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La guida

CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: maggiorazioni

Il portiere presta un servizio continuativo che tocca domeniche, festività e ore notturne. La legge garantisce riposi e protezioni; le maggiorazioni in busta paga sono quelle degli artt. 44, 48, 53 e 57 del CCNL: ecco i numeri e cosa controllare.

In sintesi

Il lavoro domenicale o festivo è pagato con la paga oraria maggiorata del 40%, il lavoro notturno (22-6) del 30% (40% se è anche straordinario). Resta il diritto al riposo settimanale, di norma la domenica, e il riposo giornaliero di 11 ore. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Istituti trattati
Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Domeniche e festivi: riposo e compenso

Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.; art. 83 CCNL), e il giorno di riposo è indicato nella lettera di assunzione. Il portiere con alloggio che presta servizio la domenica e nei festivi non può tenere aperto oltre le 14. Le maggiorazioni del CCNL sono:

Situazione Maggiorazione sulla paga oraria Articolo
Lavoro domenicale o festivo +40% artt. 48, 53 e 80
Lavoro notturno (22-6) +30% artt. 48 e 53
Straordinario notturno +40% art. 53
Straordinario diurno +15% fino alla nona ora giornaliera, +20% dalla decima art. 53
Lavoro supplementare (part-time) +27%, ulteriormente maggiorato se è notturno, domenicale o festivo art. 57
Turni avvicendati con ore notturne +27% sul salario mensile, a prescindere dal turno art. 44
Festività che coincide con il riposo settimanale una giornata di retribuzione (1/26 della mensile) in più, senza maggiorazione art. 79
Fonte: artt. 44, 48, 53, 57, 79, 80 e 83 del CCNL 12 novembre 2012 (testo ufficiale Confedilizia, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL). Per il portiere che lavora in una festività nazionale o infrasettimanale la retribuzione si calcola sulla normale paga oraria (art. 80, comma 2). Una sintesi del CCNL 2020-2022 indica lo straordinario al 20%: per la misura distinta tra prima e dopo la nona ora seguiamo il testo ufficiale.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni, ma il diritto al recupero resta. Il lavoratore notturno ha inoltre una media di 8 ore al giorno e le donne non possono essere adibite al lavoro dalle 24 alle 6 dall’accertamento della gravidanza fino a un anno del bambino (art. 40 CCNL).

Casi pratici

Tizio — domenica in servizio
Tizio, portiere con alloggio, presta servizio una domenica per un’esigenza dello stabile: l’apertura non può protrarsi oltre le 14 e le ore lavorate sono pagate con la paga oraria maggiorata del 40%, che Tizio ritrova nel cedolino del mese. Il suo riposo settimanale resta un diritto: va indicato nella lettera di assunzione.
Caia — festività infrasettimanale
Caia, portiera senza alloggio, lavora il 1° maggio. Le ore di quel giorno sono pagate con la paga oraria maggiorata del 40%. Se invece la festività cade nel suo giorno di riposo settimanale e non lavora, le spetta una giornata di retribuzione in più (1/26 della mensile), senza maggiorazione.

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Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.; art. 83 CCNL): il giorno di riposo è indicato nella lettera di assunzione e di norma coincide con la domenica. Se si lavora la domenica spetta la maggiorazione del 40% e il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Nel CCNL il lavoro straordinario notturno ha una percentuale propria (40%) e per il supplementare le maggiorazioni notturne, domenicali e festive si sommano al 27% (art. 57); per il lavoro ordinario notturno (30%) e festivo (40%) il testo non prevede una regola di cumulo esplicita. In caso di dubbio conviene chiedere conferma al sindacato.
Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione sono quelle degli artt. 44, 48, 53, 57 e 80 del CCNL 12 novembre 2012 (testo ufficiale).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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