- Distinzione fra spese gratuite (a carico permanente dello Stato) e spese anticipate (recuperabili).
- Spese gratuite: copie degli atti processuali necessarie all'esercizio della difesa.
- Spese anticipate: indennità ufficiali giudiziari, testimoni, ausiliari, CTP, custodi, avvocati, pubblicità legale.
- Coordinamento con la disciplina del recupero crediti erariali (artt. 110-115 e 200 ss.).
Testo dell'articoloVigente
Art. 107 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
3. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni; c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte; d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati; e) l'indennità di custodia; f) l'onorario e le spese agli avvocati; g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Commento
L'art. 107 chiude il capo dedicato al patrocinio a spese dello Stato individuando il contenuto economico dell'ammissione. La norma distingue fra spese gratuite e spese anticipate dall'erario, distinzione che determina il regime di recupero dei crediti dello Stato verso il beneficiario.
Spese gratuite
Il comma 2 individua come gratuite le copie degli atti processuali, quando siano necessarie per l'esercizio della difesa. La gratuità è permanente: lo Stato non recupera tali spese, neanche in caso di esito favorevole al beneficiario. La ratio è semplice: senza l'accesso alle copie il diritto di difesa sarebbe formalmente garantito ma sostanzialmente compresso.
Spese anticipate dall'erario
Il comma 3 elenca le voci anticipate: (a) indennità e spese di viaggio dei magistrati e degli ufficiali giudiziari per trasferte processuali; (b) indennità e spese di viaggio dei testimoni; (c) indennità di trasferta e spese di spedizione per notifiche; (d) indennità e onorari degli ausiliari del magistrato, dei CTP e degli investigatori privati; (e) indennità di custodia; (f) onorario e spese degli avvocati; (g) spese per la pubblicità legale dei provvedimenti.
Regime del recupero
Le spese anticipate sono recuperabili dallo Stato secondo le regole del titolo VII (artt. 200 ss.). Il recupero opera nei confronti della parte soccombente non ammessa al patrocinio o, in determinati casi, del beneficiario stesso (se revocato il patrocinio ex artt. 112-113 o se la parte è risultata vittoriosa con riconoscimento di somme). La distinzione fra gratuite e anticipate riflette quindi una scelta sull'allocazione finale del costo.
Sistema di tutela dei terzi
L'anticipazione opera anche a tutela dei terzi che svolgono attività utili al processo: il testimone non è tenuto a sostenere le spese di viaggio, l'ufficiale giudiziario riceve l'indennità di trasferta, l'avvocato matura il compenso. Il sistema realizza un equilibrio fra accessibilità della giustizia, garanzia degli operatori e razionalità della spesa pubblica.
Rilievo sistematico
L'art. 107 si raccorda con il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e con l'art. 535 c.p.p.: anche nel patrocinio, le spese seguono in linea di principio la regola della condanna alle spese, ma con il filtro della solvibilità sostanziale del soggetto onerato. La gratuità permanente delle copie degli atti distingue il patrocinio dal pagamento differito tipico delle misure di sostegno reddituale generali.
Funzione di chiusura del sistema
L'art. 107 è la norma che dà concretezza economica all'ammissione al patrocinio: senza un'elencazione precisa delle spese coperte, il beneficiario non saprebbe quali oneri restano a suo carico e quali sono assunti dallo Stato. La distinzione fra gratuite e anticipate è essenziale per il regime di recupero (artt. 200 ss.): le prime sono perse dallo Stato, le seconde sono recuperabili. La norma si raccorda con la regola generale della soccombenza (art. 91 c.p.c.), filtrandola attraverso la solvibilità sostanziale del soggetto onerato.
Casi pratici
Caso 1: Tizio ottiene copie gratuite degli atti
Caso 2: Caia vince la causa: recupero spese
Domande frequenti
Quali sono le spese gratuite per il beneficiario?
Le copie degli atti processuali, quando necessarie per l'esercizio della difesa. La gratuità è permanente.
Le spese anticipate sono poi recuperate?
Sì, secondo le regole del titolo VII (artt. 200 ss.). Il recupero opera verso la parte soccombente non ammessa o, in casi specifici, verso il beneficiario.
L'avvocato è pagato dallo Stato?
Sì. L'onorario e le spese del difensore rientrano fra le voci anticipate dall'erario ex art. 107, comma 3, lett. f).
Vedi anche