lo Stato può recuperare le somme?

Sì, nei confronti di chi cessa lo stato di irreperibilità. La rivalsa scatta tipicamente quando l'irreperibile viene rintracciato in fase esecutiva.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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