Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2752 c.c. – Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.

COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

In sintesi

  • I crediti dello Stato per IRPEF, IRPEG e ILOR (nei limiti dei redditi non immobiliari) iscritti nei ruoli dell'anno in corso e dell'anno precedente hanno privilegio generale sui mobili del debitore.
  • Anche i crediti IVA dello Stato (imposte, pene pecuniarie, soprattasse) beneficiano del privilegio generale sui mobili.
  • I crediti per tributi comunali e provinciali (imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni ecc.) hanno lo stesso privilegio, ma subordinato a quello dello Stato.

Commento all'art. 2752 c.c., Crediti fiscali dello Stato e degli enti locali

L'art. 2752 c.c. disciplina il privilegio generale sui mobili a favore di un insieme di crediti tributari statali e locali. La norma ha subito aggiornamenti nel tempo per adeguarsi alla evoluzione del sistema tributario italiano, incorporando le imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche in sostituzione delle vecchie denominazioni.

Imposte dirette statali

Il privilegio si esercita per l'IRPEF, l'IRES (già IRPEG) e l'ILOR limitatamente ai redditi non immobiliari e non fondiari: i redditi da immobili e fondi rustici determinati catastalmente sono esclusi, poiché su di essi opera il privilegio speciale ipotecario. La copertura temporale è limitata ai ruoli posti in riscossione nell'anno dell'esecuzione e nell'anno precedente: per i ruoli suppletivi relativi a periodi d'imposta anteriori, il privilegio non può superare l'importo equivalente a due annualità.

IVA

Il terzo comma estende il privilegio ai crediti IVA, comprensivi di imposte, pene pecuniarie e soprattasse. Questa previsione è particolarmente rilevante nelle procedure concorsuali, dove l'erario vanta spesso crediti IVA di notevole entità. Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina il trattamento dei crediti tributari privilegiati nel concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale, imponendo che il piano concordatario garantisca almeno il loro pagamento integrale nei limiti del realizzo.

Tributi locali

I crediti per imposte e tributi di comuni e province hanno il medesimo privilegio, ma con un grado subordinato a quello dello Stato. La norma cita espressamente l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Questo sistema gerarchico tra crediti statali e locali riflette la struttura dell'ordinamento tributario italiano.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 170/2013

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 23, cc. 37 (ultimo periodo) e 40, del d.l. 98/2011, che consentiva l'applicazione retroattiva del privilegio generale sui mobili ex art. 2752, c. 1, c.c. (crediti per imposte dirette e IRES) nelle procedure fallimentari con stato passivo già definitivo. La norma alterava retroattivamente il rango dei crediti erariali, trasformandoli da chirografari a privilegiati in danno degli altri creditori, in violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto a un processo equo (art. 117, c. 1 Cost., art. 6 CEDU), senza che ricorressero ragioni imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti.

Domande frequenti

Il privilegio per IRPEF si applica anche ai redditi da fabbricati?

No, il privilegio dell'art. 2752 c.c. è limitato alla quota d'imposta non imputabile a redditi immobiliari o fondiari determinabili catastalmente. Su quei redditi opera la garanzia ipotecaria.

Per quanti anni di ruoli si esercita il privilegio sulle imposte dirette?

Il privilegio copre i ruoli posti in riscossione nell'anno dell'esecuzione e nell'anno precedente. Per ruoli suppletivi di anni anteriori, il limite è l'equivalente di due annualità.

I crediti IVA dello Stato sono privilegiati?

Sì, il terzo comma dell'art. 2752 c.c. attribuisce privilegio generale sui mobili ai crediti per IVA, compresi pene pecuniarie e soprattasse connesse.

I comuni hanno un privilegio sui mobili del debitore per i tributi locali?

Sì, ma il loro privilegio è subordinato a quello dello Stato. È espressamente menzionata l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

Come vengono trattati questi crediti fiscali nel concordato preventivo?

Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) richiede che il piano concordatario garantisca ai crediti privilegiati (inclusi quelli fiscali) il pagamento almeno pari al valore realizzabile in caso di liquidazione.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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