Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Aziende Termali

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Aziende Termali

Il settore termale è profondamente stagionale: le terme raggiungono il picco di attività tra primavera e autunno, con riflessi diretti sull’organizzazione degli orari. Il CCNL disciplina l’orario ordinario, la distribuzione su 5 o 6 giorni, lo straordinario e le relative maggiorazioni.

In sintesi

Il CCNL Aziende Termali fissa 40 ore settimanali su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni. Lo straordinario è limitato a 175 ore annue con maggiorazioni dal 25% al 100%. I lavoratori maturano 64 ore annue di riduzione d’orario (ROL).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Orario normale
40 ore settimanali
Distribuzione
5 giorni (6 giorni maggio-ottobre)
Straordinario massimo
175 ore annue per lavoratore

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni sul lavoro straordinario, festivo e notturno
Tipo di prestazione Maggiorazione Note
Straordinario diurno (con preavviso) 25% Su quota oraria normale
Straordinario diurno (senza preavviso) 40% Lavoro richiesto con breve anticipo
Lavoro festivo 50% Domenica o festività contrattuale
Lavoro festivo (impiegati) 90% Per impiegati e personale sanitario
Lavoro notturno 45%–50% Nella fascia oraria notturna
Straordinario festivo notturno 100% Massima maggiorazione contrattuale

Le percentuali di maggiorazione si applicano sulla quota oraria della retribuzione normale (divisore orario: 173,33). Non è cumulabile la maggiorazione festiva con quella notturna salvo il caso dello straordinario festivo notturno.

Orario normale e distribuzione stagionale

L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi. Il sesto giorno è di riposo compensativo.

Tuttavia, la peculiarità del settore termale impone flessibilità: nel periodo maggio-ottobre, quando le strutture termali sono pienamente operative (stagione delle cure idrotermali, fanghi, idropiniche), il contratto consente la distribuzione dell’orario su 6 giorni settimanali. In questo caso le ore giornaliere si riducono proporzionalmente e il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale garantito.

La modalità di distribuzione su 6 giorni deve essere comunicata ai lavoratori con adeguato preavviso e può formare oggetto di accordo a livello aziendale.

Straordinario: limiti e procedure

Il CCNL fissa un tetto di 175 ore annue di lavoro straordinario per ciascun lavoratore. Il ricorso allo straordinario deve rispettare i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 66/2003: nessun lavoratore può superare le 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di quattro mesi (salvo accordo collettivo che estenda il periodo di riferimento a sei o dodici mesi).

Prima di richiedere lo straordinario, il datore di lavoro deve:

  1. Verificare che il lavoratore non abbia già raggiunto il limite delle 175 ore;
  2. Comunicare la richiesta con il preavviso previsto (che incide sulla misura della maggiorazione);
  3. Registrare le ore straordinarie nel libro unico del lavoro.

Riduzione d’orario (ROL): le 64 ore annue

Il CCNL Aziende Termali prevede una riduzione dell’orario di lavoro pari a 64 ore annue, da fruire come riposi individuali retribuiti (permessi aggiuntivi) o come ore di formazione, o ancora attraverso accordo collettivo aziendale in forma di giornate di chiusura. Le 64 ore maturano per i lavoratori a tempo pieno nell’intero anno solare; per i lavoratori a tempo parziale la maturazione è proporzionale.

Personale sanitario e orari speciali

Il personale sanitario (medici, infermieri, fisioterapisti) che opera in strutture termali con attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale può essere soggetto a turni e organizzazione degli orari più articolati. Il CCNL consente la contrattazione aziendale di turni, riposi e orari flessibili per il personale sanitario, nel rispetto dei limiti di orario di legge e delle specifiche normative sanitarie applicabili. Il personale che effettua turni notturni ha diritto ai riposi compensativi previsti dal D.Lgs. 66/2003 oltre alle maggiorazioni contrattuali.

Casi pratici

Tizio — Addetto cure, straordinario in alta stagione
Tizio lavora come addetto fanghi (livello 4) e in luglio, a causa dell’alto afflusso di curisti, viene chiamato a fare straordinari. L’azienda lo avvisa con meno di 24 ore di anticipo: la maggiorazione applicata è del 40%. Tizio ha già effettuato 60 ore di straordinario da inizio anno: ne rimangono disponibili 115 prima di raggiungere il tetto annuale di 175.
Caia — Receptionist, turno domenicale
Caia (livello 3) viene programmata per una domenica lavorativa in agosto (apertura dello stabilimento per i curisti in soggiorno). Essendo un giorno festivo, la maggiorazione applicata è del 90% (impiegata). Caia ha anche diritto a un giorno di riposo compensativo nell’arco della settimana successiva.
Sempronio — Manutentore, orario su 6 giorni
Sempronio è manutentore (livello 4) e nel mese di maggio il datore lo informa che, per la riapertura della stagione, l’orario settimanale sarà distribuito su 6 giorni (6 ore e 40 minuti al giorno). Le 40 ore settimanali rimangono invariate; il sabato non costituisce straordinario in sé, ma se viene superata la quarantesima ora scatta la maggiorazione contrattuale.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore si lavora la settimana nel CCNL Terme?
L’orario normale è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni.
Come sono calcolate le maggiorazioni per lo straordinario?
Dipende dal tipo: diurno con preavviso 25%, senza preavviso 40%, festivo 50-90%, notturno 45-50%, festivo notturno 100%. Si applicano sulla quota oraria della retribuzione normale.
Quante ore di straordinario si possono fare in un anno?
Il limite contrattuale è 175 ore annue per lavoratore. Oltre questo limite occorre un accordo specifico, sempre nel rispetto del massimale di legge (D.Lgs. 66/2003).
Cosa sono le 64 ore di riduzione d’orario?
Sono ore di riposo aggiuntive (ROL) maturate ogni anno, equivalenti a circa 8 giornate lavorative, fruibili come permessi individuali o collettivi.
Il lavoro notturno ha un trattamento speciale?
Sì: la maggiorazione contrattuale per il notturno è del 45-50%. I lavoratori notturni abituali hanno anche tutele specifiche previste dal D.Lgs. 66/2003 (limiti di orario, sorveglianza sanitaria).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • L'orario di lavoro e disciplinato dal D.Lgs. 66/2003: durata normale di 40 ore settimanali e durata massima media, comprensiva di straordinario, di 48 ore su un periodo di riferimento.
  • Nelle aziende termali la stagionalita delle cure e l'afflusso concentrato impongono articolazioni dell'orario per turni e una gestione flessibile dei picchi.
  • Il lavoro straordinario e la prestazione eccedente l'orario normale e da diritto alle maggiorazioni stabilite dalle tabelle del CCNL vigente.
  • Restano inderogabili il riposo giornaliero di 11 ore consecutive, il riposo settimanale e la pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore.
  • I picchi stagionali possono essere gestiti con istituti di flessibilita come orario plurisettimanale e banca ore, secondo le previsioni contrattuali.
Indice dei contenuti

