Testo dell'articoloVigente
L’art. 2443 c.c. consente allo statuto di delegare agli amministratori l’aumento del capitale sociale, in una o più volte e fino a un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni. La delega può includere la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione; il verbale della delibera va redatto da notaio e iscritto nel Registro delle imprese.
Art. 2443 c.c. Delega agli amministratori
In vigore
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l’adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell’articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, […] (2) per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall’articolo 2436. Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all’articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l’aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell’esperto di cui all’articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’articolo 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente all’attestazione di cui all’articolo 2444 la dichiarazione prevista all’articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d). (3)
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2443 c.c. introduce uno strumento di flessibilità operativa fondamentale per le società per azioni. Nelle imprese dinamiche, la necessità di raccogliere nuovi capitali può emergere rapidamente e richiedere una risposta tempestiva che i tempi tecnici di convocazione dell'assemblea straordinaria non sempre consentono. La delega agli amministratori risponde a questa esigenza attribuendo all'organo gestorio, più reattivo e meno formale dell'assemblea, il potere di deliberare aumenti di capitale entro i limiti e i termini fissati dallo statuto. La norma bilancia flessibilità ed esigenze di tutela: la delega è limitata nel quantum (ammontare determinato) e nel tempus (cinque anni), e la decisione degli amministratori richiede forma notarile e pubblicità nel Registro.
Analisi
La delega deve essere conferita dallo statuto originario ovvero mediante modifica statutaria; in quest'ultimo caso decorre dalla deliberazione di modifica e dura al massimo cinque anni. Gli amministratori possono esercitare la facoltà in una o più volte, fino all'esaurimento del plafond deliberato. La delega può estendersi alla facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e quinto comma, c.c.: in tal caso lo statuto deve fissare i criteri cui gli amministratori devono attenersi. Il verbale della deliberazione degli amministratori, atto a effetti costitutivi sulla struttura del capitale, deve essere redatto da un notaio e depositato e iscritto nel Registro delle imprese secondo la procedura di cui all'art. 2436 c.c. Per i conferimenti in natura senza relazione dell'esperto (artt. 2343-ter e 2343-quater c.c.), il conferimento non produce effetti prima di trenta giorni dall'iscrizione della delibera, salvo consenso unanime dei soci, termine entro il quale i soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale possono richiedere una nuova valutazione peritale.
Quando si applica
L'art. 2443 c.c. si applica nelle S.p.A. ogni volta che lo statuto contempli una clausola di delega all'organo amministrativo. È particolarmente utilizzato nelle società che operano in settori con fabbisogni di capitale variabili o che pianificano operazioni di mercato (aumenti riservati a investitori istituzionali, piani di stock option per dipendenti). La norma presuppone sempre una base statutaria: gli amministratori non possono auto-attribuirsi la facoltà in assenza di previsione espressa nello statuto. La delega decade automaticamente allo scadere del termine quinquennale o al raggiungimento dell'ammontare massimo autorizzato.
Connessioni
L'art. 2443 c.c. si lega strettamente con l'art. 2436 c.c. (iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo), con l'art. 2441 c.c. quarto e quinto comma (esclusione del diritto di opzione che può essere oggetto di delega), con l'art. 2444 c.c. (attestazione dell'eseguito aumento), con gli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c. (conferimenti in natura senza esperto). In ambito europeo, la delega agli amministratori è prevista dalla direttiva capitale (2012/30/UE, art. 29). Rilevante anche il coordinamento con l'art. 2357-ter c.c. sulle azioni proprie e con l'art. 2388 c.c. sulla validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Casi pratici
Caso 1: Lo statuto della S.p.A
Alfa attribuisce al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale fino a 2.000.000 € entro cinque anni dall'iscrizione della società. A distanza di tre anni, il consiglio delibera un primo aumento da 800.000 € per raccogliere liquidità da Tizio, investitore privato. Il verbale è rogato dal notaio e depositato per l'iscrizione. Due anni dopo il consiglio può deliberare un secondo aumento fino a residui 1.200.000 €, esaurendo il plafond.
Caso 2: La S.p.A
Beta modifica il proprio statuto introducendo la delega agli amministratori con facoltà di escludere il diritto di opzione, fissando come criterio il prezzo non inferiore al patrimonio netto per azione. Il consiglio decide di aumentare il capitale riservando le nuove azioni a Caio e Sempronio, fondi di private equity. Prima dell'assemblea i soci ricevono la relazione degli amministratori con le ragioni dell'esclusione e il prezzo di emissione; il collegio sindacale esprime il parere di congruità entro quindici giorni.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 2443 c.c.?
L'art. 2443 c.c. consente allo statuto di delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino a un ammontare predeterminato e per un massimo di cinque anni. La delega può estendersi anche all'esclusione del diritto di opzione, secondo i criteri statutari. Il verbale richiede forma notarile e iscrizione nel Registro delle imprese.
Gli amministratori possono autonomamente aumentare il capitale senza assemblea?
Sì, ma solo se lo statuto attribuisce loro espressamente questa facoltà, nei limiti di ammontare e di durata (massimo cinque anni) fissati dallo statuto. In assenza di delega statutaria, l'aumento di capitale è di competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.
Quanto dura la delega agli amministratori?
Al massimo cinque anni dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese (per la delega originaria nello statuto) o dalla delibera di modifica dello statuto che introduce la delega. Scaduto il termine, la facoltà si estingue automaticamente anche se il plafond non è stato esaurito.
La delega può includere la facoltà di escludere il diritto di opzione?
Sì, ma lo statuto deve fissare i criteri cui gli amministratori devono attenersi e si applicano le regole dell'art. 2441, sesto comma, c.c. sulla relazione degli amministratori e sul parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo.
Che forma deve avere la delibera degli amministratori di aumentare il capitale?
Il verbale della delibera deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto nel Registro delle imprese secondo la procedura prevista dall'art. 2436 c.c., come per qualsiasi modifica dello statuto.
Cosa succede se il conferimento in natura avviene senza relazione dell'esperto?
Il conferimento non produce effetti per trenta giorni dall'iscrizione della delibera, salvo consenso unanime dei soci. Entro quel termine i soci titolari di almeno un ventesimo del capitale possono richiedere una nuova valutazione peritale ordinaria ai sensi dell'art. 2343 c.c.