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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Lapidei Industria garantisce 28 giorni lavorativi di ferie annuali (22 giorni per i lavoratori con meno di 5 anni di anzianità). Le ore di riduzione d’orario (ROL/ex festività) ammontano a 64 ore annue. Ai permessi contrattuali si aggiungono quelli di legge per eventi famigliari, donazioni di sangue e diritto allo studio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

CCNL Lapidei ed Escavazione: ferie, permessi e ROL

Quanti giorni di ferie spettano a un cavatore o a un operaio di stabilimento lapideo? Come funzionano le ore di ROL e i permessi retribuiti? Questa guida illustra le regole del CCNL Lapidei Industria aggiornato al rinnovo 2025.

In sintesi

Il CCNL Lapidei Industria garantisce 28 giorni lavorativi di ferie annuali (22 giorni per chi ha meno di 5 anni di anzianità aziendale). Le ore di riduzione d’orario (ROL/ex festività) ammontano a 64 ore annue. Ai permessi contrattuali si aggiungono quelli di legge per eventi famigliari, donazione sangue e diritto allo studio.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confindustria Marmomacchine · Anepla
Parti firmatarie (sindacali)
Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Vigenza
1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
Riferimento normativo
Art. 36 Cost. · D.Lgs. 66/2003, art. 10 · Art. 4 l. 53/2000
Platea applicativa
Imprese industriali di escavazione e lavorazione lapidea

Le ferie annuali: durata e maturazione

Il CCNL Lapidei Industria riconosce un diritto alle ferie annuali retribuite articolato in due soglie in funzione dell’anzianità aziendale:

  • 28 giorni lavorativi per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 5 anni presso lo stesso datore di lavoro o gruppo aziendale;
  • 22 giorni lavorativi per i lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni.

Il conteggio avviene in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, su settimana a 5 giorni), non in giorni di calendario. Un’assenza di due settimane consecutive corrisponde pertanto a 10 giorni di ferie, non a 14. La maturazione è mensile: per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) matura 1/12 del monte ferie annuo. Le ferie si computano come effettivamente lavorate ai fini del TFR, della tredicesima e degli scatti biennali.

La legge (art. 10, d.lgs. 66/2003) impone che almeno 2 settimane consecutive siano godute nell’anno di maturazione; le restanti possono essere frazionate e comunque vanno fruite entro 18 mesi dall’anno di maturazione. Il CCNL non deroga in senso peggiorativo a questo minimo di legge.

Le ore di ROL (ex festività)

Le Ore di Riduzione dell’Orario di Lavoro (comunemente dette ROL o ex festività) sono permessi retribuiti che derivano dalla progressiva riduzione contrattuale dell’orario settimanale avvenuta tra il 1984 e il 1993. Il CCNL Lapidei Industria attribuisce a ciascun lavoratore 64 ore annue di ROL, da godere previo accordo con il datore, individualmente o collettivamente.

Le modalità di godimento sono disciplinate a livello aziendale o di accordo integrativo. In assenza di programmazione collettiva, il lavoratore può richiedere i permessi ROL con un preavviso ragionevole; il datore può differire il godimento per comprovate esigenze organizzative, ma non può sopprimerlo. Le ore di ROL non godute alla fine dell’anno, salvo accordo integrativo che ne preveda l’accumulo o la monetizzazione in sede di contrattazione aziendale, decadono (non si «accumulano» di anno in anno).

Le ore ROL rientrano nella retribuzione globale di fatto ai fini del calcolo del TFR. In caso di cessazione del rapporto, le ore maturate e non godute vanno indennizzate.

Permessi retribuiti per eventi famigliari e personali

Il CCNL si coordina con le disposizioni di legge in materia di permessi retribuiti. I principali istituti sono:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario retribuiti dalla legge (o da eventuali integrazione contrattuale) in caso di matrimonio civile o religioso, da fruire continuativamente.
  • Permessi per lutto o grave infermità: 3 giorni lavorativi retribuiti per decesso o documentata grave infermità di coniuge, convivente o parente entro il 2° grado (art. 4, l. 53/2000). Il CCNL non nega questo diritto e può migliorarlo in sede integrativa.
  • Donazione sangue e piastrine: giornata di riposo retribuita ai sensi della l. 584/1967.
  • Visite mediche: i permessi per visite mediche specialistiche sono disciplinati dalla contrattazione aziendale o, in assenza, dal codice civile in via interpretativa.
  • Diritto allo studio: il CCNL prevede permessi retribuiti per esami universitari e scolastici, nella misura e con le modalità stabilite dalle norme contrattuali di settore, coordinate con il d.lgs. 81/2015 e la l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
  • Permessi per caregiving: la l. 104/1992 garantisce 3 giorni mensili retribuiti per assistere il familiare con disabilità grave; questo diritto si applica anche ai lavoratori lapidei.

