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CCNL Cooperative di Consumo: malattia e infortunio
La malattia e l’infortunio sono eventi che il CCNL Distribuzione Cooperativa disciplina con attenzione, garantendo integrazioni economiche superiori al minimo legale e un periodo di comporto che tutela il lavoratore prima che il datore possa procedere al licenziamento. Questa guida illustra comporto, trattamento economico e obblighi di certificazione.
Il comporto è di 180 giorni nell’arco di 36 mesi (270 giorni per patologie gravi). Il CCNL integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione di fatto nei primi periodi. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con integrazione contrattuale aggiuntiva. Il certificato medico telematico deve essere inviato tempestivamente.
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Il periodo di comporto: legge e contratto a confronto
Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 2110 c.c.). Superato tale periodo, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La legge non fissa una durata minima: è la contrattazione collettiva a determinarla. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede:
- Comporto secco: 180 giorni calcolati nell’arco dei 36 mesi precedenti ogni singolo evento di malattia. Si tratta di un «comporto per sommatoria»: si contano tutte le giornate di assenza per malattia negli ultimi tre anni, non solo quelle dell’evento in corso;
- Comporto per patologie gravi: per malattie oncologiche, patologie croniche degenerative e malattie rare riconosciute come tali dalle competenti autorità sanitarie, il CCNL estende il comporto a 270 giorni nell’arco di 36 mesi. È importante che il lavoratore comunichi tempestivamente la natura della patologia (con certificazione specialistica) per beneficiare del periodo esteso;
- Infortunio sul lavoro: il comporto per infortunio è disciplinato separatamente. Il lavoratore infortunato non può essere licenziato per superamento del comporto relativo all’infortunio stesso: la disciplina speciale dell’INAIL e l’art. 2110 c.c. tutelano il posto durante l’intero periodo di inabilità temporanea.
Trattamento economico durante la malattia
Il trattamento economico durante la malattia si compone di due livelli: la tutela legale (indennità INPS) e l’integrazione contrattuale a carico del datore.
Indennità INPS di malattia
Per la malattia comune, l’INPS eroga:
- Nessuna indennità per i primi 3 giorni («carenza»), a meno che il CCNL non la copra;
- 50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno;
- 66,67% dal 21° giorno in poi.
Integrazione contrattuale
Il CCNL Distribuzione Cooperativa integra la prestazione INPS in modo che il lavoratore non subisca una riduzione di reddito nelle prime fasi della malattia. In linea con la struttura tipica del contratto:
- per i primi eventi brevi (fino a 3 giorni di carenza): il CCNL copre i giorni di carenza, azzerando o riducendo il taglio retributivo;
- nelle prime settimane di malattia: l’integrazione porta il trattamento complessivo (INPS + datore) fino al 100% della retribuzione di fatto;
- per assenze più prolungate: la percentuale di integrazione può decrescere con il protrarsi dell’assenza (ad esempio all’80% o al 50% oltre determinate soglie di giorni); le percentuali esatte sono specificate nelle tabelle del CCNL.
Tabella riepilogativa
| Periodo di assenza | Indennità INPS | Integrazione contrattuale | Trattamento complessivo indicativo |
|---|---|---|---|
| Giorni 1–3 (carenza) | 0% | Copertura contrattuale carenza | Retribuzione garantita (vedi CCNL) |
| Dal 4° al 20° giorno | 50% | Integrazione fino al 100% | ~100% della retribuzione di fatto |
| Dal 21° giorno in poi | 66,67% | Integrazione parziale (vedi CCNL) | 100% o ridotto, secondo le soglie contrattuali |
| Infortunio sul lavoro (dal 4° giorno) | INAIL 60% (poi 75–100%) | Integrazione CCNL a carico cooperativa | Fino al 100% per i periodi contrattualmente coperti |
Nota: le percentuali di integrazione esatte, le soglie di durata e la copertura della carenza vanno verificate sulle tabelle allegate al testo del CCNL. I dati INPS sopra indicati sono quelli di legge (d.lgs. 151/2001 e normativa previdenziale vigente) e costituiscono il livello minimo garantito.
Certificazione e obblighi del lavoratore
Il lavoratore ammalato ha precisi obblighi di comportamento:
- Certificato medico telematico: il medico curante del SSN (o del medico di guardia) deve rilasciare il certificato telematico all’INPS. Il lavoratore non è tenuto a consegnare alcun documento cartaceo alla cooperativa: il numero di protocollo del certificato telematico è sufficiente;
- Comunicazione al responsabile: il lavoratore deve avvisare il proprio responsabile o l’ufficio HR entro l’inizio del turno (o entro il primo mattino), anche telefonicamente;
- Reperibilità: il lavoratore è obbligato a rendersi reperibile per le visite di controllo INPS (art. 5 Stat. Lav.) nelle fasce orarie di reperibilità previste (di norma 10–12 e 17–19 per i dipendenti privati). L’assenza ingiustificata alla visita di controllo comporta la perdita dell’indennità INPS per i giorni di assenza;
- Prolungamento: se la malattia si prolunga, occorre un nuovo certificato per ogni periodo; il numero di protocollo va comunicato alla cooperativa.
