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Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Calzaturiero (Industria)

Dimissioni nel CCNL Calzaturiero (Industria): preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio 2024.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015).
  • Le dimissioni telematiche sono revocabili entro 7 giorni dalla trasmissione.
  • Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianita; in difetto e dovuta l'indennita di mancato preavviso.
  • Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiedono preavviso e possono dare accesso alla NASpI.
  • La durata del preavviso e le indennita vanno lette sulle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Dare le dimissioni e un atto piu formale di quanto sembri: dal 2016 la comunicazione passa obbligatoriamente per una procedura telematica e, sul piano economico, e governata dal preavviso fissato dal CCNL. Nel settore calzaturiero industriale, dove l'anzianita e l'inquadramento incidono sui tempi, conoscere le regole evita di perdere l'indennita o, nei casi gravi, di compromettere l'accesso alla NASpI.

La natura del recesso del lavoratore

Le dimissioni sono l'atto con cui il lavoratore recede dal rapporto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.). E un diritto potestativo: non richiede l'accettazione del datore, ma impone il rispetto del preavviso, salvo i casi di giusta causa. La forma e oggi vincolata dalla procedura telematica, introdotta per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.

Il modulo telematico obbligatorio

L'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 impone che le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) siano comunicate, a pena di inefficacia, con modalita telematiche su moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro, direttamente dal lavoratore o tramite soggetti abilitati (patronati, sindacati, consulenti, enti bilaterali). Le dimissioni manifestate solo a voce o con lettera cartacea non producono effetto: senza la trasmissione telematica il rapporto, formalmente, prosegue.

La revoca entro sette giorni

Il lavoratore puo revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le stesse modalita telematiche. E una finestra di ripensamento: una volta decorsa, le dimissioni diventano definitive. La revoca tempestiva fa rivivere il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state presentate.

Il preavviso e l'indennita sostitutiva

Salvo la giusta causa, il lavoratore dimissionario deve dare il preavviso, la cui durata e fissata dal CCNL in funzione del livello di inquadramento e dell'anzianita di servizio. Se non lo rispetta, il datore puo trattenere o richiedere l'indennita di mancato preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In alternativa, le parti possono concordare la rinuncia al preavviso. Le durate precise sono indicate nelle tabelle del CCNL Calzaturiero Industria vigente.

Le dimissioni per giusta causa

Quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto — ad esempio il mancato pagamento della retribuzione, molestie, demansionamento grave — il lavoratore puo dimettersi per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, conservando il diritto all'indennita sostitutiva a carico del datore. Le dimissioni per giusta causa, a differenza di quelle ordinarie, possono dare accesso alla NASpI, perche equiparate a una cessazione non volontaria.

Effetti sulla NASpI e cautele

Le dimissioni volontarie ordinarie, di regola, non danno diritto alla NASpI, che spetta in caso di disoccupazione involontaria; fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle durante il periodo tutelato della maternita/paternita. Prima di dimettersi e quindi prudente valutare gli effetti sull'eventuale indennita di disoccupazione. Per i tempi del preavviso e gli importi delle indennita il riferimento operativo restano le tabelle del CCNL vigente.

Domande frequenti

Come si danno le dimissioni in modo valido?

Tramite il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), direttamente o tramite patronati, sindacati o consulenti. Le dimissioni solo verbali o con lettera cartacea sono inefficaci.

Posso ripensarci dopo aver dato le dimissioni?

Si, puoi revocarle entro sette giorni dalla trasmissione del modulo, con le stesse modalita telematiche. La revoca tempestiva fa rivivere il rapporto come se le dimissioni non fossero state presentate.

Quanto preavviso devo dare?

Il preavviso e fissato dal CCNL in base a livello e anzianita. Se non lo rispetti, e dovuta l'indennita di mancato preavviso pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Le durate sono nelle tabelle del CCNL vigente.

Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?

Di regola no: le dimissioni volontarie ordinarie non danno accesso alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle nel periodo tutelato di maternita/paternita.

Cosa sono le dimissioni per giusta causa?

Sono le dimissioni dovute a un fatto che non consente di proseguire il rapporto (es. mancato pagamento dello stipendio): non richiedono preavviso (art. 2119 c.c.), danno diritto all'indennita sostitutiva e possono aprire la NASpI.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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