← Torna a T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Riduzione automatica di un terzo dei compensi per difensore, ausiliari, CTP e investigatori privati.
  • Misura strutturale di contenimento della spesa pubblica per il patrocinio.
  • Si applica dopo la determinazione del compenso secondo le tariffe professionali.
  • Compatibilità con l'art. 24 Cost.: la Corte costituzionale ha ritenuto la riduzione legittima.

Testo dell'articoloVigente

Art. 106-bis D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. (39) 53

Commento

L'art. 106-bis introduce una decurtazione strutturale di un terzo sui compensi degli operatori del patrocinio a spese dello Stato. La norma, inserita per esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha generato un significativo dibattito sulla sua compatibilità con il diritto di difesa.

Oggetto e meccanismo della riduzione

La riduzione di un terzo si applica agli importi spettanti a difensore, ausiliario del magistrato, CTP e investigatore privato autorizzato. Il meccanismo opera a valle della determinazione del compenso secondo le tariffe professionali (D.M. 55/2014 per gli avvocati, D.M. 30/2002 per gli ausiliari, parametri tecnici per CTP e investigatori). La riduzione è automatica: il giudice non gode di discrezionalità.

Ratio economica e contesto

L'introduzione della norma risponde all'esigenza di contenere la spesa pubblica per il patrocinio, cresciuta in modo significativo dopo il 2002. La decurtazione di un terzo realizza un risparmio diretto e proporzionale, mantenendo però l'accessibilità del sistema per i non abbienti. Si tratta di una scelta legislativa di compromesso fra sostenibilità finanziaria e tutela del diritto di difesa.

Profili di legittimità costituzionale

La Corte costituzionale, in più occasioni, ha ritenuto la disciplina compatibile con l'art. 24 Cost. La motivazione si fonda su due argomenti: (a) il compenso, sebbene ridotto, rimane congruo rispetto alla prestazione resa; (b) la natura pubblicistica del rapporto giustifica un trattamento economico differenziato rispetto al patrocinio privato. La giurisprudenza di legittimità ha applicato la riduzione in modo costante, escludendo deroghe.

Rapporto con la liquidazione

Il decreto di liquidazione deve dare conto, in motivazione, dell'applicazione della riduzione: il giudice indica l'importo determinato secondo i parametri e l'importo finale, ridotto di un terzo. La trasparenza calcolativa consente il controllo in sede di opposizione ex art. 84 e tutela il professionista da errori applicativi.

Implicazioni operative

Sul piano pratico, la riduzione ha effetti significativi sull'economia degli studi legali specializzati in patrocinio. Numerosi Ordini forensi e associazioni hanno chiesto la revisione della norma, considerando l'incidenza cumulativa con i tempi spesso lunghi di liquidazione e con l'IVA che resta a carico del professionista. Il legislatore non ha però finora modificato la disciplina, mantenendo il sistema attuale.

Equilibrio sistemico controverso

La riduzione di un terzo è la disposizione più discussa del sistema del patrocinio. Da un lato risponde a esigenze oggettive di sostenibilità finanziaria; dall'altro incide pesantemente sui professionisti che operano prevalentemente con clientela non abbiente. Il bilanciamento operato dalla Corte costituzionale è stato netto: la decurtazione è legittima purché il compenso residuo resti congruo. Negli ultimi anni il dibattito politico ha visto proposte di revisione, finora non recepite dal legislatore.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: liquidazione con riduzione

Caso 2: Caia: opposizione contro l'erronea omissione

Domande frequenti

A chi si applica la riduzione di un terzo?

A difensore, ausiliario del magistrato, consulente tecnico di parte e investigatore privato autorizzato.

Il giudice può escludere la riduzione?

No. La riduzione opera automaticamente, senza margini di discrezionalità giudiziale.

La Corte costituzionale ha confermato la legittimità?

Sì. La Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con l'art. 24 Cost., considerando congruo il compenso residuo rispetto alla prestazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.