Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Calzaturiero (Industria)

Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Calzaturiero (Industria)

In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

In sintesi

L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
Riferimenti
Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le voci in sintesi

Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

Indennità di turno e maggiorazioni

L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

Turni e riposi

La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

Effetti sulla retribuzione differita

Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

1. Rimborso forfettario

Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

2. Rimborso analitico (a piè di lista)

Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

3. Rimborso misto

Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

Casi pratici

Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
Caia — corso di formazione fuori sede
Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

Approfondisci con la guida pratica

Reperibilita: indennita e obblighi →

Domande frequenti

L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

In sintesi

  • L'indennita' di turno compensa l'articolazione del lavoro su turni avvicendati ed e' distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo.
  • La reperibilita' remunera il vincolo di restare disponibili fuori orario; l'intervento effettivo e' lavoro a se', da retribuire a parte e nel rispetto dei riposi (D.Lgs. 66/2003).
  • La trasferta compensa lo spostamento fuori sede e segue il regime fiscale dell'art. 51 TUIR, diverso a seconda che sia forfettaria, mista o a rimborso analitico.
  • Gli importi delle indennita' sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente.
  • Va sempre garantito il riposo giornaliero di 11 ore e quello settimanale.
Indice dei contenuti

Nel calzaturiero industriale l'organizzazione su turni avvicendati e i picchi stagionali rendono frequenti tre voci che spesso vengono confuse: l'indennita' di turno, la reperibilita' e la trasferta. Hanno presupposti diversi, si cumulano in modo diverso e, soprattutto, seguono regimi fiscali distinti. Capirne la logica evita errori di busta paga e contestazioni.

Indennita' di turno: cosa compensa davvero

L'indennita' di turno remunera il semplice fatto di lavorare secondo una rotazione avvicendata, con il disagio organizzativo che ne deriva. Va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, che compensano invece la collocazione oraria della prestazione. Le due voci possono coesistere: chi presta servizio in un turno notturno percepira' sia l'indennita' di turno sia la maggiorazione notturna, secondo le percentuali delle tabelle del CCNL vigente.

La reperibilita' e la sua duplice natura

La reperibilita' e' il vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire fuori dall'orario ordinario. In quanto tale non e' lavoro effettivo, ma una limitazione del tempo libero, e per questo viene compensata con un'indennita'. Se pero' il lavoratore viene chiamato e interviene, quelle ore diventano prestazione a tutti gli effetti, da retribuire come lavoro - spesso straordinario - oltre all'indennita' di disponibilita'. L'intervento incide inoltre sui riposi: il D.Lgs. 66/2003 impone comunque 11 ore di riposo consecutivo nelle 24.

La trasferta e il bivio fiscale

La trasferta compensa lo spostamento del lavoratore in un luogo diverso dalla sede di lavoro. Il suo trattamento fiscale dipende dalla forma scelta: l'indennita' forfettaria gode di una soglia di esenzione, il rimborso analitico delle spese documentate e' di norma escluso da imposizione, mentre nelle forme miste l'esenzione si riduce. Le coordinate sono nell'art. 51 TUIR; gli importi dell'indennita' di trasferta sono fissati dal CCNL applicato.

Cumulo e divisori

Il punto pratico e' che queste voci non si elidono: in una stessa giornata un addetto può percepire indennita' di turno, maggiorazione e - se chiamato in reperibilita' - retribuzione per l'intervento. Il calcolo delle maggiorazioni passa per il divisore orario indicato dal contratto, applicato alla retribuzione di riferimento.

Limiti di legge ai tempi di lavoro

Per quanto remunerativo, l'intreccio di turni, reperibilita' e interventi resta vincolato ai limiti del D.Lgs. 66/2003: durata media settimanale, riposo giornaliero di 11 ore consecutive e riposo settimanale. Una reperibilita' che si traduca sistematicamente in interventi notturni non può comprimere oltre il consentito questi diritti.

perché la distinzione conta in busta paga

Trattare la reperibilita' come semplice straordinario, o la trasferta forfettaria come retribuzione piena, genera errori di imponibile e contributi. La corretta qualificazione di ogni voce - secondo la sua causa e il suo regime fiscale - e' ciò che distingue un cedolino conforme da uno contestabile.

Domande frequenti

L'indennita' di turno e la maggiorazione notturna si sommano?

Si'. Compensano cose diverse: l'indennita' di turno il disagio della rotazione, la maggiorazione la collocazione oraria. Chi lavora un turno notturno percepisce entrambe secondo le tabelle del CCNL vigente.

Se mi chiamano durante la reperibilita', come vengo pagato?

L'intervento e' lavoro effettivo e va retribuito a parte, spesso come straordinario, oltre all'indennita' di reperibilita' che compensa la disponibilita'.

La trasferta paga le tasse?

Dipende dalla forma. L'indennita' forfettaria gode di una soglia di esenzione, il rimborso analitico documentato e' di norma escluso, le forme miste hanno esenzione ridotta. Il riferimento e' l'art. 51 TUIR.

La reperibilita' puo' farmi saltare il riposo?

No. Il D.Lgs. 66/2003 garantisce comunque 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 e il riposo settimanale, che gli interventi non possono comprimere oltre i limiti.

Dove trovo gli importi di queste indennita'?

Gli importi sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente. Vanno verificati nel contratto applicato in azienda nella versione aggiornata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.