Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2177 c.c. Trasferimento dei diritti sul bestiame

In vigore

Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso.

In sintesi

  • Il contratto di soccida non si scioglie per effetto del trasferimento della proprietà o del godimento del bestiame a terzi.
  • I crediti e i debiti del soccidante derivanti dalla soccida passano all'acquirente in proporzione alla quota acquistata.
  • Per i debiti resta una responsabilità sussidiaria del soccidante cedente.
  • Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può recedere entro un mese dalla conoscenza del trasferimento.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2177 c.c. tutela la stabilità del contratto di soccida di fronte ai mutamenti soggettivi sul lato del soccidante, applicando al rapporto agrario associativo il principio generale della continuazione dei contratti con effetti reali in caso di trasferimento del bene che ne è oggetto (emptio non tollit locatum, esteso ai contratti affini). La norma risolve il conflitto tra l'interesse del soccidante a disporre liberamente dei propri beni e l'interesse del soccidario alla continuità del rapporto produttivo, privilegiando quest'ultimo. Al tempo stesso, attraverso la responsabilità sussidiaria del cedente per i debiti e il riconoscimento del diritto di recesso al soccidario in caso di trasferimento maggioritario, la disposizione bilancia le posizioni delle parti, evitando che la continuazione forzata del contratto con un nuovo soggetto si risolva in un pregiudizio per il soccidario.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola della sopravvivenza del contratto: il trasferimento, sia a titolo di proprietà sia di semplice godimento, non determina lo scioglimento automatico della soccida. L'acquirente subentra nella posizione contrattuale del soccidante nella misura della quota acquistata: i crediti della soccida gli vengono ceduti proporzionalmente, e altrettanto avviene per i debiti. Tuttavia, per questi ultimi, il legislatore introduce una responsabilità sussidiaria del soccidante cedente, a garanzia del soccidario: qualora l'acquirente sia insolvente, il soccidario potrà rivalersi sull'originario contraente. Il secondo comma introduce una deroga in favore del soccidario: quando il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, ossia oltre la metà dei capi oggetto del contratto, il soccidario acquista il diritto di recedere entro il termine perentorio di un mese dalla conoscenza del trasferimento. Il recesso produce effetti dalla fine dell'anno in corso, così da rispettare i cicli produttivi agricoli.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che il soccidante trasferisce, in tutto o in parte, la proprietà o il godimento del bestiame conferito in soccida. Sono incluse le vendite, le donazioni, le cessioni di usufrutto, le locazioni e qualunque altro negozio che determini il mutamento soggettivo del detentore del titolo sul bestiame. Il diritto di recesso del soccidario è condizionato alla «maggior parte» del bestiame: trasferimenti parziali inferiori alla metà non attribuiscono tale facoltà. Il termine mensile per l'esercizio del recesso decorre dalla conoscenza effettiva del trasferimento da parte del soccidario, non dalla data dell'atto. Il recesso ha effetto dalla fine dell'anno in corso, inteso come anno contrattuale, non necessariamente l'anno solare.

Connessioni

L'art. 2177 c.c. si raccorda con l'art. 2165 c.c. che definisce il contratto di soccida e con le disposizioni generali sulla cessione del contratto (artt. 1406-1410 c.c.). Il principio della responsabilità sussidiaria del cedente richiama la disciplina della delegazione passiva imperfetta (art. 1268 c.c.). Il diritto di recesso del soccidario è un'applicazione speciale dell'art. 1373 c.c. Analogia significativa con l'art. 1599 c.c. in materia di locazione (emptio non tollit locatum), principio qui esteso al contratto associativo agrario. La norma va letta anche in correlazione con l'art. 2176 c.c. che disciplina la reintegrazione del bestiame perito, e con l'art. 2174 c.c. relativo alla durata della soccida.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, soccidante, conferisce 100 bovini a Caio con contratto di soccida quinquennale. Dopo due anni, Tizio vende 60 capi a Sempronio. Poiché il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, Caio ha diritto di recedere dal contratto entro un mese dalla notizia della vendita, con effetto dalla fine dell'anno contrattuale in corso. Se invece Caio decide di proseguire, Sempronio subentra nei diritti e debiti di Tizio in proporzione ai 60 capi acquistati, mentre Tizio rimane responsabile in via sussidiaria per i debiti della soccida relativi alla quota ceduta.

Caso 2: Mevio stipula una soccida con Filano conferendo 80 ovini

Successivamente Mevio cede in usufrutto 30 capi a Tizio. Il contratto di soccida non si scioglie; Tizio subentra nella posizione di Mevio per la quota di 30 capi. Poiché il trasferimento è inferiore alla metà (30 su 80), Filano non matura il diritto di recesso, ma può comunque contare sulla responsabilità sussidiaria di Mevio per i debiti relativi a quella quota nel caso in cui Tizio risulti inadempiente.

Domande frequenti

Se il soccidante vende il bestiame, il contratto di soccida si scioglie automaticamente?

No. L'art. 2177 c.c. stabilisce che il contratto non si scioglie per effetto del trasferimento. L'acquirente subentra nella posizione del soccidante in proporzione alla quota acquistata.

Il soccidario può rifiutarsi di continuare il contratto con il nuovo proprietario del bestiame?

Solo se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame. In tal caso il soccidario può recedere entro un mese dalla conoscenza del trasferimento, con effetto dalla fine dell'anno in corso.

Cosa significa responsabilità sussidiaria del soccidante cedente?

Il soccidante che ha trasferito il bestiame rimane responsabile per i debiti della soccida maturati durante il suo periodo, ma solo in via sussidiaria: il soccidario deve prima escutere l'acquirente, e solo se questi è inadempiente può rivalersi sul cedente.

Come si calcolano i crediti e i debiti che passano all'acquirente?

Passano in proporzione alla quota del bestiame acquistata. Se l'acquirente compra il 60% del bestiame, gli spettano il 60% dei crediti e il 60% dei debiti della soccida.

Il trasferimento del semplice godimento del bestiame produce gli stessi effetti della vendita?

Sì. L'art. 2177 c.c. equipara il trasferimento del godimento (ad esempio tramite usufrutto o locazione) al trasferimento della proprietà: in entrambi i casi il contratto non si scioglie e si applica la stessa disciplina.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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