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Testo dell'articoloVigente
Art. 2059 c.c. – Danni non patrimoniali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
In sintesi
- Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge.
- La riserva di legge include i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.
- Le Sezioni Unite 2008 hanno unificato la nozione: categoria unitaria con voci descrittive (biologico, morale, esistenziale).
- Vietata la duplicazione dei risarcimenti per la stessa lesione.
- Necessaria la prova del pregiudizio concreto, anche presuntiva.
Indice dei contenuti
L'art. 2059 c.c., letto in chiave costituzionalmente orientata, fonda il sistema del risarcimento dei danni non patrimoniali quale categoria unitaria comprensiva del danno biologico, morale ed esistenziale.
Ratio
La norma codicistica originaria limitava il danno non patrimoniale ai soli casi di reato (art. 185 c.p.). L'evoluzione interpretativa ha esteso la tutela ai diritti inviolabili della persona tutelati dalla Costituzione, in particolare dagli artt. 2 e 32. La ratio attuale è quella di assicurare integrale ristoro a chi subisca lesioni a valori della persona non monetariamente apprezzabili, evitando la duplice limitazione del danno patrimoniale e della tipicità rigida del reato.
Analisi
Le Sezioni Unite di San Martino (Cass. SU 2008) hanno chiarito che il danno non patrimoniale è categoria unitaria, articolabile in voci descrittive ma non risarcibili autonomamente per evitare duplicazioni. La risarcibilità è ammessa: a) nei casi previsti dalla legge ordinaria (es. art. 185 c.p., privacy, discriminazione, equa riparazione); b) in caso di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. La prova del danno è sempre necessaria, anche presuntiva, dovendosi dimostrare il pregiudizio concreto e non potendosi configurare un danno in re ipsa. La quantificazione avviene di norma in via equitativa, secondo tabelle elaborate dalla giurisprudenza (tabelle di Milano) e ora dettate dalla legge per la microinvalidità ex artt. 138-139 cod. ass.
Quando si applica
L'art. 2059 c.c. si applica al danno biologico (lesione dell'integrità psicofisica), al danno morale (sofferenza interiore), al danno parentale (perdita del rapporto), al danno da lesione della reputazione, dell'immagine, della riservatezza, all'integrità sessuale, alla libertà di autodeterminazione del paziente. Opera in ambito di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, con applicazione anche alla responsabilità della pubblica amministrazione.
Confronto sistemico
Si raccorda con l'art. 2043 c.c. (clausola generale di risarcimento del danno patrimoniale) e con la Costituzione (artt. 2, 13, 15, 21, 29, 32). Rileva l'art. 185 c.p. e le leggi speciali (D.Lgs. 196/2003 e GDPR per il danno da trattamento illecito di dati; D.Lgs. 198/2006 in tema di pari opportunità; L. 89/2001 sull'equa riparazione). Nel codice delle assicurazioni gli artt. 138-139 forniscono criteri tabellari per la microinvalidità da circolazione stradale.
Profili problematici
Aperto il dibattito sulla personalizzazione del danno: la giurisprudenza ammette correttivi alle tabelle solo in presenza di circostanze peculiari, evitando duplicazioni con la voce morale. Discussa la risarcibilità del danno tanatologico (perdita della vita) e del danno da nascita indesiderata. Critica resta la prova del danno parentale nelle relazioni meno tipizzate (es. conviventi more uxorio, fratelli adulti non conviventi).
Casi pratici
Caso 1: Danno biologico da sinistro stradale
Tizio riporta una frattura in un incidente stradale: subisce un'invalidità permanente del 12% e un'inabilità temporanea. Agisce per il risarcimento del danno biologico ex art. 2059 c.c., liquidato secondo le tabelle del codice delle assicurazioni e personalizzato in via equitativa.
Caso 2: Danno parentale da perdita del congiunto
Caia perde il coniuge in un infortunio sul lavoro. Agisce contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno parentale ex artt. 2059 c.c. e 2 Cost., dimostrando il vincolo affettivo e la sofferenza patita. La liquidazione avviene secondo le tabelle giurisprudenziali.
Caso 3: Danno da lesione della reputazione
Sempronio subisce la diffusione di notizie false sul proprio conto su un quotidiano. Promuove azione di risarcimento ex artt. 2043 e 2059 c.c. per lesione della reputazione personale e professionale, dimostrando in via presuntiva la diffusione e l'impatto sulla vita relazionale.
Domande frequenti
Quando è risarcibile il danno non patrimoniale?
Quando ricorre un'ipotesi tipizzata dalla legge (es. reato ex art. 185 c.p., violazione della privacy, discriminazione) o quando il fatto illecito leda un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite 2008.
Il danno non patrimoniale si presume?
No. Anche per i danni alla persona è sempre necessaria la prova del pregiudizio concreto, ammessa anche in via presuntiva. È esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, come ribadito dalle Sezioni Unite.
Come si quantifica il danno biologico?
Si quantifica con criteri tabellari: per la microinvalidità da circolazione stradale operano le tabelle di legge (artt. 138-139 cod. ass.); per le macroinvalidità e altri danni biologici si applicano le tabelle elaborate dai tribunali, in particolare quelle di Milano.
Sono cumulabili danno biologico, morale ed esistenziale?
No, non come voci autonome. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il danno non patrimoniale è categoria unitaria: le voci hanno funzione descrittiva e la quantificazione complessiva deve evitare duplicazioni risarcitorie per la medesima lesione.
Spiegazione
Il danno non patrimoniale (sofferenza, lesione di valori della persona) deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge. La giurisprudenza ha però chiarito che il risarcimento spetta non solo quando il fatto è reato, ma ogni volta che è leso un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito (salute, dignità, vita familiare).
Come funziona e quando si applica
È la norma cardine del danno alla persona. Le Sezioni Unite del 2008 (sent. 26972-26975) hanno ricondotto a unità le voci di danno non patrimoniale (morale, biologico, esistenziale), evitando duplicazioni. Si distingue dal danno patrimoniale dell’art. 2056, che riguarda perdite e mancati guadagni economici.
Esempio pratico
La vittima di un incidente stradale ha diritto al risarcimento del danno biologico (lesione della salute) anche se l’autore non viene condannato penalmente, perché è leso un diritto inviolabile.
Domande frequenti
Quando si risarcisce il danno non patrimoniale?
Nei casi previsti dalla legge e, secondo la giurisprudenza, ogni volta che è leso un diritto inviolabile della persona (salute, dignità, rapporti familiari).
Danno morale e danno biologico sono cumulabili?
Sono voci dello stesso danno non patrimoniale: vanno liquidati senza duplicazioni, valorizzando ogni aspetto della sofferenza subita.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.