Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2341 c.c. – Soci fondatori

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La disposizione del primo comma dell’articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo.

In sintesi

  • I soci fondatori sono coloro che stipulano l'atto costitutivo nella costituzione simultanea o per pubblica sottoscrizione.
  • Ad essi si applica il limite del 10% degli utili netti per un massimo di cinque anni, come per i promotori.
  • L'art. 2341 estende a questi soggetti la disciplina dell'art. 2340 senza ulteriori distinzioni.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2341 c.c. colma una lacuna che altrimenti consentirebbe ai soci fondatori di beneficiare di vantaggi patrimoniali eccedenti quelli consentiti ai promotori, aggirando i limiti posti dall'art. 2340. La distinzione tra promotori e soci fondatori è rilevante: i promotori agiscono nella fase pre-costitutiva, i soci fondatori sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo. Senza questa norma, i fondatori potrebbero inserire liberamente clausole di vantaggio nell'atto costitutivo al momento della sua stipulazione, con effetti distorsivi sull'equilibrio tra i soci.

Analisi

L'art. 2341 opera esclusivamente per rinvio: richiama il primo comma dell'art. 2340, che fissa il limite del decimo degli utili netti per cinque anni. I soci fondatori sono distinti dai promotori: nella costituzione simultanea tutti i soci fondatori stipulano l'atto; nella costituzione per pubblica sottoscrizione i fondatori sono i promotori che poi sottoscrivono l'atto dopo la raccolta delle adesioni. La norma garantisce che il trattamento sia omogeneo indipendentemente dal metodo di costituzione scelto.

Quando si applica

La norma si applica sia nella costituzione simultanea (art. 2328 c.c.) sia nella costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333-2336 c.c.). Nella costituzione simultanea, tutti i soggetti che firmano l'atto costitutivo diventano soci fondatori. Nella costituzione per pubblica sottoscrizione, i soci fondatori sono i promotori che poi firmano l'atto dopo il completamento delle adesioni. Il beneficio, se previsto, deve essere inserito nell'atto costitutivo e rispettare i limiti dell'art. 2340.

Connessioni

L'art. 2341 rinvia espressamente all'art. 2340 (limiti dei benefici dei promotori) e si coordina con l'art. 2328 (contenuto dell'atto costitutivo) e con gli artt. 2333-2336 (costituzione per pubblica sottoscrizione). La distinzione tra soci fondatori e soci successivi è rilevante anche ai fini delle responsabilità previste dagli artt. 2338-2339. Per le SRL la figura analoga è quella dei soci fondatori che determinano le quote iniziali (art. 2468 c.c.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, Caio e Sempronio costituiscono simultaneamente una SPA nel settore farmaceutico e inseriscono nell'atto costitutivo una clausola che riserva a ciascuno di loro il 3% degli utili netti per i primi cinque anni, per un totale del 9%. La clausola è lecita perché la riserva complessiva non supera il limite del 10% fissato dall'art. 2340, primo comma.

Caso 2: Caso 2

Mevio e Filano, in qualità di promotori di una SPA per pubblica sottoscrizione, raccolgono le adesioni e poi stipulano l'atto costitutivo come soci fondatori. Nell'atto inseriscono una clausola che riserva loro il 10% degli utili per cinque anni: la clausola è valida. Se invece avessero tentato di inserire una riserva del 15%, il notaio avrebbe dovuto rifiutare l'atto.

Domande frequenti

Chi sono i soci fondatori di una SPA?

I soci fondatori sono i soggetti che stipulano l'atto costitutivo della SPA, sia nella costituzione simultanea sia in quella per pubblica sottoscrizione. Si distinguono dai soci successivi che acquistano le azioni dopo la costituzione.

I soci fondatori hanno gli stessi limiti dei promotori sui benefici?

Sì. L'art. 2341 rinvia espressamente all'art. 2340, primo comma: i soci fondatori possono riservarsi al massimo il 10% degli utili netti per un periodo non superiore a cinque anni.

Un socio fondatore può essere anche promotore?

Sì, nella costituzione per pubblica sottoscrizione i promotori spesso diventano soci fondatori stipulando l'atto costitutivo. In questo caso i limiti degli artt. 2340-2341 si applicano una sola volta, non in modo cumulativo.

I soci che acquistano azioni dopo la costituzione hanno gli stessi diritti dei fondatori?

No. I soci successivi non possono beneficiare delle riserve sugli utili previste per i fondatori. Tali riserve sono personalissime e collegate alla qualità di fondatore, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente circa la trasferibilità.

Cosa succede se la clausola di riserva degli utili per i fondatori supera il 10%?

La clausola è nulla per contrasto con una norma imperativa. Il notaio non può ricevere un atto costitutivo che contenga una simile clausola. Se fosse comunque inserita, la clausola sarebbe priva di effetti e i fondatori non potrebbero pretendere la quota eccedente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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