Le aziende termali vivono di stagionalita: la domanda di cure si concentra in determinati periodi dell'anno e l'organizzazione del lavoro deve adattarsi a picchi e fasi di minore attivita. L'orario di lavoro, i turni e lo straordinario diventano cosi strumenti centrali di gestione, da maneggiare nel rispetto dei limiti inderogabili del D.Lgs. 66/2003 e delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva del comparto.

La cornice del D.Lgs. 66/2003

La legge fissa l'orario normale in 40 ore settimanali e stabilisce che la durata media dell'orario, comprensiva dello straordinario, non superi le 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento. La contrattazione collettiva puo modulare questi parametri entro i limiti consentiti, ad esempio ampliando il periodo di riferimento per la media, ma non puo derogare alle tutele inderogabili a presidio della salute.

L'organizzazione per turni

Nelle strutture termali, aperte al pubblico per fasce orarie estese durante la stagione, l'orario e tipicamente articolato in turni. La turnazione deve garantire la rotazione e il rispetto dei riposi: l'alternanza non puo comprimere il riposo giornaliero ne quello settimanale. La programmazione dei turni, comunicata con adeguato preavviso, e essenziale per la conciliazione dei tempi di vita del personale.

Il lavoro straordinario

E straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale settimanale. Da diritto a una maggiorazione retributiva il cui valore e fissato dalle tabelle del CCNL vigente. Lo straordinario ha di norma carattere eccezionale e va contenuto entro i limiti di legge e di contratto; in alcuni casi il contratto puo prevedere, in alternativa al pagamento, il recupero in riposo compensativo.

Riposi e pause: il nucleo inderogabile

Indipendentemente dalla stagionalita, restano garantiti il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24, il riposo settimanale di norma coincidente con la domenica ma collocabile altrove nelle attivita a turni, e la pausa quando l'orario di lavoro giornaliero supera le sei ore. Sono limiti a tutela della salute, sottratti alla disponibilita delle parti.

Flessibilita per i picchi stagionali

Per assorbire i picchi della stagione termale, il contratto puo introdurre istituti di flessibilita: l'orario plurisettimanale, che consente di superare le 40 ore in alcune settimane compensandole con orari ridotti in altre, e la banca ore, che accantona le ore eccedenti per un successivo recupero. Questi strumenti ridistribuiscono l'orario senza violare la media massima e i riposi inderogabili.

Cosa verificare

Il lavoratore ha interesse a controllare che lo straordinario sia correttamente riconosciuto e maggiorato secondo le tabelle del CCNL vigente, che i riposi minimi siano rispettati anche nei periodi di punta e che gli eventuali conguagli dell'orario plurisettimanale o della banca ore siano regolarmente gestiti e documentati.

Domande frequenti

Qual e la durata normale dell'orario di lavoro?

Il D.Lgs. 66/2003 fissa l'orario normale in 40 ore settimanali e stabilisce che la durata media, comprensiva dello straordinario, non superi le 48 ore su un periodo di riferimento. Il CCNL puo modularne l'articolazione entro i limiti di legge.

Come viene retribuito lo straordinario nelle aziende termali?

Il lavoro eccedente l'orario normale da diritto a una maggiorazione retributiva il cui valore e fissato dalle tabelle del CCNL vigente. In alternativa al pagamento, il contratto puo prevedere il recupero in riposo compensativo.

La stagionalita consente di ridurre i riposi minimi?

No. Il riposo giornaliero di 11 ore consecutive, il riposo settimanale e la pausa oltre le sei ore restano inderogabili anche nei picchi stagionali, perche sono tutele della salute sottratte alla disponibilita delle parti.

Cosa sono l'orario plurisettimanale e la banca ore?

Sono istituti di flessibilita: l'orario plurisettimanale consente di superare le 40 ore in alcune settimane compensandole con orari ridotti in altre; la banca ore accantona le ore eccedenti per un recupero successivo, nel rispetto della media massima.

Con quanto preavviso devono essere comunicati i turni?

La turnazione va programmata e comunicata con adeguato preavviso secondo le previsioni del CCNL vigente, per consentire la conciliazione dei tempi di vita, fermo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.