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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Gli esemplari dell'opera devono essere contrassegnati.
  • Il contrassegno avviene in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
  • Serve a identificare la regolarità e la provenienza delle copie poste in circolazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 123 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Gli esemplari dell'opera devono essere contrassegnati.
  • Il contrassegno avviene in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
  • Serve a identificare la regolarità e la provenienza delle copie poste in circolazione.
Indice dei contenuti

Gli esemplari dell'opera vanno contrassegnati secondo le norme stabilite dal regolamento, per identificarne tiratura e regolarità.

Il contrassegno degli esemplari

L'art. 123 stabilisce un principio breve ma di rilievo pratico: gli esemplari dell'opera devono essere contrassegnati secondo le norme fissate dal regolamento di attuazione della legge. La disposizione rinvia alla normativa secondaria per le modalità concrete, ma fissa la regola generale dell'apposizione di un segno identificativo sulle copie.

La funzione di tracciabilità

Il contrassegno svolge una funzione di tracciabilità e di controllo. Consente di distinguere gli esemplari regolari da quelli abusivi, di verificare la corrispondenza tra le copie effettivamente immesse sul mercato e quanto previsto dal contratto di edizione, e di tutelare l'autore quanto alla corretta rendicontazione delle tirature. È uno strumento al servizio della trasparenza nei rapporti tra autore ed editore.

Il rinvio al regolamento

La scelta di rinviare al regolamento per le modalità operative risponde a un'esigenza di flessibilità: le tecniche e le forme del contrassegno possono evolvere nel tempo, mentre il principio resta fermo nella legge. Le concrete modalità di apposizione e gestione del contrassegno sono quindi definite dalla normativa di dettaglio.

Un tassello del sistema editoriale

L'articolo si inserisce nella disciplina del contratto di edizione, completandola sul piano della certificazione delle copie. Accanto agli obblighi sostanziali delle parti (consegna dell'opera, pagamento dei compensi, rispetto delle tirature), il contrassegno offre un riscontro materiale sulla regolarità della produzione e diffusione degli esemplari.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 123?

Che gli esemplari dell'opera siano contrassegnati in conformità alle norme stabilite dal regolamento.

A cosa serve il contrassegno?

A garantire tracciabilità e controllo, distinguendo gli esemplari regolari da quelli abusivi e verificando le tirature.

Dove sono indicate le modalità del contrassegno?

Nel regolamento di attuazione, a cui la legge rinvia per i dettagli operativi.

Il contrassegno tutela l'autore?

Sì: aiuta a verificare la corretta rendicontazione delle copie e la regolarità della diffusione dell'opera.

Perché la legge rinvia al regolamento?

Per flessibilità: le tecniche del contrassegno possono evolvere, mentre il principio resta fissato nella legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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