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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2761 c.c. – Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finchè queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 2756 .

In sintesi

  • Il vettore ha privilegio sulle cose trasportate per i crediti da contratto di trasporto e per le spese d'imposta anticipate.
  • Il mandatario ha privilegio sulle cose del mandante che detiene per l'esecuzione del mandato.
  • Il depositario e il sequestratario convenzionale hanno privilegio sulle cose detenute in deposito o sequestro.
  • Tutti questi privilegi sono possessori: durano finche il creditore conserva la detenzione del bene.
  • Si applicano le regole del secondo e terzo comma dell'art. 2756 c.c. sulla collocazione e l'opponibilita ai terzi.
Indice dei contenuti

Una norma a tutela degli operatori della custodia

L'articolo 2761 del Codice Civile riunisce in un'unica disposizione quattro privilegi speciali mobiliari accomunati dalla logica del possesso: vettore, mandatario, depositario e sequestratario convenzionale godono di prelazione sui beni che detengono in ragione del proprio incarico. La ratio e duplice: assicurare il pagamento del corrispettivo per l'attivita svolta e tutelare chi anticipa spese o tributi nell'interesse del proprietario delle cose.

Il privilegio del vettore

Il vettore ha privilegio sulle cose trasportate per tutti i crediti derivanti dal contratto di trasporto: nolo, spese accessorie, oneri doganali anticipati. Se Tizio incarica una societa di trasporto di consegnare merce a Milano e non paga il corrispettivo, il vettore puo trattenere la merce e soddisfarsi sul ricavato della vendita. La norma si coordina con gli artt. 1683 ss. c.c. sul contratto di trasporto e con il diritto della navigazione, che prevede privilegi specifici per il trasporto marittimo. Le spese d'imposta anticipate (es. dazi doganali, IVA in importazione versata in nome del mittente) rientrano espressamente nella tutela.

Mandatario, depositario e sequestratario

Il mandatario gode di privilegio sui beni del mandante detenuti per l'esecuzione del mandato. Se Caio incarica un commissionario di vendere un macchinario e questi anticipa spese di pubblicita o trasporto, puo soddisfarsi sui beni del mandante che ancora detiene. Il depositario, parimenti, ha prelazione sulle cose ricevute in deposito per i compensi e i rimborsi spese pattuiti. Il sequestratario convenzionale, figura disciplinata dall'art. 1798 c.c., gode della stessa tutela per l'attivita di custodia svolta in attesa della definizione della controversia fra le parti.

La natura possessoria del privilegio

Tutti i privilegi dell'art. 2761 c.c. sono possessori: presuppongono la detenzione delle cose da parte del creditore e si estinguono con la perdita volontaria del possesso. Se il vettore consegna la merce al destinatario senza farsi pagare, perde il privilegio; analogamente, se il depositario restituisce il bene prima del pagamento del compenso. Per questo motivo, e prassi comune nella logistica e nei magazzini generali subordinare la riconsegna al pagamento, anche con clausole contrattuali esplicite (cosiddetta lien commerciale).

Rinvio all'art. 2756 c.c.

L'ultimo periodo richiama il secondo e terzo comma dell'art. 2756 c.c., relativo al privilegio per crediti per prestazioni e spese di conservazione: si applicano dunque le regole sull'opponibilita ai terzi (il privilegio prevale anche su diritti di terzi, salvo conoscenza al momento dell'incarico) e sulla possibilita di procedere alla vendita del bene secondo le forme previste. Questo rinvio assicura uniformita di disciplina tra figure professionali simili e semplifica l'applicazione pratica nelle procedure esecutive e concorsuali.

La vendita stragiudiziale del bene

Grazie al richiamo all'art. 2756 c.c., il vettore o il depositario non pagati possono procedere alla vendita del bene secondo modalita semplificate, previa notifica al debitore e con osservanza delle cautele previste. Ad esempio, un magazzino generale che custodisce merce non ritirata per molti mesi puo, dopo aver inviato preavviso al depositante e seguito le procedure di vendita previste dalle leggi speciali (es. art. 2792 c.c. per i magazzini generali), realizzare la merce e soddisfarsi sul ricavato. La vendita stragiudiziale e uno strumento efficiente che evita lunghe procedure esecutive, ma richiede rigore formale per non esporre il creditore a contestazioni.

Casi di concorso tra privilegi

Quando lo stesso bene e oggetto di piu privilegi concorrenti, occorre applicare l'ordine fissato dall'art. 2778 c.c. Ad esempio, un macchinario trasportato da un vettore puo essere oggetto del privilegio del venditore (art. 2762 c.c.) o di garanzie reali costituite a favore di una banca. In tali casi, il privilegio possessorio del vettore o del depositario, fondato sulla detenzione, gode di una posizione spesso favorevole, ma e cruciale verificare le specifiche regole di prelazione e le date delle eventuali trascrizioni. La consulenza tempestiva di un legale esperto in esecuzioni e procedure concorsuali e raccomandata per orientare correttamente l'azione di recupero.

Domande frequenti

Quali crediti del vettore sono tutelati dal privilegio?

Il nolo, le spese accessorie e i tributi (dazi, IVA d'importazione) anticipati dal vettore nell'interesse del mittente o destinatario.

Il privilegio sussiste se il vettore consegna le cose?

No: e un privilegio possessorio, quindi si estingue con la perdita volontaria della detenzione delle cose trasportate.

Il mandatario puo trattenere i beni del mandante?

Si, per i crediti derivanti dall'esecuzione del mandato (compensi, rimborsi spese, anticipazioni), finche detiene i beni nell'interesse dell'incarico.

Cosa cambia per depositario e sequestratario?

Hanno privilegio sulle cose detenute per effetto del deposito o del sequestro convenzionale, secondo le regole degli artt. 1766 e 1798 c.c.

Il privilegio prevale sui diritti dei terzi?

Si applicano le regole dell'art. 2756 c.c.: il privilegio prevale anche sui diritti dei terzi, salvo che il creditore fosse a conoscenza di tali diritti al momento dell'incarico.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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