Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: maggiorazioni

Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

In sintesi

Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Istituti trattati
Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Domeniche e festivi: riposo e compenso

Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
Lavoro nel giorno festivo Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo
Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata
Festività coincidente con la domenica Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta
Lavoro serale/notturno Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto
Le percentuali sono quelle del CCNL applicato: la voce in busta paga va confrontata con le tabelle del contratto di settore.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — domenica al centro commerciale
Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per la domenica lavorata il CCNL gli riconosce la maggiorazione prevista, che ritrova nel cedolino del mese.
Caia — festività infrasettimanale
Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il portiere di stabile presta un servizio per sua natura continuativo, che spesso si estende a domeniche, festività e ore notturne.
  • Il lavoro festivo, domenicale e notturno è retribuito con maggiorazioni fissate dalle tabelle del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricato.
  • Il lavoro notturno è disciplinato dal D.Lgs. 66/2003, con definizione del periodo notturno e tutele sanitarie per il lavoratore.
  • Al lavoro festivo si applica il principio del riposo settimanale (art. 2109 c.c.) e, di regola, la coincidenza con la domenica.
  • L'alloggio di servizio del portiere incide sull'organizzazione dell'orario ma non trasforma la reperibilità in lavoro effettivo retribuito.
Indice dei contenuti

La figura del portiere di stabile è peculiare: vive spesso nell'immobile in cui presta servizio, garantisce vigilanza e continuità e si trova naturalmente esposto a prestazioni che cadono in giorni festivi, di domenica o in fasce orarie notturne. Il CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricato disciplina con attenzione questi profili, distinguendo nettamente l'orario di lavoro effettivo dalla mera presenza nell'alloggio di servizio.

Orario di lavoro e presenza in stabile

Occorre tenere distinti il tempo di lavoro effettivo, durante il quale il portiere è a disposizione del datore e svolge le mansioni, dalla semplice presenza nell'alloggio di servizio fuori orario. Solo il primo costituisce orario retribuito ai fini del D.Lgs. 66/2003; la reperibilità è disciplinata separatamente e non equivale a lavoro effettivo.

Il riposo settimanale e la domenica

L'art. 2109 c.c. e il D.Lgs. 66/2003 garantiscono il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica. Quando il servizio richiede la prestazione domenicale, il riposo va concesso in altra giornata (riposo compensativo) e la prestazione domenicale dà titolo alla maggiorazione prevista dal contratto.

Lavoro festivo e festività infrasettimanali

Le prestazioni rese nelle festività nazionali e infrasettimanali sono retribuite con la maggiorazione tabellare; il lavoratore che non presta servizio nelle festività conserva comunque il trattamento retributivo. Per gli importi e le percentuali si rinvia alle tabelle del CCNL vigente, evitando di indicare valori non confermati.

Lavoro notturno: definizione e maggiorazione

Il D.Lgs. 66/2003 definisce periodo notturno l'intervallo di almeno sette ore consecutive comprendenti la fascia tra mezzanotte e le cinque del mattino, e lavoratore notturno chi lo presta in modo abituale. Al portiere che opera in orario notturno spetta la maggiorazione contrattuale e, ricorrendone i presupposti, la sorveglianza sanitaria periodica.

Cumulo delle maggiorazioni

Quando la prestazione è insieme notturna e festiva (ad esempio la notte di una festività) si pone il tema del cumulo delle maggiorazioni: il CCNL stabilisce se esse si sommano o si applica quella più favorevole. È un profilo da verificare sempre sul testo contrattuale aggiornato, perché incide direttamente sulla busta paga.

Tutele per la salute e limiti all'orario

La continuità del servizio non può comprimere le tutele minime: durata massima dell'orario, riposi giornalieri di almeno undici ore consecutive e pause restano inderogabili. Il lavoro notturno abituale, in particolare, attiva specifiche garanzie sanitarie e il diritto del lavoratore a essere adibito a mansioni diurne in caso di accertata inidoneità.

Domande frequenti

Il portiere che vive in stabile è sempre 'in servizio'?

No. È retribuito solo l'orario di lavoro effettivo. La presenza nell'alloggio fuori orario è reperibilità, disciplinata a parte e non equiparata al lavoro effettivo.

Spetta una maggiorazione per il lavoro domenicale?

Sì, secondo le tabelle del CCNL. Se manca il riposo domenicale, va concesso un riposo compensativo in altra giornata.

Come è definito il lavoro notturno?

Il D.Lgs. 66/2003 definisce periodo notturno almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino.

Le maggiorazioni notturna e festiva si sommano?

Dipende dal CCNL, che stabilisce se cumularle o applicare quella più favorevole: va verificato sul testo contrattuale vigente.

Il portiere notturno ha tutele sanitarie?

Sì: il lavoratore notturno abituale ha diritto alla sorveglianza sanitaria periodica e, se inidoneo, a mansioni diurne.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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