Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Dimissioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni dal CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento seguono la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015).
  • Il preavviso è fissato dalle tabelle del CCNL per livello e anzianità: nel ciclo delle fornaci serve a garantire il presidio degli impianti.
  • La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato con indennità sostitutiva.
  • Il mancato preavviso comporta la trattenuta dell'indennità sostitutiva.
  • La revoca è possibile entro 7 giorni dalla trasmissione telematica.
Indice dei contenuti

Nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento le dimissioni volontarie rispondono alle regole generali del recesso (artt. 2118-2119 c.c.) e alla procedura telematica del D.Lgs. 151/2015, ma vanno calate in un'organizzazione produttiva fatta di forni di cottura, impianti a ciclo prolungato e presidi che non possono restare scoperti. Il preavviso, in questo comparto, ha quindi una funzione organizzativa molto concreta.

Il preavviso al servizio della continuità degli impianti

La cottura dei laterizi e la maturazione dei manufatti cementizi impongono cicli che mal sopportano l'assenza improvvisa di addetti chiave alla conduzione delle fornaci o degli impianti di prefabbricazione. Per questo il preavviso, la cui durata è graduata per livello e anzianità nelle tabelle del CCNL vigente, serve a garantire all'azienda il tempo di riorganizzare i turni e formare il sostituto su lavorazioni che hanno tempi tecnici rigidi.

La procedura telematica come unica via efficace

Anche qui le dimissioni si rassegnano esclusivamente con il modulo telematico, compilato sul portale ministeriale dal lavoratore o da un soggetto abilitato. Una comunicazione data al capoturno o all'ufficio del personale, senza la trasmissione informatica, non produce effetti. La data certa che ne deriva è importante in un settore dove la programmazione dei turni notturni e festivi richiede certezza sulle presenze.

Decorrenza e prosecuzione del rapporto

Durante il preavviso il lavoratore continua a prestare servizio sugli impianti, con piena retribuzione e maturazione di ferie e mensilità aggiuntive. L'azienda può rinunciare al preavviso, liberando subito il dipendente, oppure pretenderne il rispetto per coprire i turni. La decorrenza segue le indicazioni del contratto, spesso ancorata a precise scadenze del mese.

Giusta causa e impianti

L'art. 2119 c.c. consente di lasciare immediatamente il posto in presenza di fatti gravi: mancato pagamento della retribuzione, esposizione a rischi non gestiti negli ambienti di cottura, demansionamento. In tali ipotesi il lavoratore non deve il preavviso e matura il diritto all'indennità sostitutiva a carico del datore, fermo restando l'onere di documentare la gravità.

Indennità di mancato preavviso

Se il dipendente abbandona il presidio senza rispettare il termine e senza giusta causa, l'azienda può trattenere dal saldo finale una somma pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati. La quantificazione va fatta sulle tabelle del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento, da consultare nella versione aggiornata.

La revoca entro sette giorni

Resta ferma la possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, con le stesse modalità informatiche. È una garanzia che protegge il lavoratore da decisioni assunte sotto la pressione di turni gravosi o di un singolo episodio conflittuale.

Dimissioni e tutele particolari

Alcune situazioni godono di una protezione rafforzata: per le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore nel primo anno di vita del figlio, ad esempio, la legge richiede la convalida presso l'Ispettorato del lavoro, a garanzia della genuinità della scelta. È un presidio che si aggiunge alla procedura telematica ordinaria e che opera a tutela dei soggetti più esposti a pressioni indebite in fase di cessazione del rapporto.

Domande frequenti

Come si rassegnano le dimissioni nel CCNL Laterizi e Cemento?

Esclusivamente con la procedura telematica del D.Lgs. 151/2015. Comunicare la decisione al capoturno o all'ufficio personale senza trasmissione informatica non basta.

Quanto dura il preavviso?

Dipende da livello e anzianità ed è fissato nelle tabelle del CCNL vigente; nel settore serve a garantire il presidio degli impianti e dei forni.

Posso dimettermi subito senza preavviso?

Solo per giusta causa ex art. 2119 c.c. (ad esempio stipendi non pagati o rischi non gestiti), con diritto all'indennità sostitutiva.

Cosa accade se non rispetto il preavviso?

L'azienda può trattenere dal saldo finale un'indennità pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati.

Posso revocare le dimissioni?

Sì, entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, con le stesse modalità informatiche; il rapporto prosegue.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.