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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice, il PM o la polizia giudiziaria informano l'interessato sulle disposizioni del patrocinio.
  • Obbligo di chiarire che il difensore d'ufficio deve essere comunque retribuito se non ricorrono i presupposti del patrocinio.
  • Tutela informativa preventiva per il cittadino non abbiente.
  • Coordinamento con la disciplina del difensore d'ufficio (art. 97 c.p.p. e D.Lgs. 24/2016).

Testo dell'articoloVigente

Art. 103 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

Commento

L'art. 103 impone un obbligo informativo agli organi del procedimento penale nei casi in cui si proceda alla nomina di un difensore d'ufficio. La norma protegge il cittadino non abbiente dalla situazione in cui, senza un'informazione tempestiva, finirebbe per dover sostenere a proprio carico le spese della difesa tecnica.

Soggetti tenuti all'informativa

Sono tenuti all'avviso il giudice (GIP, giudice del dibattimento), il pubblico ministero e la polizia giudiziaria. L'obbligo sorge ogni volta che si procede alla nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. La distribuzione dell'obbligo su più soggetti rafforza l'effettività dell'informazione, indipendentemente dalla fase del procedimento.

Contenuto dell'informativa

L'informativa ha duplice oggetto: (a) le disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato (requisiti reddituali, modalità di istanza, esclusioni soggettive); (b) l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'ammissione al beneficio. L'avviso evita che l'interessato confonda gratuità della nomina d'ufficio e gratuità della difesa tecnica.

Funzione costituzionale

L'art. 103 attua il diritto di difesa effettivo previsto dall'art. 24 Cost.: l'interessato non abbiente, informato della possibilità di chiedere il patrocinio, può scegliere consapevolmente fra la nomina di un difensore di fiducia, l'utilizzo del difensore d'ufficio con istanza di patrocinio o, in casi limitati, la difesa personale (quando ammessa). Sul piano sistemico, la norma si raccorda con la riforma della disciplina del difensore d'ufficio operata dal D.Lgs. 30 gennaio 2016, n. 6.

Conseguenze in caso di omissione

L'omissione dell'avviso non è espressamente sanzionata da nullità processuale, ma la giurisprudenza ha riconosciuto che l'omissione può rilevare nei procedimenti di liquidazione e nel rapporto fra cittadino e difensore d'ufficio. Sul piano amministrativo, l'interessato che dimostri di non essere stato informato può comunque presentare istanza di patrocinio successivamente, con effetti per le fasi successive del procedimento.

Cenni operativi

In molte questure e procure è prassi consegnare un modulo informativo standardizzato al momento della nomina del difensore d'ufficio, contenente i requisiti dell'art. 76 e la modulistica per l'istanza ex art. 79. Tale strumentazione rende effettivo l'obbligo previsto dalla norma.

Cultura dell'informazione e difesa effettiva

L'effettività dell'art. 103 dipende dalla cultura dell'informazione diffusa fra gli operatori di polizia giudiziaria e nelle procure: la consegna di un modulo standardizzato al momento della nomina del difensore d'ufficio è oggi prassi consolidata in numerosi distretti. La sinergia con gli Ordini forensi e con il servizio al pubblico ex art. 87 amplifica l'efficacia dell'informativa. Per il cittadino non abbiente, conoscere tempestivamente l'esistenza del patrocinio significa poter affrontare il processo senza il timore di costi insostenibili.

Casi pratici

Caso 1: Tizio riceve l'avviso dalla polizia giudiziaria

Caso 2: Caia non informata in fase di indagine

Domande frequenti

Chi deve informare l'interessato?

Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, ogni volta che si procede alla nomina di un difensore d'ufficio.

Cosa deve contenere l'informativa?

Le condizioni del patrocinio a spese dello Stato e l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio se non ricorrono i presupposti del beneficio.

Cosa accade se l'avviso è omesso?

L'omissione non genera nullità, ma può consentire all'interessato di presentare l'istanza in un momento successivo, con effetti per le fasi successive.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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