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La guida
Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: maggiorazioni
Il portiere presta un servizio continuativo che tocca domeniche, festività e ore notturne. La legge garantisce riposi e protezioni; le maggiorazioni in busta paga sono quelle degli artt. 44, 48, 53 e 57 del CCNL: ecco i numeri e cosa controllare.
Il lavoro domenicale o festivo è pagato con la paga oraria maggiorata del 40%, il lavoro notturno (22-6) del 30% (40% se è anche straordinario). Resta il diritto al riposo settimanale, di norma la domenica, e il riposo giornaliero di 11 ore. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria.
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Che cosa è il lavoro notturno per la legge
Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.
Limiti e tutele del lavoratore notturno
- l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
- il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
- se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
Domeniche e festivi: riposo e compenso
Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.; art. 83 CCNL), e il giorno di riposo è indicato nella lettera di assunzione. Il portiere con alloggio che presta servizio la domenica e nei festivi non può tenere aperto oltre le 14. Le maggiorazioni del CCNL sono:
| Situazione | Maggiorazione sulla paga oraria | Articolo |
|---|---|---|
| Lavoro domenicale o festivo | +40% | artt. 48, 53 e 80 |
| Lavoro notturno (22-6) | +30% | artt. 48 e 53 |
| Straordinario notturno | +40% | art. 53 |
| Straordinario diurno | +15% fino alla nona ora giornaliera, +20% dalla decima | art. 53 |
| Lavoro supplementare (part-time) | +27%, ulteriormente maggiorato se è notturno, domenicale o festivo | art. 57 |
| Turni avvicendati con ore notturne | +27% sul salario mensile, a prescindere dal turno | art. 44 |
| Festività che coincide con il riposo settimanale | una giornata di retribuzione (1/26 della mensile) in più, senza maggiorazione | art. 79 |
I riposi: i paletti che restano sempre
Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:
| Riposo | Durata minima di legge | Fonte |
|---|---|---|
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive ogni 24 ore | Art. 7 D.Lgs. 66/2003 |
| Riposo settimanale | 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica | Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c. |
Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni, ma il diritto al recupero resta. Il lavoratore notturno ha inoltre una media di 8 ore al giorno e le donne non possono essere adibite al lavoro dalle 24 alle 6 dall’accertamento della gravidanza fino a un anno del bambino (art. 40 CCNL).
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione sono quelle degli artt. 44, 48, 53, 57 e 80 del CCNL 12 novembre 2012 (testo ufficiale).