Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: maternità, paternità e congedi

La tutela della genitorialità nella distribuzione cooperativa si fonda su un quadro normativo legale (d.lgs. 151/2001, d.lgs. 105/2022) che il CCNL Distribuzione Cooperativa arricchisce con integrazioni economiche e disposizioni migliorative. Questa guida illustra congedo obbligatorio, congedo di paternità, congedo parentale e relative indennità per lavoratrici e lavoratori.

In sintesi

Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi, con integrazione CCNL al 100% della retribuzione di fatto. Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi al 100% (d.lgs. 105/2022). Il congedo parentale spetta fino ai 12 anni del figlio. Il divieto di licenziamento copre la gravidanza e il primo anno del bambino.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Riferimenti normativi
D.lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità); d.lgs. 105/2022; art. 37 Cost.

Congedo obbligatorio di maternità: legge e integrazione contrattuale

Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 151/2001 e ha durata di 5 mesi. La distribuzione classica è di 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo; tuttavia la lavoratrice può optare per la «flessibilità del congedo» (art. 20 TU), posticipando un mese prima del parto al periodo post-partum, purché il medico competente e l’INPS ne certifichino la compatibilità con la salute della lavoratrice e del bambino.

Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio:

  • INPS: eroga l’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sull’ultimo mese o sui 30 giorni precedenti;
  • CCNL Distribuzione Cooperativa: integra la prestazione INPS, portando il trattamento complessivo alla retribuzione di fatto per i periodi contrattualmente coperti. Le condizioni esatte (percentuali e durata dell’integrazione) sono stabilite nelle tabelle del CCNL e possono essere migliorate da accordi aziendali.

Congedo obbligatorio di paternità

Il d.lgs. 105/2022 (attuativo della Direttiva UE 2019/1158) ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, retribuiti dall’INPS al 100% della retribuzione. I 10 giorni possono essere fruiti:

  • anche non consecutivi;
  • entro i 5 mesi dalla nascita del bambino, dall’adozione o dall’affidamento;
  • anche in caso di morte perinatale del bambino o interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.

Il padre può fruire di 1 giorno aggiuntivo di congedo facoltativo (in sostituzione della madre che rinuncia a 1 giorno del proprio congedo facoltativo). Il CCNL Distribuzione Cooperativa non riduce questi diritti di legge; accordi aziendali possono migliorarli.

Tabella riepilogativa: congedi per genitorialità

Congedi per maternità e paternità – CCNL Distribuzione Cooperativa (riferimento normativo e contrattuale)
Tipo di congedo Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
Maternità obbligatoria (madre) 5 mesi 80% retribuzione media Integrazione a retribuzione di fatto (vedi CCNL)
Paternità obbligatoria (padre) 10 giorni lavorativi 100% retribuzione Non ridotta dal CCNL
Congedo parentale (madre o padre) Fino a 10+1 mesi totali, fino ai 12 anni 80% (terzo mese per genitore), poi 30% Eventuali integrazioni aziendali
Riposi giornalieri per allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio Retribuiti al 100% (INPS)
Permessi per malattia del figlio (fino a 8 anni) Illimitati (fino a 3 anni); 5 gg/anno (3-8 anni) Non retribuiti (conservazione del posto) Eventuali integrazioni contrattuali

Nota: le percentuali dell’indennità per congedo parentale sono state modificate dal d.lgs. 105/2022 e dalla successiva legge di bilancio; si consiglia di verificare la normativa INPS aggiornata per le condizioni in vigore nell’anno di fruizione.

Congedo parentale: modalità di fruizione

Il congedo parentale (artt. 32–46 d.lgs. 151/2001, come modificati dal d.lgs. 105/2022) può essere fruito da entrambi i genitori, in modo alternativo o simultaneo (tranne che nei periodi in cui sussiste il divieto). Le regole principali:

  • Durata complessiva: ciascun genitore ha diritto a 6 mesi, con un massimo di 10 mesi complessivi tra i due genitori (11 mesi se il padre ne fruisce almeno 3);
  • Limite di età: il congedo parentale può essere fruito fino al compimento dei 12 anni del figlio;
  • Preavviso: il lavoratore deve preavvisare il datore con almeno 5 giorni di anticipo per fruizioni giornaliere, 15 giorni per fruizioni a ore;
  • Fruizione a ore: dal d.lgs. 105/2022 è possibile fruire il congedo su base oraria, compatibilmente con le esigenze organizzative e con le modalità definite in sede aziendale.

