Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2459 c.c. – Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l’esercizio dell’azione di responsabilità.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2458 - Art. 2458 c.c.: Società con partecipazione dello Stato o di enti→Cod. civ. art. 2460 - Articolo 2460 Codice Civile: Presidenza del collegio sindacale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2457 Codice Civile: bis→Articolo 2461 Codice Civile: Norme applicabili→Articolo 2456 Codice Civile: Cancellazione della società→Art. 2462 Codice Civile: Nozione→Articolo 2455 Codice Civile: Deposito delle somme non riscosse→Articolo 2463 Codice Civile: Denominazione sociale→Art. 2463 bis Codice Civile: Società a responsabilità limitata
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2459 c.c. introduce un'eccezione al principio generale per cui ogni azionista ha diritto di voto in assemblea. Gli accomandatari della s.a.p.a. detengono azioni (partecipano al capitale sociale come qualsiasi altro socio) e al tempo stesso rivestono la funzione di amministratori. Questa commistione di ruoli crea un evidente conflitto di interessi: se gli accomandatari potessero votare per la nomina e la revoca dei sindaci, organo di controllo sulla loro stessa gestione, potrebbero condizionare la scelta di chi deve vigilare su di loro. Analogamente, consentire agli accomandatari di votare sull'azione di responsabilità che li riguarda sarebbe contrario ai principi elementari di imparzialità. La norma presidia l'indipendenza del controllo interno, rafforzando la fiducia dei soci accomandanti e dei terzi nell'effettività della vigilanza.
Analisi
Il divieto riguarda: (i) la nomina e la revoca dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza (nei sistemi dualistico e monistico applicabili per rinvio dalla s.p.a.); (ii) l'esercizio dell'azione di responsabilità, che è la delibera con cui l'assemblea decide di convenire in giudizio gli amministratori per i danni cagionati alla società. Le azioni degli accomandatari vengono computate ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea (devono essere presenti), ma non ai fini del quorum deliberativo (non si contano nel calcolo dei voti necessari per l'approvazione). Parte della dottrina ritiene che le azioni degli accomandatari debbano essere escluse anche dal calcolo del quorum costitutivo, con effetti rilevanti sull'esito delle delibere.
Quando si applica
Il divieto si applica in tutte le assemblee, ordinarie o straordinarie, in cui all'ordine del giorno figurano la nomina o la revoca dei sindaci, dei componenti del consiglio di sorveglianza o la delibera di promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori. Il divieto si applica a ciascun accomandatario individualmente, anche quando uno solo di essi è il destinatario dell'azione di responsabilità.
Connessioni
L'art. 2459 c.c. si ricollega agli artt. 2399-2402 c.c. (requisiti e nomina dei sindaci nella s.p.a.) e all'art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità nella s.p.a.), applicabili per rinvio ex art. 2454 c.c. Richiama inoltre il principio generale del conflitto di interessi dell'art. 2391 c.c. e, per analogia, l'art. 2479-ter c.c. sulla s.r.l. Il divieto di voto per conflitto di interessi trova riscontro anche nell'art. 2368, comma 3, c.c.
Casi pratici
Caso 1: L'assemblea ordinaria della s.a.p.a
Lambda deve nominare il nuovo collegio sindacale. Tizio e Caio, soci accomandatari, detengono insieme il 40% delle azioni. Ai sensi dell'art. 2459 c.c., non possono votare su questo punto all'ordine del giorno. Il presidente dell'assemblea esclude le loro azioni dal computo del quorum deliberativo: la nomina è decisa esclusivamente dai soci accomandanti con il 60% delle azioni.
Caso 2: L'assemblea della s.a.p.a
Mu delibera di promuovere l'azione di responsabilità contro Sempronio, accomandatario ritenuto responsabile di aver stipulato un contratto pregiudizievole per la società. Sempronio detiene il 30% delle azioni, ma non può votare. La delibera viene adottata dai soli accomandanti: Mevio e Filano, titolari rispettivamente del 35% e del 35%, votano a favore e la delibera è approvata.
Domande frequenti
Perché i soci accomandatari non possono votare sulla nomina dei sindaci?
Perché i sindaci sono l'organo di controllo sulla gestione degli accomandatari stessi. Consentire agli accomandatari di influenzare la scelta di chi deve vigilare sulla loro attività creerebbe un conflitto di interessi che comprometterebbe l'indipendenza del controllo interno.
Il divieto si applica anche quando l'azione di responsabilità riguarda solo uno degli accomandatari?
Sì. Il divieto di voto si applica a tutti gli accomandatari, anche quando l'azione di responsabilità è diretta contro uno solo di essi. La norma tutela l'imparzialità del voto in modo oggettivo, indipendentemente dal coinvolgimento individuale.
Le azioni degli accomandatari vengono escluse anche dal quorum costitutivo?
Sul punto la dottrina è divisa. L'interpretazione prevalente esclude le azioni degli accomandatari solo dal quorum deliberativo (calcolo dei voti favorevoli necessari), ma le include nel quorum costitutivo (partecipazione necessaria per la validità dell'assemblea). Alcune interpretazioni più restrittive le escludono da entrambi.
Un accomandatario può delegare il proprio voto a un altro socio nelle delibere vietate?
No. Il divieto è personale e riguarda le azioni detenute dall'accomandatario: né lui né un suo delegato possono esercitare il diritto di voto nelle materie indicate dall'art. 2459 c.c. La delega non aggira il divieto di legge.
Il divieto vale anche per il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico?
Sì. L'art. 2459 c.c. menziona esplicitamente sia i sindaci sia i componenti del consiglio di sorveglianza, applicando il divieto a entrambi i sistemi di governance che la s.a.p.a. può adottare per rinvio alla disciplina della s.p.a.