Tabella riepilogativa

Ferie, ROL e principali permessi – CCNL Lapidei Industria
Istituto Durata / Entità Fonte Note principali
Ferie annuali (anzianità < 5 anni) 22 giorni lavorativi CCNL Maturazione 1/12 al mese; minimo 2 settimane consecutive (legge)
Ferie annuali (anzianità ≥ 5 anni) 28 giorni lavorativi CCNL Godimento entro 18 mesi dalla maturazione (d.lgs. 66/2003)
ROL (ex festività) 64 ore annue CCNL Fruizione su accordo; maturazione proporzionale; indennizzabili a fine rapporto
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Legge Fruizione continuativa; retribuiti al 100%
Permesso lutto/grave infermità 3 giorni lavorativi L. 53/2000, art. 4 Parenti entro 2° grado o convivente; documentati
Donazione sangue 1 giornata per donazione L. 584/1967 Retribuita dal datore con rimborso INPS
Permessi L. 104/1992 3 giorni/mese L. 104/1992 Per assistenza familiare con disabilità grave
Permessi diritto allo studio Variabile (CCNL/legge) L. 300/1970, art. 10 150 ore triennali per corsi scolastici/universitari (esigenza dimostrata)

Nota: le ferie non godute per cause imputabili al datore (es. diniego ingiustificato) non si perdono e vanno comunque indennizzate. La rinuncia alle ferie da parte del lavoratore in cambio di retribuzione aggiuntiva durante il rapporto è nulla ai sensi dell’art. 10, d.lgs. 66/2003.

Fruizione delle ferie: pianificazione e diniego

Il godimento delle ferie avviene secondo un calendario stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali e delle preferenze del lavoratore. Il CCNL prevede che le ferie siano programmate preferibilmente nel periodo estivo (luglio-agosto), ma consente la fruizione frazionata nel resto dell’anno previo accordo.

Il datore non può imporre la rinuncia alle ferie né convertirle in denaro durante il rapporto. Può però differire il godimento per sopravvenute esigenze produttive, purciò non in modo da pregiudicare irrimediabilmente il diritto del lavoratore. In caso di malattia sopravvenuta durante le ferie, se debitamente certificata, le ferie si sospendono e riprendono alla guarigione; la parte non goduta si aggiunge al monte ferie residuo.

Indennità sostitutiva delle ferie non godute

In caso di cessazione del rapporto di lavoro — per qualsiasi causa, incluso licenziamento, dimissioni o scadenza del termine — le ferie maturate e non godute si liquidano come indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali + eventuali superminimi), divisa per 25 (giorni mensili) per ottenere il valore giornaliero, moltiplicata per i giorni di ferie residui.

Analogamente si liquidano le ore di ROL maturate e non godute. Questa voce compare nella liquidazione finale (il cosiddetto «saldo») insieme alla tredicesima proporzionale, agli scatti residui e al TFR.

