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Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Aziende Termali
Il settore termale è profondamente stagionale: le terme raggiungono il picco di attività tra primavera e autunno, con riflessi diretti sull’organizzazione degli orari. Il CCNL disciplina l’orario ordinario, la distribuzione su 5 o 6 giorni, lo straordinario e le relative maggiorazioni.
Il CCNL Aziende Termali fissa 40 ore settimanali su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni. Lo straordinario è limitato a 175 ore annue con maggiorazioni dal 25% al 100%. I lavoratori maturano 64 ore annue di riduzione d’orario (ROL).
Tabella riepilogativa delle maggiorazioni
| Tipo di prestazione | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno (con preavviso) | 25% | Su quota oraria normale |
| Straordinario diurno (senza preavviso) | 40% | Lavoro richiesto con breve anticipo |
| Lavoro festivo | 50% | Domenica o festività contrattuale |
| Lavoro festivo (impiegati) | 90% | Per impiegati e personale sanitario |
| Lavoro notturno | 45%–50% | Nella fascia oraria notturna |
| Straordinario festivo notturno | 100% | Massima maggiorazione contrattuale |
Le percentuali di maggiorazione si applicano sulla quota oraria della retribuzione normale (divisore orario: 173,33). Non è cumulabile la maggiorazione festiva con quella notturna salvo il caso dello straordinario festivo notturno.
Orario normale e distribuzione stagionale
L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi. Il sesto giorno è di riposo compensativo.
Tuttavia, la peculiarità del settore termale impone flessibilità: nel periodo maggio-ottobre, quando le strutture termali sono pienamente operative (stagione delle cure idrotermali, fanghi, idropiniche), il contratto consente la distribuzione dell’orario su 6 giorni settimanali. In questo caso le ore giornaliere si riducono proporzionalmente e il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale garantito.
La modalità di distribuzione su 6 giorni deve essere comunicata ai lavoratori con adeguato preavviso e può formare oggetto di accordo a livello aziendale.
Straordinario: limiti e procedure
Il CCNL fissa un tetto di 175 ore annue di lavoro straordinario per ciascun lavoratore. Il ricorso allo straordinario deve rispettare i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 66/2003: nessun lavoratore può superare le 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di quattro mesi (salvo accordo collettivo che estenda il periodo di riferimento a sei o dodici mesi).
Prima di richiedere lo straordinario, il datore di lavoro deve:
- Verificare che il lavoratore non abbia già raggiunto il limite delle 175 ore;
- Comunicare la richiesta con il preavviso previsto (che incide sulla misura della maggiorazione);
- Registrare le ore straordinarie nel libro unico del lavoro.
Riduzione d’orario (ROL): le 64 ore annue
Il CCNL Aziende Termali prevede una riduzione dell’orario di lavoro pari a 64 ore annue, da fruire come riposi individuali retribuiti (permessi aggiuntivi) o come ore di formazione, o ancora attraverso accordo collettivo aziendale in forma di giornate di chiusura. Le 64 ore maturano per i lavoratori a tempo pieno nell’intero anno solare; per i lavoratori a tempo parziale la maturazione è proporzionale.
Personale sanitario e orari speciali
Il personale sanitario (medici, infermieri, fisioterapisti) che opera in strutture termali con attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale può essere soggetto a turni e organizzazione degli orari più articolati. Il CCNL consente la contrattazione aziendale di turni, riposi e orari flessibili per il personale sanitario, nel rispetto dei limiti di orario di legge e delle specifiche normative sanitarie applicabili. Il personale che effettua turni notturni ha diritto ai riposi compensativi previsti dal D.Lgs. 66/2003 oltre alle maggiorazioni contrattuali.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore si lavora la settimana nel CCNL Terme?
Come sono calcolate le maggiorazioni per lo straordinario?
Quante ore di straordinario si possono fare in un anno?
Cosa sono le 64 ore di riduzione d’orario?
Il lavoro notturno ha un trattamento speciale?
Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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