- Indica i quattro casi tassativi di revoca dell'ammissione al patrocinio.
- Omessa comunicazione delle variazioni di reddito, condizioni mutate, mancato certificato consolare, requisiti insussistenti.
- La revoca per insussistenza può essere disposta entro cinque anni dalla definizione del processo.
- Provvede di regola il magistrato che procede al momento delle scadenze rilevanti.
- Strumento di controllo successivo sulla genuinità dell'ammissione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 112 D.P.R. 115/2002 — (L) Revoca del decreto di ammissione
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. 1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare; d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.
Commento
L'articolo 112 codifica la disciplina della revoca del decreto di ammissione al patrocinio nel processo penale. Il legislatore ha tipizzato le cause, fissato i termini e individuato il magistrato competente, per evitare revoche arbitrarie e garantire il contraddittorio dell'interessato.
Le quattro cause di revoca
Il comma 1 elenca quattro ipotesi. La lettera a) riguarda l'omessa comunicazione delle variazioni reddituali rilevanti ex articolo 79, comma 1, lettera d). La lettera b) opera quando, a seguito della comunicazione, il reddito risulta variato tanto da escludere l'ammissione. La lettera c) sanziona la mancata produzione del certificato consolare richiesta agli stranieri. La lettera d), la più incisiva, scatta quando si accerta la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti reddituali.
Il termine quinquennale
La revoca per insussistenza dei requisiti può essere disposta d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario, in ogni momento e comunque entro cinque anni dalla definizione del processo. È un termine di decadenza che bilancia l'interesse pubblico al recupero con la certezza della posizione dell'interessato. Decorsi i cinque anni, l'ammissione si consolida anche se obiettivamente indebita.
La revoca discrezionale del comma 2
Il magistrato può disporre la revoca anche dopo le integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3. Si tratta di una valutazione di merito sulla coerenza delle integrazioni con le dichiarazioni originarie: se emergono contraddizioni o lacune significative, il giudice può ritenere venuto meno il presupposto.
Il magistrato competente
Il comma 3 fissa la regola di competenza: provvede il magistrato che procede al momento della scadenza o della comunicazione. Se il processo è in Cassazione, la competenza torna al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in coerenza con la natura non di merito del giudizio di legittimità.
Cross-reference
L'articolo 112 si legge con gli articoli 79 (obblighi di comunicazione), 96 (decisione sull'istanza), 111 (recupero spese), 113 (impugnazione), 114 (effetti) e 125 (sanzioni penali). La Cassazione ha più volte sottolineato la necessità del contraddittorio prima della revoca, anche se la norma non lo prevede espressamente per tutte le ipotesi. Sul piano del contraddittorio, la giurisprudenza ha affermato l'opportunità di sentire l'interessato prima della revoca per insussistenza, in particolare quando il decreto si fonda su elementi acquisiti d'ufficio non resi noti. La violazione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità del decreto, ma può fondare motivo di ricorso per cassazione ex articolo 113. La dottrina più garantista propone di estendere il modello del procedimento amministrativo (legge 241/1990) anche al subprocedimento di revoca, con comunicazione di avvio e termine per le osservazioni. Nella pratica, alcuni magistrati emanano un decreto provvisorio di sospensione dell'efficacia e fissano udienza camerale per discutere prima della revoca definitiva, soluzione equilibrata che concilia rapidità ed esigenze difensive.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Verifica della Guardia di finanza
Caso 2: Caso 2 — Mancata comunicazione di variazione
Domande frequenti
Quali sono i casi di revoca?
Quattro: omessa comunicazione di variazioni, variazione reddituale che esclude l'ammissione, mancato certificato consolare, insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti.
Entro quando si può revocare?
Per le ipotesi della lettera d) il termine è di cinque anni dalla definizione del processo. Per le altre ipotesi la revoca segue le scadenze degli adempimenti.
Chi è il magistrato competente?
Quello che procede al momento della scadenza o della comunicazione; se procede la Cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
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