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La guida

CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: maternità, paternità e congedi

Nel CCNL della distribuzione cooperativa la maternità obbligatoria è integrata dalla cooperativa fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 169), il padre ha 10 giorni di congedo aggiuntivi a quelli di legge pagati al 100% dal datore (art. 172) e il congedo parentale non riduce ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima (art. 170). Dal 1° gennaio 2026 la legge porta a 14 anni il limite del congedo parentale.

In sintesi

Maternità obbligatoria: 80% INPS integrato dalla cooperativa fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 169). Paternità: congedo obbligatorio di legge più 10 giorni a carico del datore al 100%, entro i primi 5 mesi di vita (art. 172). Congedo parentale: 10 mesi complessivi (11 se il padre ne usa almeno 3), senza riduzione di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima (art. 170); per la legge fino a 14 anni del figlio dal 2026. Congedo e malattia del figlio: fino a 14 anni, 10 giorni lavorativi l’anno per genitore tra 3 e 14 anni.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024 (ipotesi di accordo)
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Riferimenti
Artt. 169-173 del testo coordinato; D.Lgs. 151/2001; L. 199/2025

Maternità obbligatoria (art. 169)

La lavoratrice si astiene dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto, fino al parto e nei tre mesi dopo, con le facoltà di flessibilità previste dal D.Lgs. 151/2001. Ha diritto alla conservazione del posto per tutta la gestazione e fino a un anno di età del bambino. Durante l’astensione obbligatoria l’INPS paga l’80% della retribuzione, anticipato dal datore e posto a conguaglio; il datore integra l’indennità fino al 100% della retribuzione mensile netta che la lavoratrice avrebbe avuto lavorando, salvo che l’indennità INPS sia già superiore. I periodi di astensione obbligatoria sono computati nell’anzianità a tutti gli effetti, comprese mensilità supplementari, ferie e TFR.

Congedo parentale (art. 170)

Ciascun genitore può astenersi: la madre fino a 6 mesi, il padre fino a 6 mesi (7 se ne usa almeno 3), per un massimo complessivo di 10 mesi (11 se il padre ne usa almeno 3); 11 mesi se c’è un solo genitore. Il preavviso al datore è di almeno 5 giorni. L’indennità è quella dell’art. 34 D.Lgs. 151/2001; i periodi sono computati nell’anzianità e non riducono ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima, salvo gli emolumenti legati alla presenza. Il testo del 2024 indica il limite dei dodici anni di vita del bambino; dal 1° gennaio 2026 la L. 199/2025 lo porta a 14 anni per i lavoratori dipendenti, senza cambiare la durata complessiva.

Riposi e malattia del figlio (art. 171)

Nel primo anno di vita la madre ha due periodi di riposo di un’ora (uno solo se l’orario è sotto 6 ore), retribuiti, alternativi al padre con il consenso scritto della madre. Si può assentarsi per le malattie del figlio fino a 3 anni senza limite; per i figli tra 3 e 14 anni, per la legge dal 2026, 10 giorni lavorativi l’anno per genitore (il testo contrattuale parla ancora di 5 giorni fino a 8 anni). Il ricovero del bambino interrompe le ferie del genitore.

Il primo anno con il tuo bambino

Alla madre che usa in modo continuativo l’intero congedo parentale dopo l’astensione obbligatoria è offerto un mese in più di astensione facoltativa pagato dal datore con il 30% della mensilità lorda, più un periodo non retribuito fino a un anno di vita; richiesta con almeno 30 giorni di preavviso. Al padre che usa il congedo parentale in alternativa alla madre è riconosciuto un mese in più con l’indennità di legge, con 5 giorni di preavviso.

Paternità (art. 172)

Il padre ha il congedo di paternità obbligatorio di legge (D.Lgs. 151/2001, art. 27-bis). In aggiunta, 10 giorni continuativi o frazionati alla nascita con indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a carico del datore, a giornate intere ed entro i primi 5 mesi di vita, con 5 giorni di preavviso; assorbono quelli già previsti dalla contrattazione di secondo livello.

Altre tutele

  • Certificazione (art. 173): certificato di gravidanza e, entro il 15° giorno dal parto, certificato di nascita; per le festività nel periodo di assenza obbligatoria la cooperativa integra l’indennità INPS fino all’intera quota giornaliera di retribuzione di fatto.
  • Fecondazione assistita: possibili 30 giorni di permesso non retribuito per ogni evento, con 30 giorni di preavviso.
  • Ricongiungimento familiare: fino a 30 giorni continuativi di congedo non retribuito per lavoratori con permesso di soggiorno.
  • Divieto di licenziamento: dalla gravidanza fino a un anno del bambino, con le eccezioni di legge; la lavoratrice licenziata può ottenere il ripristino del rapporto con certificazione entro 90 giorni.
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Casi pratici

Tizio – Paternità
La compagna di Tizio partorisce il 10 marzo. Tizio usa i giorni di congedo di paternità obbligatorio di legge e, in più, i 10 giorni contrattuali pagati al 100% dalla cooperativa, a giornate intere ed entro il 10 agosto, con 5 giorni di preavviso (art. 172).
Caia – Maternità
Caia è in astensione obbligatoria. L’INPS paga l’80% della retribuzione e la cooperativa la integra fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 169); le mensilità supplementari e le ferie maturano per intero.
Sempronia – Gravidanza e licenziamento
Sempronia comunica la gravidanza e due settimane dopo riceve un licenziamento per riduzione del personale: il divieto di licenziamento opera dalla gravidanza e il licenziamento è nullo, salvo le eccezioni di legge (art. 169).

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Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità e quanto si prende?
Due mesi prima del parto e tre dopo (con le flessibilità di legge): l’INPS paga l’80% e la cooperativa integra fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 169).
Quanti giorni spettano al padre?
Il congedo obbligatorio di legge più 10 giorni a carico del datore, pagati al 100%, da usare entro i primi 5 mesi di vita (art. 172).
Fino a quando si può fruire il congedo parentale?
Dal 1° gennaio 2026 fino ai 14 anni del figlio (L. 199/2025); durata complessiva 10 mesi, 11 se il padre ne usa almeno 3 (art. 170).
La lavoratrice incinta può essere licenziata?
No: il divieto vale per tutta la gestazione e fino a un anno di età del bambino, con le eccezioni di legge (art. 169).
Il congedo si computa nell’anzianità?
Sì: maternità obbligatoria a tutti gli effetti, comprese mensilità supplementari, ferie e TFR (art. 169); il parentale non riduce ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima (art. 170).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (artt. 169-173), sul D.Lgs. 151/2001 e sulla L. 199/2025. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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