Testo dell'articoloVigente
Art. 108 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito: a) il contributo unificato; b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio; c) l'imposta di registro ai sensi dell' articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 .
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Vedi anche
→art. 106-bis SPESE (Riduzione di un terzo dei compensi del patro)→art. 107 SPESE (Spese gratuite e spese anticipate dall'erari)→art. 109 SPESE→art. 110 SPESE→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 106 D.P.R. 115/2002 – Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte→Art. 105 D.P.R. 115/2002 – Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari→Art. 111 D.P.R. 115/2002 – Recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio→Art. 104 D.P.R. 115/2002 – Compenso dell’investigatore privato
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 108 estende la cornice protettiva del patrocinio a spese dello Stato all'azione civile esercitata dentro il processo penale. La parte offesa che si costituisce parte civile può così domandare il risarcimento senza dover anticipare i tributi connessi agli atti processuali e alla sentenza.
Il rinvio agli effetti dell'art. 107
Il primo richiamo è all'articolo 107: opera quindi il principio della prenotazione a debito delle voci espressamente indicate, salvo quanto disposto nei commi successivi. La parte ammessa non versa cassa, ma lo Stato registra la pretesa tributaria in attesa del recupero verso la parte soccombente o, in caso di esito sfavorevole, scrive il credito in conto erariale.
Le quattro voci prenotate a debito
La norma elenca quattro categorie: il contributo unificato dovuto per la fase civile del giudizio penale; le spese forfettizzate per le notifiche d'ufficio; l'imposta di registro sui provvedimenti di condanna civile, richiamando l'articolo 59 del d.P.R. 131/1986; l'imposta ipotecaria e catastale per le formalità su provvedimenti che incidono su diritti reali, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 347/1990. L'elencazione è tassativa e copre le voci tipiche dell'azione risarcitoria.
Il senso pratico della prenotazione
La parte civile ammessa non sostiene esborsi e non rischia che l'azione si arresti per mancanza di liquidità. In caso di vittoria, il giudice penale liquida le spese a carico dell'imputato e dispone il pagamento in favore dello Stato (art. 110). Se l'imputato è insolvente, la prenotazione si traduce in onere fiscale dello Stato, coerente con la garanzia costituzionale del diritto di difesa.
Rapporto con la giurisdizione civile autonoma
L'articolo 108 vale soltanto se l'azione di danno viene esercitata in sede penale. Chi sceglie la separata azione davanti al giudice civile resta soggetto alle regole ordinarie del Titolo IV, con anticipazione del contributo unificato secondo gli scaglioni di valore. La scelta processuale ha quindi un risvolto economico immediato.
Cross-reference
La norma va letta con gli articoli 74 ss. (presupposti reddituali), 107 (effetti generali in sede penale), 110 (recupero verso l'imputato condannato), 91 c.p.c. (criterio della soccombenza), nonché con l'articolo 24 Cost. che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli economici alla difesa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prenotazione a debito non ha natura tributaria autonoma ma costituisce sospensione condizionata dell'obbligazione fiscale, recuperabile secondo le regole della riscossione coattiva. Sul piano operativo, il decreto di liquidazione delle spese deve indicare espressamente il pagamento in favore dello Stato, altrimenti l'incasso da parte della parte civile ammessa configurerebbe indebito arricchimento e fondamento per azione di ripetizione da parte dell'erario. Le cancellerie penali utilizzano modelli standardizzati che riportano la dicitura «pagamento in favore dello Stato per ammissione al patrocinio», con indicazione del codice tributo e dell'ufficio finanziario competente al recupero, semplificando la fase esecutiva successiva.
Casi pratici
Caso 1: Costituzione di parte civile della persona offesa
Caso 2: Separata azione civile
Domande frequenti
Quali tributi non paga la parte civile ammessa?
Contributo unificato, spese forfettarie per notifiche d'ufficio, imposta di registro e imposte ipocatastali: tutte voci prenotate a debito.
La prenotazione a debito esonera per sempre?
No, lo Stato annota il credito tributario e lo recupera dalla parte soccombente o dall'imputato condannato; in difetto, il costo resta a carico dell'erario.
L'estensione vale anche per l'azione civile separata?
No, l'articolo 108 riguarda solo l'azione esercitata dentro il processo penale. In sede civile autonoma si applicano le regole ordinarie con anticipazione del contributo unificato.