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La guida
Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Aziende Termali
Il settore termale è profondamente stagionale: le terme raggiungono il picco di attività tra primavera e autunno, con riflessi diretti sull’organizzazione degli orari. Il CCNL disciplina l’orario ordinario, la distribuzione su 5 o 6 giorni, lo straordinario e le relative maggiorazioni.
Il CCNL Aziende Termali fissa 40 ore settimanali su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni. Lo straordinario è limitato a 175 ore annue, con maggiorazioni dal 40% al 100% (tabella dell’art. 24 qui sotto). I lavoratori maturano 64 ore annue di riduzione d’orario (ROL).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa delle maggiorazioni
| Tipo di prestazione | Operai e intermedi | Impiegati |
|---|---|---|
| Straordinario diurno | 40% | 40% |
| Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 50% | 65% |
| Straordinario festivo oltre le 8 ore | 65% | 90% |
| Straordinario nelle festività nazionali e infrasettimanali | 50% | 65% |
| Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turno | 45% | 50% |
| Straordinario notturno | 55% | 65% |
| Straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore) | 100% | 100% |
| Lavoro a turni notturni | 15% | 15% |
| Straordinario dei turnisti, in aggiunta al notturno di 8 ore iniziato alle 22 | 50% | 50% |
Le percentuali si applicano sulla quota oraria della retribuzione mensile, cioè (minimo tabellare + eventuale superminimo + eventuali scatti + terzo elemento + contingenza) diviso 173,33. Non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Esempio con il 2° livello (retribuzione tabellare di 1.955,44 € dal 1° giugno 2026: 1.423,64 + 521,47 + 10,33): quota oraria 11,28 €, un’ora di straordinario diurno vale 11,28 + 40% = 15,79 €. Le domeniche non festive (con riposo compensativo in altro giorno) danno diritto a un’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora lavorata. Fonte: art. 24 del CCNL Federterme (testo 2004 modificato nel 2018); le righe dello straordinario coincidono con la sintesi dell’art. 24 del testo consolidato 2024 su ilccnl.it. Importi per livello: tabelle retributive CCNL Aziende Termali.
Orario normale e distribuzione stagionale
L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi. Il sesto giorno resta di norma non lavorato.
Tuttavia, la peculiarità del settore termale impone flessibilità: nel periodo maggio-ottobre, quando le strutture termali sono pienamente operative (stagione delle cure idrotermali, fanghi, idropiniche), il contratto consente la distribuzione dell’orario su 6 giorni settimanali. In questo caso le ore giornaliere si riducono proporzionalmente e il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale garantito.
Fuori da questo periodo la distribuzione su 6 giorni è ammessa solo per particolari esigenze tecnico-organizzative e per il personale necessario; l’azienda la attua previa intesa con la RSU/RSA o, in assenza, con i sindacati territoriali (art. 18).
Straordinario: limiti e procedure
Il CCNL fissa un tetto di 175 ore annue di lavoro straordinario per ciascun lavoratore. Il ricorso allo straordinario deve rispettare i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 66/2003: nessun lavoratore può superare le 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di quattro mesi (salvo accordo collettivo che estenda il periodo di riferimento a sei o dodici mesi).
Prima di richiedere lo straordinario, il datore di lavoro deve:
- Verificare che il lavoratore non abbia già raggiunto il limite delle 175 ore;
- Ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione (art. 24) e informare ogni trimestre la RSU/RSA sulle ore di straordinario effettuate;
- Registrare le ore straordinarie nel libro unico del lavoro.
Riduzione d’orario (ROL): le 64 ore annue
Il CCNL Aziende Termali prevede una riduzione dell’orario di lavoro pari a 64 ore annue, da fruire come riposi individuali retribuiti, a giornate intere, mezze giornate o gruppi di ore, di norma nei periodi di minore attività (art. 18, punto 4). Maturano un dodicesimo per ogni mese intero di servizio e non maturano nei periodi di assenza senza retribuzione; possono essere fruite anche collettivamente, previo accordo aziendale. Per i lavoratori a tempo parziale la maturazione è proporzionale.
Personale sanitario e orari speciali
Il personale sanitario (medici, infermieri, fisioterapisti) che opera in strutture termali con attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale può essere soggetto a turni e organizzazione degli orari più articolati. Il CCNL consente la contrattazione aziendale di turni, riposi e orari flessibili per il personale sanitario, nel rispetto dei limiti di orario di legge e delle specifiche normative sanitarie applicabili. Il personale che effettua turni notturni ha diritto ai riposi compensativi previsti dal D.Lgs. 66/2003 oltre alle maggiorazioni contrattuali.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore si lavora la settimana nel CCNL Terme?
Come sono calcolate le maggiorazioni per lo straordinario?
Quante ore di straordinario si possono fare in un anno?
Cosa sono le 64 ore di riduzione d’orario?
Il lavoro notturno ha un trattamento speciale?
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Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.