Casi pratici

Tizio – Operaio con 8 anni di anzianità, pianificazione ferie estive
Tizio è un operaio di cave di marmo bianco inquadrato al livello C, con 8 anni di anzianità aziendale. Ha diritto a 28 giorni lavorativi di ferie. Chiede 3 settimane consecutive in agosto (15 giorni lavorativi) e le restanti 13 giornate sparse tra primavera e autunno. L’azienda acconsente, inserendo le ferie nel piano aziendale di luglio. Tizio godre anche delle 64 ore ROL, che chiede frazionate in 8 giornate da 8 ore (una al mese). In caso di mancato accordo su 5 giornate ROL residue al 31 dicembre, l’azienda potrebbe programmarle d’ufficio o, in presenza di accordo aziendale, accumularlecorrentemente.
Caia – Impiegata assunta a marzo, calcolo ferie proporzionali
Caia viene assunta il 3 marzo 2025 come addetta tecnica CAD (livello B, meno di 5 anni di anzianità, diritto a 22 giorni). Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi (marzo-dicembre). Il suo monte ferie 2025 è: 22 ÷ 12 × 10 = 18,33, arrotondato a 19 giorni. Le ROL maturano proporzionalmente: 64 ÷ 12 × 10 = 53 ore circa. Se Caia gode tutte le ferie e le ROL entro l’anno, non residua nulla. Se a fine rapporto (ipotesi dimissioni al 31 gennaio 2026) avesse 5 giorni di ferie e 16 ore ROL non godute, riceverà indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di fatto.
Sempronio – Malattia durante le ferie
Sempronio, cavatore di livello D con 12 anni di anzianità (28 giorni di ferie), si ammala l’8 agosto durante le ferie estive programmate (10 giorni lavorativi). Presenta certificato medico il giorno stesso. I giorni di malattia (dal 8 al 15 agosto = 6 giorni lavorativi) sospendono le ferie: Sempronio ha 6 giorni di ferie residue da programmare, a cui il datore non può opporsi senza giustificato motivo organizzativo. L’INPS eroga l’indennità di malattia per i giorni di ricovero/certificazione; la differenza eventuale è a carico del datore secondo le norme del CCNL sull’integrazione di malattia.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Lapidei Industria?
I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità aziendale hanno diritto a 28 giorni lavorativi di ferie annuali. Chi ha meno di 5 anni di servizio matura 22 giorni. La maturazione è proporzionale ai mesi lavorati.
Cosa sono le ore di ROL nel CCNL Lapidei?
Le ore di Riduzione dell’Orario di Lavoro (ROL, anche dette ex festività) ammontano a 64 ore annue e si godono su accordo con il datore. Derivano dalla riduzione contrattuale dell’orario avvenuta tra il 1984 e il 1993. Le ore non godute a fine anno e a fine rapporto devono essere indennizzate.
Le ferie possono essere monetizzate durante il rapporto?
No. Il d.lgs. 66/2003 vieta la sostituzione delle ferie con un’indennità durante il rapporto di lavoro. L’indennità sostitutiva è dovuta solo alla cessazione del rapporto, per le ferie maturate e non godute.
Se mi ammalo durante le ferie, cosa succede?
La malattia sopravvenuta durante le ferie, debitamente certificata, sospende le ferie. I giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie e il lavoratore può recuperare i giorni di ferie non fruiti una volta guarito, concordando la data con il datore.
Come si calcolano le ferie per chi è assunto nel corso dell’anno?
Matura 1/12 del monte ferie per ogni mese lavorato o frazione superiore a 15 giorni. Un assunto il 1° aprile con oltre 5 anni di anzianità matura 7/12 di 28 giorni = circa 16-17 giorni per il 2025.
Il datore può rifiutare le ferie?
Il datore può differire il godimento per comprovate esigenze organizzative, ma non può negarlo indefinitamente. L’art. 36 Cost. e il d.lgs. 66/2003 impongono che almeno 2 settimane siano godute nell’anno di maturazione; le rimanenti entro 18 mesi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (d.lgs. 66/2003, l. 53/2000). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Lapidei Industria?

I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità aziendale hanno diritto a 28 giorni lavorativi di ferie annuali. Chi ha meno di 5 anni di servizio matura 22 giorni. La maturazione è proporzionale ai mesi lavorati nell’anno.

Cosa sono le ore di ROL nel CCNL Lapidei?

Le ore di Riduzione dell’Orario di Lavoro (ROL), anche dette ex festività, sono permessi retribuiti che ammontano a 64 ore annue per i lavoratori su orario standard. Derivano dalla progressiva riduzione dell’orario contrattuale avvenuta tra il 1984 e il 1993 e si godono in accordo con il datore di lavoro.

Le ferie possono essere monetizzate?

In linea generale no: l’art. 36 Cost. e il d.lgs. 66/2003 vietano la sostituzione delle ferie con un’indennità durante il rapporto di lavoro. L’indennità sostitutiva è dovuta solo in caso di cessazione del rapporto per la parte di ferie maturate e non godute.

Quanti permessi retribuiti spettano per eventi famigliari?

La legge (art. 4 l. 53/2000) garantisce 3 giorni lavorativi retribuiti per decesso o grave infermità di coniuge, convivente o parente entro il 2° grado. Il CCNL può integrare ulteriori permessi per matrimonio (congedo matrimoniale), visite mediche e donazione sangue.

Come si calcolano le ferie per chi è assunto nel corso dell’anno?

La maturazione è mensile: 1/12 del monte ferie annuo per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. Un lavoratore assunto il 1° aprile matura circa 19 giorni (7/12 di 28) se ha anzianità superiore a 5 anni, o circa 13 giorni (7/12 di 22) in caso contrario.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.