Infortunio sul lavoro: peculiarità
L’infortunio sul lavoro è un evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro (d.P.R. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000). La gestione è affidata all’INAIL, non all’INPS, e la copertura assicurativa è obbligatoria a carico del datore. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede:
- la segnalazione immediata al responsabile e la compilazione del modulo di denuncia infortuni entro 2 giorni dall’evento (obbligo del datore);
- il trattamento economico integrativo INAIL: il CCNL integra l’indennità INAIL per portare il trattamento complessivo a un livello vicino alla retribuzione di fatto;
- il comporto speciale per infortunio: la malattia derivante da infortunio non si computa nel comporto ordinario per malattia comune, e il lavoratore non può essere licenziato per superamento del comporto relativo all’infortunio durante la prognosi INAIL.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Qual è il periodo di comporto nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
La cooperativa copre i giorni di carenza della malattia?
Come si certifica la malattia?
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
Cosa succede se supero il comporto contrattuale?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Le percentuali di integrazione e le soglie di comporto esatte vanno verificate sul testo contrattuale ufficiale, disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali firmatarie. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Malattia e infortunio sono eventi che sospendono temporaneamente la prestazione ma non il rapporto: il lavoratore conserva il posto per un arco di tempo, il periodo di comporto, durante il quale il licenziamento per il solo fatto dell'assenza e precluso. Il CCNL Distribuzione Cooperativa (Cooperative di Consumo) declina questa tutela aggiungendo integrazioni economiche e regole pratiche, su una base normativa rappresentata dall'art. 2110 c.c.
Il comporto: cosa e e a cosa serve
Il comporto e il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia o infortunio ha diritto alla conservazione del posto. Puo essere calcolato come comporto secco (un unico periodo continuativo) o per sommatoria (somma di piu assenze in un arco temporale di riferimento). Il CCNL ne fissa la durata, spesso piu ampia per le patologie gravi e continuative. Superato il comporto, il datore puo recedere, ma solo nel rispetto delle garanzie procedurali.
Il trattamento economico in malattia
Durante la malattia interviene l'indennita a carico dell'INPS per le categorie tutelate, che il CCNL tipicamente integra fino a una percentuale piu alta della retribuzione, secondo scaglioni temporali. Le misure esatte dell'integrazione vanno lette nel CCNL vigente e, per la parte INPS, nelle circolari aggiornate: il presente commento non riporta percentuali o importi, che variano nel tempo.
L'infortunio sul lavoro e l'INAIL
L'infortunio occorso in occasione di lavoro segue un binario diverso: la copertura economica e affidata all'INAIL, con un'indennita giornaliera per inabilita temporanea. Il CCNL puo prevedere un'integrazione contrattuale aggiuntiva. Il datore ha l'obbligo di denuncia all'INAIL nei termini di legge; l'infortunio in itinere, occorso nel tragitto casa-lavoro, e parificato a determinate condizioni.
Gli obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza al datore e farsi rilasciare dal medico il certificato telematico, che l'INPS rende disponibile al datore. Deve inoltre rispettare le fasce orarie di reperibilita per le visite di controllo. L'inosservanza di questi obblighi puo comportare la perdita dell'indennita per i periodi interessati e profili disciplinari.
Il superamento del comporto
Quando le assenze superano il comporto, il datore puo intimare il licenziamento ex art. 2110 c.c. Si tratta di un recesso peculiare: non e disciplinare e non richiede una giusta causa, ma deve rispettare il superamento effettivo del periodo e, secondo l'orientamento prevalente, un'adeguata informazione al lavoratore. Per i lavoratori con disabilita possono operare tutele rafforzate contro il licenziamento legato alla malattia.
Buone prassi operative
Per il lavoratore conviene conservare i certificati, monitorare il proprio plafond di comporto soprattutto in caso di patologie ricorrenti, ed eventualmente chiedere il computo separato delle assenze legate a malattie gravi. Per l'azienda e essenziale un conteggio rigoroso del comporto e il rispetto delle procedure prima di ogni recesso, per evitare contestazioni di illegittimita.
Domande frequenti
Cos'e il periodo di comporto?
E il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia o infortunio conserva il posto di lavoro. La sua durata e fissata dal CCNL, spesso piu ampia per le patologie gravi. Superato il comporto, il datore puo recedere ex art. 2110 c.c.
Come viene retribuita la malattia?
Interviene l'indennita INPS per le categorie tutelate, integrata dal CCNL fino a una percentuale piu alta della retribuzione secondo scaglioni temporali. Le misure esatte vanno lette nel CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate.
Chi paga in caso di infortunio sul lavoro?
L'indennita per inabilita temporanea e a carico dell'INAIL; il CCNL puo prevedere un'integrazione aggiuntiva. Il datore ha l'obbligo di denuncia all'INAIL nei termini di legge.
Quali obblighi ha il lavoratore in malattia?
Comunicare tempestivamente l'assenza, farsi rilasciare il certificato medico telematico e rispettare le fasce di reperibilita per le visite di controllo. L'inosservanza puo comportare la perdita dell'indennita e profili disciplinari.
Si puo essere licenziati per troppe assenze?
Solo dopo il superamento effettivo del comporto, con licenziamento ex art. 2110 c.c. Non e un licenziamento disciplinare ma deve rispettare il calcolo corretto del periodo e le garanzie informative; per i disabili possono valere tutele rafforzate.