Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2446 c.c. Riduzione del capitale per perdite

In vigore

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l’articolo 2436.

In sintesi

  • Se le perdite superano un terzo del capitale, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea, sottoponendo una relazione sulla situazione patrimoniale.
  • Se entro l'esercizio successivo la perdita non scende sotto un terzo, l'assemblea ordinaria deve ridurre il capitale in proporzione.
  • In mancanza di delibera, gli amministratori e i sindaci devono chiedere al Tribunale di disporre la riduzione, che provvede con decreto soggetto a reclamo.
  • Per le azioni senza valore nominale, lo statuto può prevedere che la riduzione sia deliberata dal consiglio di amministrazione anziché dall'assemblea.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2446 c.c. presidia la funzione di garanzia del capitale sociale: quando le perdite erodono significativamente il capitale, i creditori e i terzi rischiano di fare affidamento su una struttura patrimoniale non più corrispondente alla realtà. La norma impone agli amministratori un obbligo di reazione tempestiva (convocazione immediata dell'assemblea) e agli azionisti un obbligo di adeguamento della rappresentazione nominale del capitale alla sua consistenza reale. La ratio è quella di preservare la corrispondenza tra capitale nominale e situazione patrimoniale effettiva, evitando che la società operi in una condizione di sottocapitalizzazione occulta. La disciplina si raccorda con quella dell'art. 2447 c.c., che regola la soglia critica della riduzione al di sotto del minimo legale.

Analisi

Il presupposto applicativo è che il capitale risulti diminuito di oltre un terzo a causa di perdite. Non si tratta necessariamente di perdita di un esercizio: anche perdite cumulate su più esercizi possono determinare l'applicazione della norma. Al verificarsi del presupposto, gli amministratori o il consiglio di gestione (e, in caso di inerzia, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza) devono convocare senza indugio l'assemblea, sottoponendole una relazione sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione deve essere depositata nella sede della società negli otto giorni precedenti l'assemblea. In sede assembleare, gli amministratori devono anche dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita si riduce al di sotto di un terzo, non occorre alcun provvedimento formale e il bilancio può limitarsi a evidenziare il miglioramento. Se invece la perdita persiste, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio dell'esercizio successivo (o il consiglio di sorveglianza in regime di governance dualistica) deve deliberare la riduzione del capitale in misura proporzionale alle perdite. Qualora l'assemblea non deliberi o il cda non si attivi, amministratori e sindaci (o consiglio di sorveglianza) devono ricorrere al Tribunale, che provvede con decreto sentito il pubblico ministero; il decreto è soggetto a reclamo e deve essere iscritto nel Registro delle imprese a cura degli amministratori.

Quando si applica

La norma si applica nelle S.p.A. ogni volta che la situazione patrimoniale, desunta dal bilancio approvato o da una situazione infrannuale redatta dagli amministratori, evidenzi perdite superiori a un terzo del capitale. Non importa se le perdite derivano da un unico esercizio disastroso o dall'accumulo di perdite moderate su più anni: il dato rilevante è il rapporto tra perdite cumulate non coperte e capitale nominale. La norma si applica anche durante l'esercizio (c.d. riduzione infrannuale) se gli amministratori rilevano la perdita prima della chiusura del bilancio. Nelle S.r.l. la disciplina analoga è all'art. 2482-bis c.c.

Connessioni

L'art. 2446 c.c. si raccorda con l'art. 2447 c.c. (perdite che riducono il capitale sotto il minimo legale, con scioglimento o ricapitalizzazione entro novanta giorni), con l'art. 2423 c.c. (redazione del bilancio secondo i principi di chiarezza e rappresentazione veritiera), con l'art. 2357 c.c. (azioni proprie, il cui acquisto è vietato quando il capitale è diminuito di oltre un terzo) e con le norme sulla responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c. Il richiamo al pubblico ministero nel procedimento ex art. 2446 c.c. evidenzia la rilevanza pubblicistica dell'operazione. Per le azioni senza valore nominale, l'ultimo comma rinvia all'art. 2436 c.c. per il procedimento di iscrizione della delibera del cda.

Casi pratici

Caso 1: La S.p.A

Alfa ha un capitale di 500.000 €. A seguito di perdite accumulate negli ultimi due esercizi, il patrimonio netto si è ridotto a 280.000 €, con una perdita complessiva di 220.000 €, pari al 44% del capitale. Gli amministratori convocano senza indugio l'assemblea, depositano la relazione patrimoniale nella sede otto giorni prima e la illustrano all'assemblea. Tizio e Caio, soci, decidono di aspettare l'esercizio successivo senza deliberare alcuna riduzione immediata. Se a fine esercizio la perdita risulta ancora superiore a un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio deve deliberare la riduzione del capitale a 280.000 €.

Caso 2: Gli amministratori della S.p.A

Beta, constatato che le perdite superano di un terzo il capitale, convocano l'assemblea ma i soci (Sempronio e Mevio) non deliberano alcun provvedimento. Gli amministratori e i sindaci ricorrono al Tribunale competente. Il Tribunale, sentito il pubblico ministero, emette un decreto che dispone la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il decreto, soggetto a reclamo davanti alla Corte d'Appello, viene iscritto nel Registro delle imprese a cura degli amministratori.

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di convocare l'assemblea per perdite?

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo a causa di perdite (non coperte da riserve). L'obbligo scatta sia al momento dell'approvazione del bilancio sia, durante l'esercizio, non appena gli amministratori rilevano la perdita.

Cosa deve contenere la relazione da presentare all'assemblea?

La relazione deve illustrare la situazione patrimoniale della società e deve essere corredata dalle osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. Deve essere depositata nella sede sociale negli otto giorni che precedono l'assemblea per consentire ai soci di prenderne visione.

Se la perdita persiste oltre l'esercizio successivo, cosa deve fare l'assemblea?

L'assemblea ordinaria che approva il bilancio dell'esercizio successivo (o il consiglio di sorveglianza in governance dualistica) deve deliberare la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate. La mancata delibera impone agli amministratori e ai sindaci di ricorrere al Tribunale.

Cosa succede se gli organi sociali non intervengono?

Amministratori e sindaci (o consiglio di sorveglianza) devono chiedere al Tribunale di disporre la riduzione del capitale. Il Tribunale provvede con decreto, sentito il pubblico ministero; il decreto è soggetto a reclamo e deve essere iscritto nel Registro delle imprese.

L'art. 2446 c.c. si applica anche alle S.r.l.?

No direttamente. Nelle S.r.l. la fattispecie analoga è disciplinata dall'art. 2482-bis c.c., che prevede obblighi e procedure in parte simili ma con alcune differenze specifiche legate alla struttura della società a responsabilità limitata.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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