Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2743 c.c. Diminuzione della garanzia

In vigore dal 19/04/1942

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito.

In sintesi

  • Se la cosa data in pegno o ipotecata perisce o si deteriora, anche per caso fortuito, il creditore è tutelato.
  • La tutela opera solo se la diminuzione rende la garanzia insufficiente a coprire il credito.
  • Il creditore può chiedere idonea garanzia sostitutiva su altri beni del debitore.
  • In mancanza di una nuova garanzia, può chiedere l'immediato pagamento del credito.
  • La norma è espressione del principio di conservazione della garanzia patrimoniale.
  • Non rileva la causa della diminuzione: vale anche il caso fortuito, non solo la colpa del debitore.
Indice dei contenuti

La tutela del creditore in caso di diminuzione della garanzia

L'articolo 2743 del Codice civile prevede uno specifico rimedio a favore del creditore garantito quando la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca subisce una diminuzione di valore tale da rendere la garanzia insufficiente. È un'applicazione del principio generale di conservazione della garanzia patrimoniale, già espresso dall'art. 1186 c.c. in tema di decadenza dal beneficio del termine.

I presupposti della tutela

Perché il creditore possa attivare i rimedi previsti dall'articolo è necessario che la cosa perisca o si deteriori, anche per caso fortuito. Il legislatore ha volutamente prescisso dalla colpa del debitore: la tutela del creditore prescinde dall'imputabilità del fatto, perché ciò che rileva è il dato oggettivo della perdita di valore della garanzia. La diminuzione deve essere tale da rendere la garanzia insufficiente alla sicurezza del creditore: una riduzione marginale non legittima i rimedi.

I rimedi a disposizione

Il creditore può, in alternativa: a) chiedere una garanzia sostitutiva idonea su altri beni del debitore (un nuovo pegno, una nuova ipoteca, una fideiussione di terzi); b) in mancanza, esigere l'immediato pagamento del credito, anche se il termine non è ancora scaduto. La sequenza è graduata: prima il debitore ha l'opportunità di prestare nuova garanzia; solo se non lo fa, il creditore può accelerare il rimborso.

Rapporto con la surrogazione reale

L'art. 2743 c.c. va letto in coordinamento con l'art. 2742 c.c. sulla surrogazione reale: se il bene gravato è assicurato e l'assicuratore deve indennizzare la perdita, la garanzia si trasferisce sull'indennità e il creditore può non avere interesse ad attivare i rimedi dell'art. 2743. Se invece non c'è copertura assicurativa o l'indennizzo è insufficiente, il creditore può chiedere una nuova garanzia o l'immediato pagamento.

Esempio operativo

Tizio ha ottenuto da Caio un mutuo di 80.000 euro garantito da pegno su una collezione di orologi di valore stimato 100.000 euro. Un furto (caso fortuito non imputabile a Tizio) sottrae parte della collezione; il valore residuo scende a 30.000 euro. Caio, constatata l'insufficienza, chiede a Tizio una nuova garanzia, ad esempio un'ipoteca su un immobile di Tizio. Se Tizio non offre alcuna garanzia idonea entro un termine ragionevole, Caio può pretendere l'immediato pagamento dei 80.000 euro, anche se la scadenza pattuita era lontana.

Coordinamento con l'art. 1186 c.c.

La norma è coerente con la più ampia disciplina della decadenza dal termine: l'art. 1186 c.c. prevede che il creditore possa esigere immediatamente la prestazione se il debitore diminuisce per fatto proprio le garanzie date. L'art. 2743 c.c. estende il rimedio anche al caso fortuito limitatamente alle garanzie reali (pegno e ipoteca), in considerazione della specificità del vincolo sulla cosa.

Aspetti procedurali

Sul piano pratico, il creditore che voglia attivare i rimedi dell'art. 2743 c.c. dovrebbe in primo luogo notificare al debitore una richiesta formale, documentando la diminuzione di valore con perizia di stima e quantificando l'insufficienza rispetto al credito residuo. La richiesta deve indicare un termine ragionevole per la prestazione della nuova garanzia. Solo se il debitore non ottempera o offre garanzie inadeguate il creditore può adire il giudice per ottenere la dichiarazione di decadenza dal termine e il conseguente pagamento immediato. Nel pegno è opportuno valutare anche l'azione esecutiva per realizzare la garanzia residua secondo l'art. 2796 c.c.

Onere della prova

Spetta al creditore provare l'insufficienza sopravvenuta della garanzia: deve documentare il valore originario del bene, la diminuzione verificatasi e l'attuale incapienza rispetto al credito. La perizia di stima è il mezzo di prova più frequente, ma può essere integrata da consulenze tecniche d'ufficio nel giudizio instaurato dal creditore. Il debitore può difendersi provando che il valore residuo è ancora capiente o offrendo una nuova garanzia idonea.

Domande frequenti

Quali rimedi ha il creditore se la cosa pegnorata o ipotecata si deteriora?

Può chiedere idonea garanzia su altri beni del debitore e, in mancanza, può esigere l'immediato pagamento del credito, anche prima della scadenza.

Il rimedio opera anche se la diminuzione è dovuta a caso fortuito?

Sì. La norma menziona espressamente il caso fortuito: la tutela del creditore prescinde dalla colpa del debitore, perché rileva il dato oggettivo dell'insufficienza della garanzia.

Basta qualsiasi riduzione di valore per attivare la tutela?

No. La diminuzione deve essere tale da rendere la garanzia insufficiente alla sicurezza del creditore. Riduzioni marginali non legittimano la richiesta di nuova garanzia o di pagamento immediato.

Il debitore può evitare il pagamento anticipato?

Sì, prestando una garanzia sostitutiva idonea su altri beni: un nuovo pegno, una nuova ipoteca, una fideiussione. Solo in mancanza di garanzia il creditore può pretendere il pagamento immediato.

Cosa significa garanzia idonea?

Significa garanzia di valore congruo rispetto al credito residuo e di affidabilità giuridica adeguata: un bene capiente e libero da altri vincoli, o una fideiussione di soggetto solvibile.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.