Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Dimissioni nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): come darle, preavviso e telematiche

Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

In sintesi

Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso e la sua durata

Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

Mancato preavviso

Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

Quando decorre

Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — revoca delle dimissioni
Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
Caia — dimissioni per giusta causa
A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni dal rapporto a tempo indeterminato richiedono il preavviso (art. 2118 c.c.), nei termini fissati dalle tabelle del CCNL per livello e anzianità.
  • Dal 2016 le dimissioni vanno rese in forma telematica (D.Lgs. 151/2015), tramite il modulo trasmesso al Ministero, pena l'inefficacia.
  • È previsto un diritto di revoca entro 7 giorni dalla trasmissione, anch'esso in via telematica.
  • Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiedono preavviso e possono dare titolo alla NASpI.
  • Nella GDO la procedura tutela soprattutto le posizioni più deboli contro il fenomeno delle «dimissioni in bianco».
Indice dei contenuti

Dare le dimissioni sembra l'atto più semplice del rapporto di lavoro, ma è circondato da regole precise che ne governano forma, tempi ed effetti. Nella grande distribuzione organizzata, comparto a forte presenza di personale a contatto con il pubblico e con un'elevata mobilità del lavoro, queste regole hanno una funzione di garanzia particolarmente avvertita. Il riferimento resta la disciplina generale del Codice civile, integrata dalla procedura telematica introdotta nel 2015.

Il preavviso e la sua funzione

Le dimissioni dal rapporto a tempo indeterminato sono un recesso che, ai sensi dell'art. 2118 c.c., richiede il rispetto di un termine di preavviso. La sua funzione è consentire al datore di organizzare la sostituzione. La durata varia in ragione del livello di inquadramento e dell'anzianità di servizio, secondo le tabelle del CCNL della distribuzione vigente, che vanno consultate caso per caso. Chi si dimette senza rispettare il preavviso è tenuto a corrispondere al datore la relativa indennità sostitutiva.

La forma telematica obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto devono essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/2015. Il lavoratore compila e trasmette un apposito modulo destinato al Ministero, direttamente o tramite soggetti abilitati come patronati, organizzazioni sindacali e consulenti. Una lettera di dimissioni consegnata a mano, da sola, non produce più effetto: è la trasmissione telematica a perfezionare l'atto.

Il diritto di ripensamento

La procedura prevede una tutela importante: entro sette giorni dalla data di trasmissione, il lavoratore può revocare le proprie dimissioni, sempre in via telematica. È un periodo di ripensamento che protegge da decisioni affrettate o estorte. La revoca tempestiva fa rivivere il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state date.

La ratio antifrode

L'obbligo telematico nasce per contrastare la piaga delle «dimissioni in bianco»: il foglio firmato senza data al momento dell'assunzione, da utilizzare poi a discrezione del datore per liberarsi del lavoratore. Tracciando la trasmissione e attribuendo al lavoratore il controllo del proprio account, il sistema rende molto più difficile questa pratica. Nella GDO, dove convivono molti contratti e molte posizioni di debolezza contrattuale, la tutela ha una rilevanza concreta.

Le dimissioni per giusta causa

Diverso è il caso delle dimissioni per giusta causa, previste dall'art. 2119 c.c.: quando si verifica un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto — ad esempio il mancato pagamento della retribuzione o molestie — il lavoratore può recedere con effetto immediato, senza preavviso. In questi casi, ricorrendone i presupposti, le dimissioni possono dare accesso all'indennità di disoccupazione NASpI, diversamente dalle dimissioni ordinarie.

Effetti su TFR e spettanze finali

Qualunque sia la forma, alla cessazione il lavoratore matura il diritto al trattamento di fine rapporto, alle ferie e ai permessi non goduti, alle mensilità aggiuntive maturate. Le dimissioni, a differenza del licenziamento, non danno di regola accesso alla NASpI, salvo i casi tipizzati come la giusta causa e le dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto. Conviene quindi valutare con attenzione gli effetti economici prima di trasmettere l'atto.

Domande frequenti

Basta consegnare una lettera di dimissioni al direttore del punto vendita?

No. Dal 2016 le dimissioni sono efficaci solo se rese in forma telematica con il modulo del D.Lgs. 151/2015. Una lettera cartacea, da sola, non produce effetto: serve la trasmissione telematica.

Posso ripensarci dopo aver dato le dimissioni?

Sì. Entro sette giorni dalla trasmissione è possibile revocare le dimissioni, sempre in via telematica. La revoca tempestiva fa rivivere il rapporto come se non fossero mai state date.

Quanto preavviso devo dare nella grande distribuzione?

Dipende dal livello di inquadramento e dall'anzianità, secondo le tabelle del CCNL della distribuzione vigente. Senza rispettare il preavviso si deve un'indennità sostitutiva al datore.

Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?

Di regola le dimissioni ordinarie non danno accesso alla NASpI. Fanno eccezione i casi tipizzati, come le dimissioni per giusta causa e quelle della lavoratrice madre nel periodo protetto.

Cosa sono le dimissioni per giusta causa?

Sono il recesso immediato, senza preavviso, per un fatto che non consente la prosecuzione del rapporto (ad esempio mancato pagamento della retribuzione), ai sensi dell'art. 2119 c.c. Possono dare titolo alla NASpI.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.