Tutele contro il licenziamento

Il d.lgs. 151/2001 (art. 54) vieta il licenziamento della lavoratrice:

  • dall’inizio della gravidanza (anche presunta, non ancora comunicata al datore) fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • in caso di adozione o affidamento, per un anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Il divieto si estende al padre che fruisce del congedo obbligatorio di paternità. Le dimissioni rassegnate durante il periodo protetto sono soggette a convalida dell’Ispettorato del Lavoro; la lavoratrice che si dimette nel primo anno del figlio ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (indennità che non spetterebbe in caso di normali dimissioni volontarie).

Casi pratici

Tizio – Cassiere, congedo obbligatorio di paternità
La compagna di Tizio partorisce il 10 marzo. Tizio può fruire dei 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità entro il 10 agosto (5 mesi dalla nascita), anche non consecutivamente. I 10 giorni sono retribuiti al 100% dall’INPS: Tizio non subisce alcuna decurtazione della busta paga. Comunica i giorni di astensione al responsabile con almeno 1 giorno di preavviso, secondo le indicazioni del contratto aziendale.
Caia – Addetta vendita, congedo parentale a ore
Caia rientra dalla maternità obbligatoria quando il figlio ha 5 mesi. Vuole fruire di 2 ore al giorno di congedo parentale per le prime settimane. Con il d.lgs. 105/2022 la fruizione oraria del congedo parentale è possibile, previa comunicazione al datore con 15 giorni di anticipo. Caia riceve dall’INPS il 30% della retribuzione per le ore di congedo (o l’80% se si trova nel periodo del «terzo mese» indennizzato all’80%). La cooperativa non può opporsi alla fruizione.
Sempronia – Banconista, gravidanza e tentativo di licenziamento
Sempronia comunica alla cooperativa di essere in gravidanza al secondo mese. Due settimane dopo il responsabile la convoca e le comunica la «necessità di ridurre il personale». Il licenziamento è nullo: il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza, anche prima della comunicazione formale al datore (la tutela è oggettiva). Sempronia deve essere reintegrata nel posto di lavoro. Si rivolge alla Filcams-Cgil che impugna immediatamente il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro.

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Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
5 mesi (2 mesi prima del parto e 3 dopo, con possibilità di flessibilità a determinate condizioni). L’INPS eroga l’80% della retribuzione; il CCNL integra tale trattamento fino alla retribuzione di fatto per i periodi contrattualmente coperti.
Quanti giorni di congedo spettano al padre?
10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% dall’INPS (d.lgs. 105/2022), da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Il padre può anche fruire di 1 giorno di congedo facoltativo aggiuntivo in sostituzione della madre.
Fino a quando si può fruire il congedo parentale?
Il congedo parentale può essere fruito fino al compimento dei 12 anni del figlio, per un totale di 10 mesi (11 se il padre ne prende almeno 3) tra i due genitori. La fruizione è possibile anche su base oraria dal d.lgs. 105/2022.
La lavoratrice incinta può essere licenziata?
No. Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 d.lgs. 151/2001). Il licenziamento in violazione di questo divieto è nullo.
Il congedo di maternità si computa nell’anzianità?
Sì, il congedo obbligatorio di maternità è computato nell’anzianità a tutti gli effetti (scatti, TFR, ferie, comporto). Il congedo parentale è computato ai fini dell’anzianità per la durata massima prevista dalla legge.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027) e alla normativa vigente (d.lgs. 151/2001, d.lgs. 105/2022). Le percentuali di integrazione contrattuale vanno verificate sul testo del CCNL, disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il congedo di maternita obbligatorio dura cinque mesi, secondo il D.lgs. 151/2001, con integrazione del CCNL a copertura della retribuzione.
  • Il congedo di paternita obbligatorio e riconosciuto al padre lavoratore secondo il D.lgs. 105/2022, in forma autonoma e non sostitutiva.
  • Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori e puo essere fruito, entro i limiti di legge, fino a una determinata eta del figlio.
  • Vige il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
  • Il CCNL Distribuzione Cooperativa puo migliorare il trattamento economico legale integrando l'indennita INPS durante i periodi protetti.
Indice dei contenuti

La tutela della genitorialita nel CCNL Cooperative di Consumo si muove su un doppio binario: il quadro inderogabile di legge, rappresentato dal D.lgs. 151/2001 e dal D.lgs. 105/2022, e le integrazioni migliorative del contratto collettivo. Per il lavoratore e la lavoratrice della distribuzione cooperativa conoscere questi istituti significa sapere quanto durano i congedi, come sono retribuiti e quali protezioni operano contro il licenziamento. Per le percentuali di integrazione economica il riferimento sono le tabelle e le clausole del CCNL vigente e le circolari INPS aggiornate.

