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Contratto a tempo determinato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: causali e durata
Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.
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I limiti in sintesi
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | Può prevedere durate diverse in casi specifici |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | Individua causali ulteriori (art. 19) |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio | Può fissare una percentuale diversa |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | — |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | Esenzione per attività stagionali |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda | Disciplina termini e modalità |
Durata, causali e limiti
La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.
Durata e causali
La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.
Proroghe e rinnovi
Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).
Conversione e precedenza
Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.
Diritto di precedenza e conversione
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Quante proroghe sono ammesse?
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il rapporto di portierato ha una fisionomia particolare: il datore è il condominio o il proprietario dello stabile, la prestazione è legata a un immobile determinato e spesso comprende l'uso di un alloggio di servizio. Quando questo rapporto viene instaurato a tempo determinato, la disciplina applicabile resta quella generale del D.Lgs. 81/2015 come riformata dal Decreto Dignità, ma va calata nelle specificità del settore portieri e proprietari di fabbricato.
Perché si ricorre al termine nel portierato
Il contratto a termine nel portierato serve tipicamente a coprire esigenze temporanee: la sostituzione del portiere assente, una fase transitoria nella gestione dello stabile, o un'esigenza legata a lavori e cantieri sul fabbricato. Proprio perché l'esigenza è circoscritta, il rispetto dei limiti di durata e causale è cruciale: un uso improprio del termine espone il condominio alla conversione del rapporto.
Durata massima e soglia della causale
La durata complessiva del rapporto a termine tra le stesse parti, per mansioni equivalenti, non può superare i 24 mesi. Entro i primi 12 mesi il contratto può essere acausale; oltre tale soglia, per stipula, proroga o rinnovo, è necessaria una causale tra quelle legali o individuate dal CCNL. Per il condominio significa che un portiere a termine può restare acausale solo entro il primo anno.
La sostituzione: la causale tipica del settore
La causale di sostituzione di lavoratori assenti (per malattia, maternità, aspettativa o ferie) è quella più ricorrente nel portierato, dove il servizio deve essere garantito con continuità. È una causale solida, ma va indicata con precisione, individuando il lavoratore sostituito e l'esigenza concreta, per reggere a un'eventuale contestazione.
Proroghe, rinnovi e intervalli
Valgono i limiti generali: massimo 4 proroghe nei 24 mesi, causale obbligatoria oltre i 12 mesi, intervalli di stop&go tra un contratto e il successivo. La gestione amministrativa di un condominio non sempre presidia questi termini con la dovuta attenzione: è proprio qui che si annidano gli errori che portano alla conversione.
L'alloggio di servizio e la fine del rapporto
Quando il portiere fruisce di un alloggio di servizio, la cessazione del rapporto a termine comporta anche il rilascio dell'alloggio, salvo diverse pattuizioni. Il legame tra prestazione e immobile rende il portierato un caso in cui la fine del contratto produce effetti ulteriori rispetto a un rapporto ordinario: occorre coordinare scadenza del termine e restituzione dell'alloggio secondo le clausole del CCNL e dell'accordo individuale.
Conversione e diritto di precedenza
La violazione dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze gestionali per il condominio. Al portiere assunto a termine matura inoltre il diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni, da esercitare nei termini di legge.
Domande frequenti
Chi è il datore di lavoro del portiere a termine?
Di norma il condominio, rappresentato dall'amministratore, o il singolo proprietario del fabbricato. La disciplina del contratto a termine resta quella generale del D.Lgs. 81/2015, calata nelle specificità del settore portieri.
Quanto dura al massimo un contratto a termine per il portiere?
Fino a 24 mesi complessivi tra le stesse parti per mansioni equivalenti. Entro 12 mesi può essere senza causale; oltre tale soglia serve una causale di legge o individuata dal CCNL.
Qual è la causale più usata nel portierato?
La sostituzione di lavoratori assenti (malattia, maternità, aspettativa, ferie), perché il servizio di portineria deve essere garantito con continuità. Va indicata con precisione, individuando il sostituito e l'esigenza.
Cosa accade all'alloggio di servizio alla fine del contratto?
Alla cessazione del rapporto a termine segue di norma il rilascio dell'alloggio di servizio, salvo diverse pattuizioni. Scadenza del contratto e restituzione dell'alloggio vanno coordinate secondo CCNL e accordo individuale.
Cosa comporta sforare i limiti del contratto a termine?
La conversione del rapporto a tempo indeterminato. Al portiere matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili successive per le stesse mansioni, da esercitare nei termini di legge.