Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 2066 c.c. – Inderogabilità
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.
Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.
La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza corporativa o dell’accordo economico collettivo. L’ordinanza e l’accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.