Il congedo obbligatorio di maternita

Il pilastro e l'art. del D.lgs. 151/2001 che fissa in cinque mesi la durata del congedo obbligatorio di maternita, periodo durante il quale e vietato adibire la lavoratrice al lavoro. La distribuzione tra periodo precedente e successivo al parto puo essere modulata con la flessibilita prevista dalla legge. Durante il congedo spetta l'indennita a carico INPS, che il contratto collettivo tipicamente integra per avvicinarla alla retribuzione effettiva. La lavoratrice non perde anzianita ne maturazione degli istituti durante il periodo protetto.

Il congedo di paternita

Il D.lgs. 105/2022 ha rafforzato il congedo di paternita obbligatorio, riconosciuto al padre lavoratore in forma autonoma, da fruire nei mesi a cavallo della nascita. Si tratta di un diritto proprio del padre, non subordinato alla rinuncia della madre. La finalita e promuovere una condivisione effettiva dei carichi di cura fin dai primi giorni di vita del bambino. Anche per il congedo di paternita opera un trattamento economico che il contratto puo integrare.

Il congedo parentale

Superato il periodo obbligatorio, entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale, un periodo facoltativo di astensione spettante fino a una determinata eta del figlio. La legge ne stabilisce la durata complessiva e le quote indennizzate, con percentuali di indennita variabili a seconda dei periodi e delle scelte dei genitori. Il congedo parentale puo essere fruito in modo frazionato, anche a ore, secondo le modalita applicabili, offrendo flessibilita nella conciliazione.

Il divieto di licenziamento

Una tutela centrale e il divieto di licenziamento che opera dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Un licenziamento intimato in questo periodo e di regola nullo, salvo le ipotesi tassative previste dalla legge, come la giusta causa o la cessazione dell'attivita. Questa protezione si applica anche al padre che fruisce del congedo di paternita, secondo le condizioni di legge, ed e una delle garanzie piu forti dell'ordinamento a tutela della genitorialita.

Le integrazioni del CCNL Distribuzione Cooperativa

Il valore aggiunto del contratto sta nelle integrazioni economiche: il CCNL puo prevedere che durante il congedo di maternita la lavoratrice percepisca un trattamento piu favorevole rispetto alla sola indennita INPS, fino a coprire la retribuzione di fatto. Per conoscere l'esatta percentuale di integrazione e le condizioni di accesso occorre consultare il testo del contratto vigente e le circolari INPS aggiornate, che definiscono le modalita di calcolo dell'indennita di base.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternita obbligatorio?

Cinque mesi, secondo il D.lgs. 151/2001. Durante questo periodo e vietato adibire la lavoratrice al lavoro e spetta l'indennita INPS, che il CCNL tipicamente integra.

Il padre ha un congedo autonomo?

Si. Il D.lgs. 105/2022 riconosce al padre lavoratore un congedo di paternita obbligatorio autonomo, da fruire nei mesi a cavallo della nascita, non subordinato alla rinuncia della madre.

Quando opera il divieto di licenziamento?

Dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Il licenziamento intimato in questo periodo e di regola nullo, salvo le ipotesi tassative previste dalla legge.

Fino a che eta del figlio spetta il congedo parentale?

E un periodo facoltativo spettante a entrambi i genitori entro i limiti di eta del figlio fissati dalla legge, con quote indennizzate secondo le percentuali stabilite. Puo essere fruito in modo frazionato.

Il CCNL migliora il trattamento di legge?

Si: il CCNL Distribuzione Cooperativa puo integrare l'indennita INPS fino ad avvicinarla alla retribuzione effettiva durante i periodi protetti. Per le percentuali esatte occorre consultare il testo del contratto vigente e le circolari INPS aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.